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Document 31971L0305

    Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

    GU L 185 del 16.8.1971, p. 5–14 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 682 - 692

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1993; abrogato e sostituito da 31993L0037

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/305/oj

    31971L0305

    Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 16/08/1971 pag. 0005 - 0014
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0613
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0682
    edizione speciale greca: capitolo 17 tomo 1 pag. 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 3 pag. 0009
    edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 3 pag. 0009


    ++++

    ( 1 ) GU N . 2 DEL 15 . 1 . 1962 , PAG . 36/62 .

    ( 2 ) GU N . 2 DEL 15 . 1 . 1962 , PAG . 32/62 .

    ( 3 ) GU N . 62 DEL 12 . 4 . 1965 , PAG . 883/65 .

    ( 4 ) GU N . 63 DEL 13 . 4 . 1965 , PAG . 929/65 .

    ( 5 ) VEDASI PAG . 1 DELLA PRESENTE GAZZETTA UFFICIALE .

    ( 6 ) VEDASI PAG . 15 DELLA PRESENTE GAZZETTA UFFICIALE .

    ( 7 ) GU N . L 124 DELL'8 . 6 . 1971 , PAG . 1 .

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 26 LUGLIO 1971 CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ( 71/305/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 57 , PARAGRAFO 2 , L'ARTICOLO 66 E L'ARTICOLO 100 ,

    VISTO IL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO ( 1 ) , IN PARTICOLARE IL TITOLO IV , B 1 ,

    VISTO IL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ( 2 ) , IN PARTICOLARE IL TITOLO V C E ) 1 ,

    VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

    VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 3 ) ,

    VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 4 ) ,

    CONSIDERANDO CHE LA REALIZZAZIONE SIMULTANEA DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI AGGIUDICATI NEGLI STATI MEMBRI PER CONTO DELLO STATO , DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E DI ALTRE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO RICHIEDE , PARALLELAMENTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE RESTRIZIONI , IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE NAZIONALI DI AGGIUDICAZIONE DI TALI APPALTI ;

    CONSIDERANDO CHE TALE COORDINAMENTO DEVE RISPETTARE PER QUANTO POSSIBILE LE PROCEDURE E LE PRASSI IN VIGORE IN OGNUNO DEGLI STATI MEMBRI ;

    CONSIDERANDO CHE IL CONSIGLIO , NELLA SUA DICHIARAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI GENERALI PREDETTI , HA SOTTOLINEATO LA NECESSITA DI EFFETTUARE IL COORDINAMENTO IN QUESTIONE IN BASE AI PRINCIPI SEGUENTI : DIVIETO DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI EFFETTO DISCRIMINATORIO , SUFFICIENTE PUBBLICITA DEGLI APPALTI , ELABORAZIONE DI CRITERI OBIETTIVI DI PARTECIPAZIONE E ISTITUZIONE DI UNA PROCEDURA CHE PERMETTA DI ASSICURARE CONGIUNTAMENTE L'OSSERVANZA DI TALI PRINCIPI ;

    CONSIDERANDO CHE GLI ENTI CHE GESTISCONO ATTUALMENTE NEGLI STATI MEMBRI I SERVIZI DI TRASPORTO SONO SIA DI DIRITTO PUBBLICO , SIA DI DIRITTO PRIVATO ; CHE , CONFORMEMENTE AGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI , OCCORRE ASSICURARE LA PARITA DI TRATTAMENTO , NON SOLO TRA LE IMPRESE CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA NELL'AMBITO DI UN SOLO TIPO DI TRASPORTO , MA ANCHE TRA UNA DI QUESTE IMPRESE E QUELLE CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA NELL'AMBITO DEGLI ALTRI TIPI DI TRASPORTO ;

    CONSIDERANDO PERTANTO CHE , FIN QUANDO NON SARANNO ADOTTATE , IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE , DISPOSIZIONI CHE TENGANO CONTO DELLA PARTICOLARE SITUAZIONE SUMMENZIONATA , E OPPORTUNO ESCLUDERE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA GLI ENTI DI CUI SOPRA CHE , IN BASE AL LORO STATO GIURIDICO , VI RIENTREREBBERO ;

    CONSIDERANDO CHE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NECESSARIO EVITARE CHE I SERVIZI DI PRODUZIONE , DI EROGAZIONE E DI TRASPORTO D'ACQUA E DI ENERGIA SIANO SOTTOPOSTI A REGIMI DIFFERENTI A SECONDA CHE ESSI DIPENDANO DALLO STATO , DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI O DALLE ALTRE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO O CHE ABBIANO UNA DISTINTA PERSONALITA GIURIDICA ; CHE E QUINDI NECESSARIO ESCLUDERE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA QUELLI DEI SERVIZI DI CUI SOPRA CHE IN BASE AL LORO STATO GIURIDICO VI RIENTREREBBERO , IN ATTESA CHE L'ESPERIENZA ACQUISITA PERMETTA DI ADOTTARE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA AL RIGUARDO ;

    CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO PREVEDERE CASI ECCEZIONALI PER I QUALI LE MISURE DI COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE POSSANO NON ESSERE APPLICATE ; CHE TALI CASI DEBBONO PERO ESSERE ESPRESSAMENTE LIMITATI ;

    CONSIDERANDO CHE GLI APPALTI DI LAVORI IL CUI AMMONTARE E INFERIORE A 1.000.000 DI UNITA DI CONTO POSSONO , PER IL MOMENTO , NON ESSERE SOTTOPOSTI ALLA CONCORRENZA QUALE E ORGANIZZATA DALLA PRESENTE DIRETTIVA E CHE E PERTANTO OPPORTUNO STABILIRE CHE LE MISURE DI COORDINAMENTO NON VANNO APPLICATE AI SUDDETTI APPALTI ; CHE , IN BASE ALL'ESPERIENZA ACQUISITA , LA COMMISSIONE SOTTOPORRA SUCCESSIVAMENTE AL CONSIGLIO UNA NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA INTESA A RIDURRE L'IMPORTO A PARTIRE DAL QUALE LE MISURE DI COORDINAMENTO SARANNO APPLICABILI AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ;

