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Document 31971R1523

    Regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa

    GU L 160 del 17.7.1971, p. 14–15 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 516 - 517

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R0245

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1523/oj

    31971R1523

    Regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa

    Gazzetta ufficiale n. L 160 del 17/07/1971 pag. 0014 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0238
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0456
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0238
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0516
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0245
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0028
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0028


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1523/71 DELLA COMMISSIONE

    del 16 luglio 1971

    relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 1 ) , in particolare l'articolo 10 ,

    considerando che , per garantire una buona gestione del mercato del lino e della canapa , è necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito al funzionamento delle varie misure previste nel regolamento ( CEE ) n . 1308/70 ; che , a tal fine , gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi alla situazione della produzione e del mercato , nonché alle correnti commerciali del lino e della canapa ; che , per permettere agli Stati membri di effettuare talune comunicazioni , bisogna prevedere l'obbligo , sia per i produttori che per i commercianti di fibre , di fornire alcune informazioni agli Stati membri ;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per quanto concerne l'aiuto di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 , gli Stati membri comunicano alla Commissione :

    1 . durante il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina per ciascuna campagna , le superfici di lino destinato soprattutto alla produzione di semi e di canapa per le quali è stata presentata una dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina ;

    2 . durante il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione delle domande di aiuto da concedere per ciascuna campagna , le superfici di lino destinato principalmente alla produzione di fibre , di lino destinato principalmente alla produzione di semi e di canapa per le quali è stato chiesto l'aiuto ;

    3 . al più tardi il 31 marzo di ogni anno , il prospetto riassunto della campagna in corso nonche , all'occorrenza , delle campagne precedenti per le quali i dati definitivi non sono stati ancora comunicati per quanto concerne le superfici di lino destinato principalmente alla produzione di fibre , di lino destinato principalmente alla produzione di semi e di canapa per le quali rispettivamente :

    a ) è stato riconosciuto il diritto all'aiuto ;

    b ) non è stato ancora riconosciuto il diritto all'aiuto ,

    c ) l'aiuto è stato versato .

    Articolo 2

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi alla fine del terzo mese di ogni campagna :

    a ) per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre , la resa media stimata per ettaro di paglie gregge , di fibre e di semi dell'ultima raccolta ,

    b ) per il lino destinato principalmente alla produzione di semi , la resa media stimata per ettaro di semi dell'ultima raccolta ,

    c ) per la canapa destinata alla fabbricazione di carta , la resa media stimata per ettaro di paglie gregge dell'ultima raccolta ,

    d ) per la campagna destinata alla produzione di fibre , la resa media stimata per ettaro di paglie gregge , di fibre e di semi dell'ultima raccolta ,

    e ) le quantità di paglie gregge di origine comunitaria di lino destinato principalmente alla produzione di fibre , in giacenza alla fine della campagna precedente .

    Articolo 3

    1 . I produttori e i commercianti di fibre di lino o di canapa comunicano agli Stati membri i quantitativi di fibre d'origine comunitaria da essi detenuti alla fine di ogni mese .

    2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 15 di ogni mese , il prospetto riassuntivo di fibre d'origine comunitaria in giacenza alla fine del mese precedente .

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 15 di ogni mese , per il mese precedente , i prezzi medi che possono essere constatati nella fase della produzione per le qualità di fibre di lino o di canapa di origine comunitaria più rappresentative del mercato e per i semi di lino d'origine comunitaria .

    Articolo 5

    In caso di applicazione dell'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 15 di ogni mese le qualità di fibre :

    _ per cui è stato stipulato un contratto nel corso del mese precedente ;

    _ per cui un contratto è scaduto nel corso del mese precedente ;

    _ che formavano oggetto di contratti di ammasso alla fine del mese precedente .

    Articolo 6

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , non appena in loro possesso , tutte le informazioni utili per la valutazione della situazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 .

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 16 luglio 1971 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Franco M . MALFATTI

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