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Document 31971R1076

    Regolamento (CEE) n. 1076/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, relativo all' ammontare di compensazione applicabile sulle importazioni di taluni grassi, previsto dall' articolo 3, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE

    GU L 116 del 28.5.1971, p. 2–3 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(I) pag. 282 - 283

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1076/oj

    31971R1076

    Regolamento (CEE) n. 1076/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, relativo all' ammontare di compensazione applicabile sulle importazioni di taluni grassi, previsto dall' articolo 3, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/05/1971 pag. 0002 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0202
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0252
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0202
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0282
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0198
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0191
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0191


    ++++

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 275 del 19 . 12 . 1970 , pag . 5 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1076/71 DEL CONSIGLIO

    del 25 maggio 1971

    relativo all'ammontare di compensazione applicabile sulle importazioni di taluni grassi , previsto dall'articolo 3 , paragrafo 6 , primo comma , del regolamento n . 136/66/CEE

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA - EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore deigrassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2554/70 ( 2 ) , in particolare l'articolo 3 , paragrafo 6 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che , ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 6 , primo comma , del regolamento n . 136/66/CEE e conformemente al terzo comma dello stesso paragrafo , sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , di detto regolamento puo essere riscosso un ammontare di compensazione ;

    considerando che è opportuno stabilire i principali elementi da prendere in considerazione per valutare se detti prodotti sono importati in quantitativi e a condizioni tali che la loro importazione rechi o minacci di recare pregiudizio grave a produttori comunitari ; che l'applicazione dell'ammontare di compensazione dipende dall'influenza esercitata dalle importazioni sul mercato della Comunità e che è quindi necessario giudicare la situazione sopraddetta tenendo conto non solo degli elementi particolari del mercato comunitario , ma anche di quelli concernenti l'evoluzione delle importazioni ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L'ammontare di compensazione di cui all'articolo 3 , paragrafo 6 , primo e terzo comma , del regolamento n . 136/66/CEE puo essere fissato , fatte salve le altre condizioni di cui ai commi citati , soltanto alle condizioni stabilite agli articoli seguenti .

    Articolo 2

    Per valutare se i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , del regolamento n . 136/66/CEE sono importati in quantitativi ed a condizioni tali che queste importazioni rechino o minaccino di recare pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , di detto regolamento , si tiene conto in particolare :

    a ) dei prezzi di uno o più prodotti all'importazione nella Comunità o della loro prevedibile evoluzione e , in particolare , della loro tendenza ad un ribasso eccessivo rispetto a quello dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento n . 136/66/CEE ai quali rischiano di sostituirsi sul mercato comunitario ;

    b ) del volume delle importazioni già effettuate o prevedibili dei prodotti per i quali è stata costatata una tendenza ad un ribasso eccessivo dei prezzi rispetto a quella dei prodotti sostitutivi , in particolare se tali importazioni non corrispondono all'evoluzione del fabbisogno del mercato comunitario , per quanto concerne detti prodotti ed i prodotti ai quali rischiano di sostituirsi ;

    c ) dei corsi costatati sul mercato della Comunità o della loro prevedibile evoluzione e tendenza ad un eccessivo ribasso ;

    d ) delle prevedibili ripercussioni del ribasso eccessivo dei prezzi e dell'incremento delle importazioni effettuate o prevedibili dei prodotti in questione sulla situazione dei produttori comunitari di tali prodotti o di quelli ai quali essi rischiano di sostituirsi .

    Articolo 3

    L'ammontare di compensazione puo essere fissato soltanto nelle misure e per la durata strettamente necessarie per eliminare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio .

    L'ammontare di compensazione è adattato in funzione dei cambiamenti della situazione .

    Articolo 4

    L'ammontare di compensazione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE . Tuttavia , quando gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata , la Commissione puo fissare un ammontare di compensazione di validità limitata a 15 giorni .

    Articolo 5

    Modalità d'applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 25 maggio 1971 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . COINTAT

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