    CONSIDERANDO CHE LO SVILUPPO DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI RICHIEDE UNA PUBBLICITA COMUNITARIA DEI RELATIVI BANDI DI GARA INDETTI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEGLI STATI MEMBRI ; CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN TALI BANDI DEVONO PERMETTERE AGLI IMPRENDITORI DELLA COMUNITA DI VALUTARE SE GLI APPALTI PROPOSTI PRESENTINO PER LORO INTERESSE ; CHE PERTANTO OCCORRE DARE LORO UNA SUFFICIENTE CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI DA FORNIRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI ; CHE , PIU IN PARTICOLARE NELLE PROCEDURE RISTRETTE , LA PUBBLICITA HA PER FINE DI PERMETTERE AGLI IMPRENDITORI DEGLI STATI MEMBRI DI MANIFESTARE IL LORO INTERESSE AGLI APPALTI , RICHIEDENDO ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI UN INVITO A PRESENTARE L'OFFERTA IN CONFORMITA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE ;

    CONSIDERANDO CHE LE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AGLI APPALTI DEVONO ESSERE INDICATE , COM'E CONSUETUDINE NEGLI STATI MEMBRI , NEL CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO A CIASCUN APPALTO O IN OGNI DOCUMENTO EQUIVALENTE ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    ARTICOLO 1

    AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA :

    A ) GLI " APPALTI DI LAVORI PUBBLICI " SONO CONTRATTI A TITOLO ONEROSO , CONCLUSI PER ISCRITTO TRA UN IMPRENDITORE , PERSONA FISICA O GIURIDICA , ED UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DI CUI ALLA LETTERA B ) , AVENTI PER OGGETTO UNA DELLE ATTIVITA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , DEL 26 LUGLIO 1971 , CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ED ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI TRAMITE AGENZIE O SUCCURSALI ( 5 ) ;

    B ) SONO CONSIDERATE " AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI " LO STATO , GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ENUMERATE NELL'ALLEGATO I ;

    C ) L'IMPRENDITORE CHE HA PRESENTATO UN'OFFERTA E DESIGNATO CON L'ESPRESSIONE " OFFERENTE " ; CHI HA SOLLECITATO UN INVITO A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA RISTRETTA E DESIGNATO CON L'ESPRESSIONE " CANDIDATO " .

    ARTICOLO 2

    NELL'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI , LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI APPLICANO LE LORO PROCEDURE NAZIONALI , ADATTATE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

    ARTICOLO 3

    1 . QUANDO LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI CONCLUDONO UN CONTRATTO ANALOGO A QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , LETTERA A ) , MA IN CUI LA CONTROPRESTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE CONSISTE UNICAMENTE NEL DIRITTO DI GESTIRE L'OPERA , OPPURE IN QUESTO DIRITTO ACCOMPAGNATO DA UN PREZZO , LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA NON SONO APPLICABILI A TALE CONTRATTO , DETTO " DI CONCESSIONE " . IN TUTTI GLI ALTRI CASI , IL RICORSO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E OBBLIGATORIO .

    2 . QUANDO IL CONCESSIONARIO E EGLI STESSO UNA DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI , EGLI DEVE RICORRERE , PER I LAVORI DA FARE ESEGUIRE A TERZI , ALLE PROCEDURE NAZIONALI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI , ADATTATE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

    3 . SE LO STATO , UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE O UNA DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO CITATE NELL'ALLEGATO I ACCORDA AD UN CONCESSIONARIO DIVERSO DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IL DIRITTO DI FARE ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI E DI GESTIRLI , GLI ATTI DI CONCESSIONE STABILISCONO CHE DETTO CONCESSIONARIO DEVE RISPETTARE , PER I CONTRATTI CONCLUSI CON TERZI , IL PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA .

    4 . NON SONO SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI AGGIUDICATI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO .

    5 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA NON SI APPLICANO AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI AGGIUDICATI DAI SERVIZI DI PRODUZIONE , DI EROGAZIONE E DI TRASPORTO DI ACQUA E DI ENERGIA .

    ARTICOLO 4

    LA PRESENTE DIRETTIVA NON SI APPLICA AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI CHE UNO STATO MEMBRO AGGIUDICA :

    - IN VIRTU DI UN ACCORDO INTERNAZIONALE CONCLUSO CON UN PAESE TERZO , COMPORTANTE , IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI , DISPOSIZIONI DIVERSE DA QUELLE CHE LA DIRETTIVA CONTIENE ;

    - AD IMPRESE DI UN PAESE TERZO , IN VIRTU DI UN ACCORDO INTERNAZIONALE CHE ESCLUDA LE IMPRESE DEGLI STATI MEMBRI ;

    - IN VIRTU DELLA PROCEDURA SPECIFICA DI UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE .

    ARTICOLO 5

    1 . SONO SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE " PROCEDURE APERTE " PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA ( ARTICOLI DA 10 A 13 , 16 , 20 E DA 23 A 29 ) LE PROCEDURE NAZIONALI SECONDO LE QUALI OGNI IMPRENDITORE INTERESSATO PUO PRESENTARE UN'OFFERTA .

    2 . SONO SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE " PROCEDURE RISTRETTE " PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA ( ARTICOLI DA 10 A 12 , 14 E 15 , 17 , 18 E DA 20 A 29 ) LE PROCEDURE NAZIONALI SECONDO LE QUALI SOLTANTO GLI IMPRENDITORI INVITATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI POSSONO PRESENTARE OFFERTE .

    3 . GLI APPALTI AGGIUDICATI NEI CASI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 SONO SOGGETTI ALLE SOLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 10 .

    ARTICOLO 6

    NEL CASO DI APPALTI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO DI ALLOGGI NEL QUADRO DELL'EDILIZIA SOCIALE IL CUI PIANO , DATA L'ENTITA , LA COMPLESSITA E LA DURATA PRESUNTA DEI RELATIVI LAVORI , DEV'ESSERE STABILITO SIN DALL'INIZIO SULLA BASE DI UNA STRETTA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DI UN GRUPPO COMPOSTO DAI DELEGATI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI , DA ESPERTI E DALL'IMPRENDITORE CHE RICEVERA L'INCARICO DI ESEGUIRE L'OPERA , SI PUO APPLICARE UNA SPECIALE PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE PER SCEGLIERE L'IMPRENDITORE PIU INDONEO AD ESSERE INTEGRATO NEL GRUPPO .

    IN PARTICOLARE , LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI INSERISCONO NEL BANDO DI GARA UNA DESCRIZIONE PER QUANTO POSSIBILE PRECISA DEI LAVORI , ALLO SCOPO DI CONSENTIRE AGLI IMPRENDITORI INTERESSATI DI VALUTARE CORRETTAMENTE IL PROGETTO DA ESEGUIRE . ESSE VI INDICANO ALTRESI , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 23 A 28 , LE CONDIZIONI PERSONALI , TECNICHE E FINANZIARIE CHE I CANDIDATI DEVONO RISPETTARE .

