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Document 31971R1523
Regulation (EEC) No 1523/71 of the Commission of 16 July 1971 on communications between Member States and the Commission on flax and hemp
Regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa
Regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa
GU L 160 del 17.7.1971, p. 14–15
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 516 - 517
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R0245
Regolamento (CEE) n. 1523/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 17/07/1971 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0238
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0456
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0238
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0516
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0245
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0028
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0028
++++ ( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1523/71 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1971 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del lino e della canapa LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 1 ) , in particolare l'articolo 10 , considerando che , per garantire una buona gestione del mercato del lino e della canapa , è necessario che gli Stati membri informino la Commissione in merito al funzionamento delle varie misure previste nel regolamento ( CEE ) n . 1308/70 ; che , a tal fine , gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi alla situazione della produzione e del mercato , nonché alle correnti commerciali del lino e della canapa ; che , per permettere agli Stati membri di effettuare talune comunicazioni , bisogna prevedere l'obbligo , sia per i produttori che per i commercianti di fibre , di fornire alcune informazioni agli Stati membri ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per quanto concerne l'aiuto di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 , gli Stati membri comunicano alla Commissione : 1 . durante il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina per ciascuna campagna , le superfici di lino destinato soprattutto alla produzione di semi e di canapa per le quali è stata presentata una dichiarazione delle superfici su cui è stata eseguita la semina ; 2 . durante il secondo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione delle domande di aiuto da concedere per ciascuna campagna , le superfici di lino destinato principalmente alla produzione di fibre , di lino destinato principalmente alla produzione di semi e di canapa per le quali è stato chiesto l'aiuto ; 3 . al più tardi il 31 marzo di ogni anno , il prospetto riassunto della campagna in corso nonche , all'occorrenza , delle campagne precedenti per le quali i dati definitivi non sono stati ancora comunicati per quanto concerne le superfici di lino destinato principalmente alla produzione di fibre , di lino destinato principalmente alla produzione di semi e di canapa per le quali rispettivamente : a ) è stato riconosciuto il diritto all'aiuto ; b ) non è stato ancora riconosciuto il diritto all'aiuto , c ) l'aiuto è stato versato . Articolo 2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi alla fine del terzo mese di ogni campagna : a ) per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre , la resa media stimata per ettaro di paglie gregge , di fibre e di semi dell'ultima raccolta , b ) per il lino destinato principalmente alla produzione di semi , la resa media stimata per ettaro di semi dell'ultima raccolta , c ) per la canapa destinata alla fabbricazione di carta , la resa media stimata per ettaro di paglie gregge dell'ultima raccolta , d ) per la campagna destinata alla produzione di fibre , la resa media stimata per ettaro di paglie gregge , di fibre e di semi dell'ultima raccolta , e ) le quantità di paglie gregge di origine comunitaria di lino destinato principalmente alla produzione di fibre , in giacenza alla fine della campagna precedente . Articolo 3 1 . I produttori e i commercianti di fibre di lino o di canapa comunicano agli Stati membri i quantitativi di fibre d'origine comunitaria da essi detenuti alla fine di ogni mese . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 15 di ogni mese , il prospetto riassuntivo di fibre d'origine comunitaria in giacenza alla fine del mese precedente . Articolo 4 Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 15 di ogni mese , per il mese precedente , i prezzi medi che possono essere constatati nella fase della produzione per le qualità di fibre di lino o di canapa di origine comunitaria più rappresentative del mercato e per i semi di lino d'origine comunitaria . Articolo 5 In caso di applicazione dell'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il 15 di ogni mese le qualità di fibre : _ per cui è stato stipulato un contratto nel corso del mese precedente ; _ per cui un contratto è scaduto nel corso del mese precedente ; _ che formavano oggetto di contratti di ammasso alla fine del mese precedente . Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione , non appena in loro possesso , tutte le informazioni utili per la valutazione della situazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 16 luglio 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI