Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R2224

    Regolamento (CEE) n. 2224/70 della Commissione, del 29 ottobre 1970, che completa il regolamento n. 163/67/CEE per quanto riguarda le condizioni di non fissazione di importi supplementari per i prodotti avicoli

    GU L 241 del 4.11.1970, p. 5–6 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(III) pag. 748 - 749

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/2224/oj

    31970R2224

    Regolamento (CEE) n. 2224/70 della Commissione, del 29 ottobre 1970, che completa il regolamento n. 163/67/CEE per quanto riguarda le condizioni di non fissazione di importi supplementari per i prodotti avicoli

    Gazzetta ufficiale n. L 241 del 04/11/1970 pag. 0005 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0112
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0667
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0112
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0748
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0037
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0075
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0075


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/70 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1970 che completa il regolamento n. 163/67/CEE per quanto riguarda le condizioni di non fissazione di importi supplementari per i prodotti avicoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (4), che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi (5), ha stabilito modalità di applicazione relative alle condizioni di fissazione dell'importo supplementare e alla procedura per la determinazione dei paesi terzi beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE o del regolamento n. 123/67/CEE;

    considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 201/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 170/67/CEE che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE (6) le disposizioni degli articoli da 1 a 5 del regolamento n. 163/67/CEE sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE;

    considerando che nei casi di non fissazione di importi supplementari per prodotti avicoli originari di determinati paesi terzi e provenienti da tali paesi occorre evitare qualsiasi applicazione abusiva della regolamentazione ; che è pertanto necessario escludere tutti i prodotti che non siano immediatamente, all'importazione nella Comunità, messi in libera circolazione allo stato naturale;

    considerando che, affinché a tutti i casi venga riservato lo stesso trattamento, è opportuno stabilire che le suddette condizioni valgono anche per i prodotti e i paesi terzi per i quali sono applicabili i regolamenti nn. 54/65/CEE (7), 87/66/CEE (8), 183/66/CEE (9), 765/67/CEE (10), (CEE) n. 565/68 (11), (CEE) n. 990/69 (12), (CEE) n. 2261/69 (13) e (CEE) n. 59/70 (14) relativi alla non fissazione di importi supplementari;

    considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento n. 163/67/CEE è inserito il seguente articolo 4 a:

    «Articolo 4 a

    L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE si applicano soltanto ai prodotti, che vengono messi in libera circolazione allo stato naturale immediatamente, al momento della loro importazione.

    Articolo 2

    Il presente regolamento si applica anche alle importazioni di prodotti avicoli per i quali non sono fissati, (1)GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2293/67. (2)GU n. L 55 del 10.3.1970, pag. 1. (3)GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2301/67. (4)GU n. 130 del 28.6.1967, pag. 2596/67. (5)GU n. 129 del 28.6.1967, pag. 2577/67. (6)GU n. 134 del 30.6.1967, pag. 2836/67. (7)GU n. 59 dell'8.4.1965, pag. 848/65. (8)GU n. 120 del 2.7.1966, pag. 2229/66. (9)GU n. 211 del 19.11.1966, pag. 3602/66. (10)GU n. 260 del 27.10.1967, pag. 24. (11)GU n. L 107 dell'8.5.1968, pag. 7. (12)GU n. L 130 del 31.5.1969, pag. 4. (13)GU n. L 286 del 14.11.1969, pag. 24. (14)GU n. L 11 del 16.1.1970, pag. 1.

    a norma dei regolamenti nn. 54/65/CEE, 87/66/CEE, 183/66/CEE, 765/67/CEE, (CEE) n. 565/68, (CEE) n. 990/69, (CEE) n. 2261/69 e (CEE) n. 59/70, importi supplementari.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1970.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Franco M. MALFATTI

    Top