    QUANDO SI RICORRE A TALE PROCEDURA , LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI APPLICANO LE NORME COMUNI SULLA PUBBLICITA PER LE PROCEDURE RISTRETTE E QUELLE RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA .

    ARTICOLO 7

    1 . LE DISPOSIZIONI DEI TITOLI II , III E IV NONCHE QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 , SONO APPLICATE , SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE ALL'ARTICOLO 5 , AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI IL CUI VALORE DI STIMA EGUAGLI O SUPERI 1.000.000 DI UNITA DI CONTO .

    2 . NESSUN APPALTO PUO ESSERE SCISSO ALLO SCOPO DI SOTTRARLO ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO .

    ARTICOLO 8

    PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DI CUI AGLI ARTICOLI 7 , 9 E 29 E PRESO IN CONSIDERAZIONE , OLTRE ALL'IMPORTO DEI LAVORI , IL VALORE STIMATO DELLE FORNITURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI CHE SONO MESSE A DISPOSIZIONE DELL'IMPRENDITORE DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE .

    ARTICOLO 9

    LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI POSSONO AGGIUDICARE GLI APPALTI DI LAVORI SENZA APPLICARE LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA , AD ECCEZIONE DI QUELLE DELL'ARTICOLO 10 , NEI CASI SEGUENTI :

    A ) QUANDO , NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA PRESENTE DIRETTIVA , NON SIANO STATE PRESENTATE OFFERTE O SIANO STATE FATTE OFFERTE NON REGOLARI O SIANO STATE PRESENTATE OFFERTE INACCETTABILI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPATIBILI CON LE PRESCRIZIONI DEL TITOLO IV , PURCHE LE CONDIZIONI DELL'APPALTO INIZIALE NON VENGANO FONDAMENTALMENTE MODIFICATE ;

    B ) QUANDO SI TRATTI DI LAVORI LA CUI ESECUZIONE , PER RAGIONI TECNICHE , ARTISTICHE O ATTINENTI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA , NON PUO ESSERE AFFIDATA CHE AD UN IMPRENDITORE DETERMINATO ;

    C ) QUANDO SI TRATTI DI LAVORI DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DI RICERCHE , ESPERIMENTI , STUDI O MESSA A PUNTO ;

    D ) QUANDO , NELLA MISURA DELLO STRETTO NECESSARIO , L'ECCEZIONALE URGENZA RISULTANTE DA AVVENIMENTI IMPREVEDIBILI PER LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NON SIA COMPATIBILE CON IL TEMPO RICHIESTO DA ALTRE PROCEDURE ;

    E ) QUANDO I LAVORI SIANO DICHIARATI SEGRETI O QUANDO LA LORO ESECUZIONE RICHIEDA MISURE SPECIALI DI SICUREZZA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE VIGENTI NELLO STATO MEMBRO CONSIDERATO , O QUANDO LO ESIGA LA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI ESSENZIALI DELLA SICUREZZA DELLO STATO ;

    F ) QUANDO SI TRATTI DI LAVORI COMPLEMENTARI CHE NON FIGURANO NEL PROGETTO INIZIALE AGGIUDICATO E NEL PRIMO CONTRATTO CONCLUSO E CHE SIANO RESI NECESSARI DA UNA CIRCOSTANZA IMPREVISTA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA DESCRITTA NEI SUDDETTI DOCUMENTI , A CONDIZIONE CHE ESSI SIANO AGGIUDICATI ALL'IMPRENDITORE CHE ESEGUE L'OPERA PRINCIPALE :

    - ALLORCHE TALI LAVORI NON POSSANO ESSERE TECNICAMENTE O ECONOMICAMENTE SEPARATI DALL'APPALTO PRINCIPALE SENZA GRAVI INCONVENIENTI PER LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ;

    - O ALLORCHE TALI LAVORI , PER QUANTO SEPARABILI DALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO INIZIALE , SIANO STRETTAMENTE NECESSARI AL SUO PERFEZIONAMENTO .

    TUTTAVIA , L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI APPALTI AGGIUDICATI PER I LAVORI COMPLEMENTARI DI CUI SOPRA NON PUO SUPERARE IL 50 % DELL'AMMONTARE DEL PRIMO APPALTO ;

    G ) QUANDO SI TRATTI DI NUOVI LAVORI CHE CONSISTONO NELLA RIPETIZIONE DI OPERE SIMILI AFFIDATE DALLE STESSE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ALL'IMPRESA TITOLARE DEL PRIMO APPALTO , A CONDIZIONE CHE I NUOVI LAVORI SIANO CONFORMI AD UN PROGETTO DI BASE CHE SIA STATO OGGETTO DI UN PRIMO APPALTO AGGIUDICATO SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 .

    LA POSSIBILITA DI RICORRERE A QUESTA PROCEDURA DEVE ESSERE INDICATA IN OCCASIONE DEL PRIMO APPALTO E LA SOMMA COMPLESSIVA PREVISTA PER IL SEGUITO DEI LAVORI SARA PRESA IN CONSIDERAZIONE DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 . QUESTA PROCEDURA PUO ESSERE APPLICATA SOLTANTO NEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO INIZIALE ;

    H ) QUANDO , ECCEZIONALMENTE , LA NATURA DEI LAVORI O L'ALEA CHE ESSI COMPORTANO NON PERMETTANO LA DETERMINAZIONE PRELIMINARE E GLOBALE DEI PREZZI .

    GLI STATI MEMBRI INVIANO ALLA COMMISSIONE OGNI ANNO , ENTRO IL MESE DI GIUGNO , UN PROSPETTO INDICANTE IL NUMERO E L'IMPORTO DEGLI APPALTI AGGIUDICATI NELL'ANNO PRECEDENTE IN BASE AL PRESENTE ARTICOLO , ALMENO DI QUELLI AGGIUDICATI DALLO STATO , DAI LAENDER , REGIONI , PROVINCE E DIPARTIMENTI . POSSIBILMENTE , GLI APPALTI AGGIUDICATI SARANNO SUDDIVISI IN BASE A CIASCUNO DEI CASI DEL PRESENTE ARTICOLO .

    TITOLO II

    NORME COMUNI NEL SETTORE TECNICO

    ARTICOLO 10

    1 . LE PRESCRIZIONI TECNICHE DEFINITE NELL'ALLEGATO II , NONCHE LA DESCRIZIONE DEI METODI DI PROVA , DI CONTROLLO , DI COLLAUDO O DI CALCOLO , SONO CONTENUTE NEI DOCUMENTI GENERALI O CONTRATTUALI RELATIVI A CIASCUN APPALTO . IN PARTICOLARE , TALI PRESCRIZIONI TECNICHE POSSONO ESSERE DEFINITE IN RIFERIMENTO ALLE NORME NAZIONALI .

    2 . SALVO CHE TALI PRESCRIZIONI SIANO GIUSTIFICATE DALL'OGGETTO DELL'APPALTO , GLI STATI MEMBRI VIETANO L'INTRODUZIONE , NELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DI UN DETERMINATO APPALTO , DI PRESCRIZIONI TECNICHE CHE MENZIONINO PRODOTTI DI UNA DETERMINATA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA O PROCEDIMENTI PARTICOLARI E CHE ABBIANO L'EFFETTO DI FAVORIRE O DI ELIMINARE TALUNE IMPRESE . E IN PARTICOLARE VIETATA L'INDICAZIONE DI MARCHE , BREVETTI O TIPI , O QUELLA DI UN'ORIGINE O DI UNA PRODUZIONE DETERMINATA ; TUTTAVIA TALE INDICAZIONE ACCOMPAGNATA DALLA MENZIONE " O EQUIVALENTE " E AUTORIZZATA QUANDO LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NON HANNO LA POSSIBILITA DI DARE UNA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO MEDIANTE PRESCRIZIONI SUFFICIENTEMENTE PRECISE E COMPRENSIBILI A TUTTI GLI INTERESSATI .

    ARTICOLO 11

    QUALORA SI TRATTI DI APPALTO CONCORSO O QUALORA I BANDI DI GARA LASCINO AGLI IMPRENDITORI LA POSSIBILITA DI PRESENTARE VARIANTI AL PROGETTO DELL'AMMINISTRAZIONE , L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE NON PUO RESPINGERE UN'OFFERTA PER IL SOLO MOTIVO CHE E STATA ELABORATA CON UN METODO DI CALCOLO DEI LAVORI DIVERSO DA QUELLO IN USO NEL PAESE IN CUI VIENE AGGIUDICATO L'APPALTO , A CONDIZIONE CHE L'OFFERTA SIA COMPATIBILE CON LE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO D'ONERI . L'OFFERENTE DEVE UNIRE ALL'OFFERTA STESSA TUTTE LE GIUSTIFICAZIONI NECESSARIE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO E FORNIRE EVENTUALMENTE QUALUNQUE CHIARIMENTO SUPPLEMENTARE CHE L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE RITENGA INDISPENSABILE .

    TITOLO III

    NORME COMUNI DI PUBBLICITA

    ARTICOLO 12

    LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI CHE INTENDONO AGGIUDICARE UN APPALTO DI LAVORI PUBBLICI A MEZZO DI PROCEDURA APERTA O DI PROCEDURA RISTRETTA FANNO CONOSCERE TALE INTENZIONE CON UN BANDO DI GARA .

    QUESTO BANDO E INVIATO ALL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE ED E PUBBLICATO PER ESTESO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE , NELLE LINGUE UFFICIALI DELLE COMUNITA . FA FEDE SOLTANTO IL TESTO NELLA LINGUA ORIGINALE .

    NELLA PROCEDURA ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 , IL BANDO DI GARA E PUBBLICATO NELLE QUATTRO EDIZIONI DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE SOLTANTO NELLA LINGUA ORIGINALE .

    LA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE PUBBLICA IL BANDO DI GARA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI NON OLTRE NOVE GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE E , NEL CASO DI PROCEDURA ACCELERATA PREVISTA ALL'ARTICOLO 15 , NON OLTRE CINQUE GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE .

    LA PUBBLICAZIONE NELLE GAZZETTE UFFICIALI O NELLE PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE DEL PAESE AGGIUDICATORE NON DEVE AVER LUOGO PRIMA DELLA DATA DI SPEDIZIONE DI CUI SOPRA , CHE DEV'ESSERE MENZIONATA NEL BANDO DI GARA . LA PUBBLICAZIONE NON DEVE CONTENERE INFORMAZIONI DIVERSE DA QUELLE PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

    LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEVONO ESSERE IN GRADO DI PROVARE LA DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO .

    ARTICOLO 13

    NELLE PROCEDURE APERTE IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E STABILITO DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MODO DA NON ESSERE INFERIORE A 36 GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA . SEMPRECHE SIANO STATE RICHIESTE IN TEMPO UTILE , LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO D'ONERI DEVONO ESSERE COMUNICATE DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ALMENO SEI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE .

    QUANDO LE OFFERTE POSSONO ESSERE FATTE SOLTANTO DOPO LA VISTA DEI LUOGHI O DOPO CONSULTAZIONI SUL POSTO DI DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO D'ONERI , I TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE PROLUNGATI .

    ARTICOLO 14

    NELLE PROCEDURE RISTRETTE IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E STABILITO DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MODO DA NON ESSERE INFERIORE A VENTUNO GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA .

    LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI INVITANO SIMULTANEAMENTE PER ISCRITTO I CANDIDATI PRESCELTI A PRESENTARE LE RISPETTIVE OFFERTE .

    A DECORRERE DALLA DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA D'INVITO , IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E STABILITO DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MODO DA NON ESSERE INFERIORE A VENTUNO GIORNI . SEMPRECHE SIANO STATE RICHIESTE IN TEMPO UTILE , LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI DEVONO ESSERE COMUNICATE DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ALMENO SEI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE .

    QUANDO LE OFFERTE POSSONO ESSERE FATTE SOLTANTO DOPO LA VISITA DEI LUOGHI O DOPO CONSULTAZIONE SUL POSTO DI DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO D'ONERI , I TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE PROLUNGATI .

    ARTICOLO 15

    NEI CASI IN CUI L'URGENZA RENDA INIDONEI I TERMINI PREVISTI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE , LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI POSSONO APPLICARE I SEGUENTI TERMINI RIDOTTI :

    - ALMENO DODICI GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ;

    - ALMENO DIECI GIORNI DALLA DATA DELL'INVITO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE .

    SEMPRECHE SIANO STATE RICHIESTE IN TEMPO UTILE , LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUL CAPITOLATO D'ONERI DEVONO ESSERE COMUNICATE DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ALMENO QUATTRO GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE .

    LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI E AGLI INVITI A PRESENTARE L'OFFERTA POSSONO ESSERE FATTI PER LETTERA , PER TELEGARAMMA , PER TELESCRITTO O PER TELEFONO . LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI , QUANDO SONO FATTE PER TELEGRAMMA , PER TELESCRITTO O PER TELEFONO , DEVONO ESSERE CONFERMATE PER LETTERA .

    ARTICOLO 16

    NELLE PROCEDURE APERTE , IL BANDO DI GARA SPECIFICA ALMENO :

    A ) LA DATA DI SPEDIZIONE ALL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITA EUROPEE ;

    B ) LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA ;

    C ) IL LUOGO DI ESECUZIONE , LA NATURA E L'ENTITA DELLE PRESTAZIONI E LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA ; L'ORDINE DI GRANDEZZA DEI VARI LOTTI E LA POSSIBILITA DI PRESENTARE OFFERTE PER UNO O PIU LOTTI O PER L'INSIEME , QUALORA IL CONTRATTO SIA DIVISO IN PIU LOTTI ; SOLTANTO LE INDICAZIONI DESTINATE A PERMETTERE AGLI IMPRENDITORI DI VENIRE A CONOSCENZA DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO E DI PRESENTARE PROPOSTE CORRISPONDENTI A TALE OGGETTO , QUALORA SI TRATTI DI CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO , OLTRE ALL'EVENTUALE ESECUZIONE DEI LAVORI , L'ELABORAZIONE DI PROGETTI ;

    D ) IL TERMINE DI ESECUZIONE EVENTUALMENTE STABILITO ;

    E ) L'INDIRIZZO DEL SERVIZIO CHE AGGIUDICA L'APPALTO ;

    F ) L'INDIRIZZO DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI IL CAPITOLATO D'ONERI E I DOCUMENTI COMPLEMENTARI , LA DATA LIMITE PER PRESENTARE LA DOMANDA E L'INDICAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLE MODALITA DI VERSAMENTO DELLA SOMMA EVENTUALMENTE NECESSARIA PER OTTENERE TALI DOCUMENTI ;

    G ) LA DATA LIMITE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE , L'INDIRIZZO AL QUALE DEBBONO ESSERE TRASMESSE E LA LINGUA O LE LINGUE NELLE QUALI DEBBONO ESSERE REDATTE ;

    H ) CHI E AMMESSO AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE , NONCHE LA DATA , L'ORA ED IL LUOGO DI TALE APERTURA ;

    I ) LE INDICAZIONI RELATIVE ALLE CAUZIONI E AD OGNI ALTRA GARANZIA EVENTUALMENTE RICHIESTE , SOTTO QUALSIASI FORMA , DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ;

    J ) LE MODALITA ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI CHE LE PRESCRIVONO ;

    K ) LA FORMA GIURIDICA DETERMINATA CHE DOVRA EVENTUALMENTE ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI AL QUALE SARA STATO AGGIUDICATO L'APPALTO ;

    L ) LE CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ESIGONO DAGLI IMPRENDITORI PER LA LORO SELEZIONE ; TALI REQUISITI NON POSSONO ESSERE DIVERSI DA QUELLI DEGLI ARTICOLI 25 E 26 ;

    M ) IL PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA .

    ARTICOLO 17

    NELLE PROCEDURE RISTRETTE , IL BANDO DI GARA SPECIFICA ALMENO :

    A ) LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 , LETTERE A ) , B ) , C ) , D ) , E ) E K ) ;

    B ) LA DATA LIMITE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE , L'INDIRIZZO AL QUALE TALI DOMANDE DEVONO ESSERE INVIATE E LA LINGUA O LE LINGUE NELLE QUALI DEBBONO ESSERE REDATTE ;

    C ) IL TERMINE MASSIMO ENTRO IL QUALE GLI INVITI A PRESENTARE LE OFFERTE SARANNO SPEDITI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ;

    D ) LE INDICAZIONI DA INCLUDERE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONI SUCCESSIVAMENTE VERIFICABILI E RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DELL'IMPRENDITORE , NONCHE LE CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ESIGONO DAGLI IMPRENDITORI PER LA LORO SELEZIONE ; TALI REQUISITI NON POSSONO ESSERE DIVERSI DA QUELLI DEGLI ARTICOLO 25 E 26 .

    ARTICOLO 18

    NELLE PROCEDURE RISTRETTE , L'INVITO A PRESENTARE L'OFFERTA SPECIFICA ALMENO :

    A ) LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 , LETTERE F ) , G ) , I ) E J ) ;

    B ) IL RIFERIMENTO AL BANDO DI GARA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 ;

    C ) I DOCUMENTI DA PRESENTARE EVENTUALMENTE , SIA A CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI VERIFICABILI FORNITE DAL CANDIDATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 , LETTERA D ) , SIA A COMPLEMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CUI A DETTO ARTICOLO ED ALLE MEDESIME CONDIZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 25 E 26 ;

    D ) I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL'APPALTO SE NON FIGURANO NEL BANDO DI GARA .

    ARTICOLO 19

    LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI POSSONO FAR PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE I BANDI DI GARA CONCERNENTI GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI , CHE NON SONO SOGGETTI ALLA PUBBLICITA OBBLIGATORIA PREVISTA DALLA PRESENTE DIRETTIVA , A CONDIZIONE CHE L'AMMONTARE DI TALI APPALTI NON SIA INFERIORE A 500.000 UNITA DI CONTO .

    TITOLO IV

    NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE

    ARTICOLO 20

    L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E FATTA SULLA BASE DEI CRITERI PREVISTI AL CAPITOLO 2 DEL PRESENTE TITOLO , PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA DEGLI IMPRENDITORI NON ESCLUSI DALLA GARA IN VIRTU DELL'ARTICOLO 23 , EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CONFORMEMENTE AI CRITERI DI CAPACITA ECONOMICA , FINANZIARIA E TECNICA DI CUI AGLI ARTICOLI DA 25 A 28 .

    ARTICOLO 21

    I RAGGRUPPAMENTI D'IMPRENDITORI SONO AUTORIZZATI A PRESENTARE UN'OFFERTA . LA TRASFORMAZIONE DI TALI RAGGRUPPAMENTI IN UNA FORMA GIURIDICA DETERMINATA NON PUO ESSERE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA , MA IL RAGGRUPPAMENTO PRESCELTO PUO ESSERE OBBLIGATO A EFFETTUARE TALE TRASFORMAZIONE QUALORA L'APPALTO GLI VENGA AGGIUDICATO .

    ARTICOLO 22

    NELLE PROCEDURE RISTRETTE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SCELGONO , SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 , LETTERA D ) , I CANDIDATI CHE ESSE INVITANO A PRESENTARE UN'OFFERTA .

    GLI STATI MEMBRI SI ASSICURANO CHE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SI RIVOLGANO AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI CHE RISPONDONO ALLE QUALIFICAZIONI RICHIESTE , ALLE STESSE CONDIZIONI DEI PROPRI CITTADINI .

    CAPITOLO 1

    CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA

    ARTICOLO 23

    PUO ESSERE ESCLUSO DALLA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO OGNI IMPRENDITORE :

    A ) CHE SIA IN STATO DI FALLIMENTO , DI LIQUIDAZIONE , DI CESSAZIONE D'ATTIVITA , DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO O DI CONCORDATO PREVENTIVO O IN OGNI ALTRA ANALOGA SITUAZIONE RISULTANTE DA UNA PROCEDURA DELLA STESSA NATURA PREVISTA DALLE LEGISLAZIONI E REGOLAMENTAZIONI NAZIONALI ;

    B ) RELATIVAMENTE AL QUALE SIA IN CORSO UNA PROCEDURA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO , DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO O DI CONCORDATO PREVENTIVO OPPURE OGNI ALTRA PROCEDURA DELLA STESSA NATURA PREVISTA DALLE LEGISLAZIONI E REGOLAMENTAZIONI NAZIONALI ;

    C ) NEI CONFORNTI DEL QUALE SIA STATA PRONUNZIATA UNA CONDANNA , CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO , PER QUALSIASI REATO CHE INCIDA SULLA SUA MORALITA PROFESSIONALE ;

    D ) CHE , IN MATERIA PROFESSIONALE , ABBIA COMMESSO UN ERRORE GRAVE , ACCERTATO MEDIANTE QUALSIASI MEZZO DI PROVA ADDOTTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ;

    E ) CHE NON SIA IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI SICUREZZA SOCIALE SECONDO LE DISPOSIZIONI LEGALI DEL PAESE DOVE EGLI E STABILITO O DEL PAESE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ;

    F ) CHE NON SIA IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE SECONDO LE DISPOSIZIONI LEGALI DEL PAESE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ;

    G ) CHE SI SIA RESO GRAVEMENTE COLPEVOLE DI FALSE DICHIARAZIONI NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTE IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE CAPITOLO .

    QUANDO L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CHIEDE ALL'IMPRENDITORE LA PROVA CHE EGLI NON SI TROVA NEI CASI DI CUI ALLE LETTERE A ) , B ) , C ) , E ) O F ) , ESSA ACCETTA COME PROVA SUFFICIENTE :

    - PER A ) , B ) O C ) , LA PRODUZIONE DI UN ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE O , IN MANCANZA DI QUESTO , DI UN DOCUMENTO EQUIPOLLENTE RILASCIATO DA UN'AUTORITA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA DEL PAESE D'ORIGINE O DI PROVENIENZA , DA CUI RISULTI CHE TALI ESIGENZE SONO SODDISFATTE ;

    - PER E ) O F ) , UN CERTIFICATO RILASCIATO DALL'AUTORITA COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO .

    SE NESSUN DOCUMENTO O CERTIFICATO DEL GENERE E RILASCIATO DAL PAESE INTERESSATO , ESSO PUO ESSERE SOSTITUITO DA UNA DICHIARAZIONE GIURATA FATTA DALL'INTERESSATO DAVANTI AD UN'AUTORITA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA , UN NOTAIO O UN ORGANISMO PROFESSIONALE QUALIFICATO DEL PAESE D'ORIGINE O DI PROVENIENZA .

    GLI STATI MEMBRI DESIGNANO , NEL TERMINE PREVISTO ALL'ARTICOLO 32 , LE AUTORITA E GLI ORGANISMI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI CUI SOPRA E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE GLI ALTRI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE .

    ARTICOLO 24

    OGNI IMPRENDITORE CHE VOGLIA PARTECIPARE AD UN APPALTO DI LAVORI PUBBLICI PUO ESSERE INVITATO A DOCUMENTARE LA SUA ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROFESSIONALE ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DOVE E STABILITO : PER IL BELGIO IL " REGISTRE DU COMMERCE - HANDELSREGISTER " , PER LA GERMANIA IL " HANDELSREGISTER " E LA " HANDWERKSROLLE " , PER LA FRANCIA IL " REGISTRE DU COMMERCE " E IL " REPERTOIRE DES METIERS " , PER L'ITALIA IL " REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO , INDUSTRIA , AGRICOLTURA E ARTIGIANATO " E IL " REGISTRO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO " , PER IL LUSSEMBURGO IL " REGISTRE AUX FIRMES " E IL " ROLE DE LA CHAMBRE DES METIERS " , PER I PAESI BASSI IL " HANDELSREGISTER " .

    ARTICOLO 25

    LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'IMPRENDITORE PUO ESSERE NORMALMENTE DATA MEDIANTE UNA O PIU DELLE REFERENZE SEGUENTI :

    A ) IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE ;

    B ) BILANCI O ESTRATTI DEI BILANCI DELL'IMPRESA QUANDO LA PUBBLICAZIONE NE E PRESCRITTA DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SOCIETA DEL PAESE DOVE L'IMPRENDITORE E STABILITO ;

    C ) DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA CIFRA D'AFFARI , GLOBALE E IN LAVORI , DELL'IMPRESA PER I TRE ULTIMI ESERCIZI .

    LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PRECISANO NEL BANDO DI GARA O NELL'INVITO A PRESENTARE L'OFFERTA QUALI DELLE REFERENZE SOPRA MENZIONATE DEVONO ESSERE FORNITE , NONCHE LE ALTRE REFERENZE PROBANTI , DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE LETTERE A ) , B ) E C ) , DA PRESENTARE .

    SE PER UNA RAGIONE GIUSTIFICATA L'IMPRENDITORE NON E IN GRADO DI DARE LE REFERENZE CHIESTE DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI , EGLI E AMMESSO A PROVARE LA PROPRIA CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA MEDIANTE QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO CONSIDERATO ADEGUATO DALLE SUDDETTE AMMINISTRAZIONI .

    ARTICOLO 26

    LA DIMOSTRAZIONE DELLE CAPACITA TECNICHE DELL'IMPRENDITORE PUO ESSERE DATA MEDIANTE :

    A ) I TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI DELL'IMPRENDITORE E/O DEI DIRIGENTI DELL'IMPRESA E , IN PARTICOLARE , DEL RESPONSABILE O DEI RESPONSABILI DELLA CONDOTTA DEI LAVORI ;

    B ) L'ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI DURANTE GLI ULTIMI CINQUE ANNI ; TALE ELENCO E CORREDATO DI CERTIFICATI DI BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI PIU IMPORTANTI . DETTI CERTIFICATI INDICHERANNO L'IMPORTO , IL PERIODO E IL LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PRECISERANNO SE QUESTI SIANO STATI EFFETTUATI A REGOLA D'ARTE E CON BUON ESITO . SE DEL CASO , QUESTI CERTIFICATI SARANNO TRASMESSI DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DALL'AUTORITA COMPETENTE ;

    C ) UNA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTINO L'ATTREZZATURA , I MEZZI D'OPERA E L'EQUIPAGGIAMENTO TECNICO DI CUI L'IMPRENDITORE DISPORRA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA ;

    D ) UNA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTI L'ORGANICO MEDIO ANNUO DELL'IMPRESA E IL NUMERO DEI DIRIGENTI CON RIFERIMENTO AGLI ULTIMI TRE ANNI ;

    E ) UNA DICHIARAZIONE INDICANTE I TECNICI O GLI ORGANI TECNICI , CHE FACCIANO O MENO PARTE INTEGRANTE DELL'IMPRESA , DI CUI L'IMPRENDITORE DISPORRA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA .

    LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PRECISANO NEL BANDO DI GARA O NELL'INVITO QUALI DELLE SUDDETTE REFERENZE DEBBONO ESSERE PRESENTATE .

    ARTICOLO 27

    ENTRO I LIMITI DEGLI ARTICOLI DA 23 A 26 , L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PUO INVITARE L'IMPRENDITORE A COMPLETARE I CERTIFICATI E DOCUMENTI PRESENTATI O A CHIARIRLI .

    ARTICOLO 28

    1 . GLI STATI MEMBRI OVE ESISTONO LISTE UFFICIALI DI IMPRENDITORI DEVONO , ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DIRETTIVA , ADATTARLE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 23 , LETTERE A ) , B ) , C ) , D ) E G ) , E DEGLI ARTICOLI 24 , 25 E 26 .

    2 . PER OGNI APPALTO , GLI IMPRENDITORI ISCRITTI NELLE LISTE POSSONO PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE UN CERTIFICATO DI ISCRIZIONE RILASCIATO DALL'AUTORITA COMPETENTE . NEL CERTIFICATO SONO MENZIONATE LE REFERENZE CHE HANNO PERMESSO L'ISCRIZIONE SULLA LISTA E LA RELATIVA CLASSIFICA .

    3 . L'ISCRIZIONE CERTIFICATA DALLE AUTORITA COMPETENTI IN UNA LISTA UFFICIALE , COSTITUISCE , PER LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , UNA PRESUNZIONE DI IDONEITA DELL'IMPRENDITORE SOLTANTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 , LETTERE A ) , B ) , C ) , D ) E G ) , DEGLI ARTICOLI 24 E 25 , LETTERE B ) E C ) , E DELL'ARTICOLO 26 , LETTERE B ) E D ) , E NON AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 , LETTERA A ) , E DELL'ARTICOLO 26 , LETTERE A ) , C ) ED E ) , PER I LAVORI CORRISPONDENTI ALLA SUA CATEGORIA .

    I DATI RISULTANTI DALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE UFFICIALI NON POSSONO ESSERE REVOCATI IN DUBBIO . TUTTAVIA , PER OGNI APPALTO PUO ESSERE RICHIESTA AD OGNI IMPRENDITORE ISCRITTO UNA ATTESTAZIONE SUPPLEMENTARE RELATIVA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI SICUREZZA SOCIALE .

    LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI SONO APPLICATE DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI SOLTANTO AGLI IMPRENDITORI STABILITI NELLO STATO MEMBRO OVE ESISTE UNA LISTA UFFICIALE .

    4 . PER L'ISCRIZIONE DEGLI IMPRENDITORI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI SU TALE LISTA NON POSSONO ESSERE RICHIESTE ALTRE PROVE O DICHIARAZIONI OLTRE QUELLE RICHIESTE AGLI IMPRENDITORI NAZIONALI , NE , IN OGNI CASO , PROVE O DICHIARAZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DAGLI ARTICOLI DA 23 A 26 .

    5 . GLI STATI MEMBRI OVE ESISTONO LISTE UFFICIALI SONO TENUTI A COMUNICARE AGLI ALTRI STATI MEMBRI L'INDIRIZZO DELL'ORGANISMO AL QUALE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE POSSONO ESSERE PRESENTANTE .

    CAPITOLO 2

    CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

    ARTICOLO 29

    1 . I CRITERI SUI QUALI LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SI FONDANO PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SONO :

    - O UNICAMENTE IL PREZZO PIU BASSO ;

    - O , QUANDO L'AGGIUDICAZIONE SI FA A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA , DIVERSI CRITERI VARIABILI SECONDO L'APPALTO , QUALI IL PREZZO , IL TERMINE DI ESECUZIONE , IL COSTO DI UTILIZZAZIONE , IL RENDIMENTO , IL VALORE TECNICO .

    2 . IN QUEST'ULTIMO CASO , LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI MENZIONANO NEL CAPITOLATO D'ONERI O NEL BANDO DI GARA TUTTI I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ESSE PREVEDONO L'APPLICAZIONE , POSSIBILMENTE NELL'ORDINE DECRESCENTE DELL'IMPORTANZA CHE E LORO ATTRIBUITA .

    3 . IL CRITERIO DEL PREZZO , CALCOLATO SECONDO LE NORME NAZIONALI IN VIGORE ( PROCEDURA DELLA SCHEDA SEGRETA ) , PUO ESSERE MANTENUTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO ALL'ARTICOLO 32 PER GLI APPALTI IL CUI AMMONTARE DI STIMA NON SUPERA 10 MILIONI DI U . C . E PER UN PERIODO DI SETTE ANNI A DECORRERE DALLA STESSA DATA PER GLI APPALTI IL CUI AMMONTARE DI STIMA E COMPRESO TRA 1 E 2 MILIONI DI U . C .

    4 . LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 NON SONO APPLICABILI QUANDO , IN BASE AD UNA REGOLAMENTAZIONE INTESA A FAR BENEFICIARE TALUNI OFFERENTI DI UNA PREFERENZA A TITOLO D'AIUTO , UNO STATO MEMBRO SI BASA SU ALTRI CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI , A CONDIZIONE CHE LA REGOLAMENTAZIONE IN PAROLA SIA COMPATIBILE CON IL TRATTATO ED IN PARTICOLARE CON L'ARTICOLO 92 E SEGUENTI .

    5 . QUALORA , PER UN DETERMINATO APPALTO , TALUNE OFFERTE PRESENTINO MANIFESTAMENTE UN CARATTERE ANORMALMENTE BASSO RISPETTO ALLA PRESTAZIONE , L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE NE VERIFICA LA COMPOSIZIONE PRIMA DI DECIDERE IN MERITO ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO . ESSA TIENE CONTO DEL RISULTATO DI TALE VERIFICA .

    ALL'UOPO , ESSA CHIEDE ALL'OFFERENTE DI FORNIRE LE GIUSTIFICAZIONI NECESSARIE , SEGNALANDOGLI EVENTUALMENTE QUELLE RITENUTE INACCETTABILI .

    SE I DOCUMENTI RELATIVI ALL'APPALTO PREVEDONO L'AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU BASSO , L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E TENUTA A MOTIVARE IL RIGETTO DELLE OFFERTE RITENUTE TROPPO BASSE PRESSO IL COMITATO CONSULTIVO ISTITUITO CON DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 26 LUGLIO 1971 ( 6 ) .

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    ARTICOLO 30

    IL CALCOLO DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E EFFETTUATO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ( CEE , EURATOM ) N . 1182/71 DEL CONSIGLIO , DEL 3 GIUGNO 1971 , CHE STABILISCE LE NORME APPLICABILI AI PERIODI DI TEMPO , ALLE DATE E AI TERMINI ( 7 ) .

    ARTICOLO 31

    LE SPESE DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE DEI BANDI DI GARA PREVISTI AGLI ARTICOLI 12 E 19 SONO A CARICO DELLE COMUNITA SECONDO LE MODALITA E LE CONDIZIONI CHE SARANNO PUBBLICATE NELLA SUDDETTA GAZZETTA UFFICIALE .

    ARTICOLO 32

    GLI STATI MEMBRI METTONO IN VIGORE LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO UN TERMINE DI DODICI MESI DALLA NOTIFICAZIONE E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE .

    ARTICOLO 33

    GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI ESSENZIALI DI DIRITTO INTERNO CHE ESSI ADOTTANO NEL SETTORE DISCIPLINATO DALLA PRESENTE DIRETTIVA .

    ARTICOLO 34

    GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

    FATTO A BRUXELLES , ADDI 26 LUGLIO 1971 .

    PER IL CONSIGLIO

    IL PRESIDENTE

    A . MORO

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , LETTERA B )

    I . IN TUTTI GLI STATI MEMBRI :

    LE ASSOCIAZIONI DI DIRITTO PUBBLICO COSTITUITE DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI COME LE ASSOCIAZIONI DI COMUNI , I CONSORZI INTERCOMUNALI , I GEMEINDEVERBAENDE .

    II . BELGIO :

    - IL FONDS DES ROUTES - WEGENFONDS ,

    - LA REGIE DES VOIES AERIENNES - REGIE DER LUCHTWEGEN ,

    - L'OFFICE REGULATEUR DE LA NAVIGATION INTERIEURE - DIENST VOOR REGELING VAN BINNENVAART ,

    - LA REGIE DES SERVICES FRIGORIFIQUES DE L'ETAT BELGE - REGIE DER BELGISCHE RIJKSKOEL - EN VRIESDIENSTEN ,

    - LA COMMISSIONI DI ASSISTENZA PUBBLICA ,

    - LE FABBRICHE DI CHIESE .

    III . IN GERMANIA :

    LE " BUNDESUNMITTELBAREN KOERPERSCHAFTEN , ANSTALTEN UND STIFTUNGEN DES OEFFENTLICHEN RECHTS " .

    IV . IN FRANCIA :

    GLI ALTRI ENTI PUBBLICI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO SU SCALA NAZIONALE , DIPARTIMENTALE O LOCALE .

    V . IN ITALIA :

    - LE UNIVERSITA STATALI , GLI ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI , I CONSORZI PER I LAVORI INTERESSANTI LE UNIVERSITA ,

    - GLI ISTITUTI SUPERIORI SCIENTIFICI E CULTURALI , GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI , ASTROFISICI , GEOFISICI O VULCANOLOGICI ,

    - GLI " ENTI DI RIFORMA FONDIARIA " ,

    - LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA .

    VI . IN LUSSEMBURGO :

    - LE CAISSES DES ASSURANCES SOCIALES ,

    - GLI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI A CARATTERE AMMINISTRATIVO .

    VII . NEI PAESI BASSI :

    - I " WATERSCHAPPEN " ,

    - LE " RIJKSUNIVERSITEITEN " , GLI " ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN " E LA " GEMEENTELIJKE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM " , LA " ROOMS-KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN NIJMEGEN " , LA " VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM " , LE " TECHNISCHE HOGESCHOLEN " ,

    - LA " NEDERLANDSE CENTRALE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ( T . N . O . ) " E LE ORGANIZZAZIONI DIPENDENTI .

    ALLEGATO II

    PRESCRIZIONI TECNICHE AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

    AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA , LE PRESCRIZIONI TECNICHE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI COMPRENDONO TUTTE LE NORME MENZIONATE IN PARTICOLARE NEI CAPITOLATI D'ONERI , CHE PERMETTONO DI CARATTERIZZARE OGGETTIVAMENTE UN LAVORO , UN MATERIALE , UN PRODOTTO O UNA FORNITURA ( SOPRATTUTTO : QUALITA , PRESTAZIONI ) , IN MODO CHE TALE LAVORO , MATERIALE , PRODOTTO O FORNITURA RISPONDA ALL'USO AL QUALE E DESTINATO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE .

    DETTE PRESCRIZIONI TECNICHE COMPRENDONO TUTTE LE QUALITA MECCANICHE , FISICHE E CHIMICHE , LE CLASSIFICAZIONI E NORME , LE CONDIZIONI DI PROVA , DI CONTROLLO E DI COLLAUDO DELLE OPERE , DEGLI ELEMENTI E DEI MATERIALI COSTITUTIVI DELLE OPERE STESSE . ESSE CONCERNONO EGUALMENTE LE TECNICHE E I METODI DI COSTRUZIONE E TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO CHE L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PUO PRESCRIVERE , MEDIANTE REGOLAMENTAZIONE GENERALE O PARTICOLARE , PER QUANTO CONCERNE LE OPERE TERMINATE E RELATIVAMENTE AI MATERIALI O ELEMENTI COSTITUENTI TALI OPERE .

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