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Document 31970R1559

    Regolamento (CEE) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle idustrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato

    GU L 169 del 1.8.1970, p. 55–58 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 520 - 523

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000; abrogato da 300R0398;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1559/oj

    31970R1559

    Regolamento (CEE) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle idustrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 01/08/1970 pag. 0055 - 0058
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0456
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0520
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0141
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0003
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0048
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0048


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1559/70 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1970 che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 4,

    considerando che l'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE prevede che la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato viene effettuata mediante gara indetta dall'organismo designato dallo Stato membro interessato ; che ai fini dell'attuazione della gara è necessario fissare criteri atti a consentirne il più favorevole svolgimento ed a garantire nella Comunità la parità di trattamento di tutti gli interessati;

    considerando che la gara permanente e la vendita mediante asta pubblica possono facilitare lo smaltimento del prodotto e costituire in certi casi forme di vendita più confacenti alle pratiche commerciali;

    considerando che, per consentire a tutte le industrie di presentare le loro offerte, è opportuno prevedere un'adeguata pubblicità del bando di gara per i trasformatori;

    considerando che nel bando di gara o di asta devono essere indicate le disposizioni generali ; che, d'altra parte per garantire il regolare svolgimento della gara, è opportuno prevedere che l'offerta contenga alcune indicazioni riguardanti in particolare il prezzo ed i quantitativi cui si riferisce;

    considerando che la valutazione delle offerte presentate dagli interessati deve essere effettuata tenendo conto del prezzo offerto ; che l'aggiudicazione ha luogo man mano che i quantitativi risultano disponibili, secondo l'ordine di classifica degli offerenti, iniziando dalle offerte più elevate;

    considerando che è necessario adottare misure che garantiscano la trasformazione del prodotto aggiudicato ; che a tal fine è necessario prevedere la costituzione di una cauzione di trasformazione il cui importo è calcolato in modo da garantire l'osservanza di detto obbligo;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato è effettuata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante gara permanente o asta pubblica.

    Articolo 2

    Il periodo di validità delle procedure di cui all'articolo 1 non può superare la durata della campagna di commercializzazione del prodotto.

    Articolo 3

    1. Ogni gara permanente può comportare più serie di offerte.

    Nella gara permanente deve essere assicurata la pubblicità dei bandi di gara.

    2. Il bando di gara deve contenere tutte le informazioni utili e in particolare: a) il periodo durante il quale i prodotti saranno disponibili;

    b) la natura dei prodotti messi in vendità;

    c) le zone nelle quali i prodotti saranno immagazzinati;

    d) il termine di presentazione delle singole serie di offerte,

    e) l'organismo al quale devono essere presentate le offerte. (1)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66. (2)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 10.

    Il bando precisa inoltre che nel caso in cui fosse ottenuto del succo, questo non può essere commercializzato.

    Articolo 4

    1. Gli interessati trasmettono le loro offerte all'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante lettera depositata direttamene ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telescritto o telegramma.

    2. Nell'offerta devono essere indicati: a) il nome, cognome e indirizzo dell'offerente;

    b) il quantitativo di prodotto oggetto dell'offerta, espressa in tonnellate;

    c) il prezzo offerto per tonnellata netta, partenza magazzino di giacenza del prodotto, espresso in moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara;

    d) i dati supplementari eventualmente richiesti nel bando di gara.

    Articolo 5

    1. Allo scadere del termine stabilito per la presentazione della prima serie di offerte, l'organismo designato dallo Stato membro interessato procede alla classifica degli offerenti in funzione del prezzo offerto.

    In caso di parità dei prezzi più elevati, il primo posto nella classifica è assegnato all'offerente che ha chiesto il maggiore quantitativo ovvero, in caso di parità anche per il quantitativo di prodotti richiesti, all'offerente designato mediante sorteggio.

    Se un'offerta non sembra corrispondere ai prezzi normalmente praticati sul mercato, l'organismo designato può escluderla.

    Man mano che sono disponibili quantitativi di prodotti, l'aggiudicazione ha luogo secondo l'ordine di classifica.

    2. Allo scadere del termine fissato per la presentazione di ciascuna delle serie di offerte successive, l'organismo designato procede alla classifica degli offerenti e all'aggiudicazione dei quantitativi di prodotti secondo i criteri di cui al paragrafo 1.

    Articolo 6

    L'organismo designato dallo Stato membro interessato informa immediatamente gli offerenti la cui offerta non sia stata presa in considerazione.

    Al termine del periodo di validità della gara, l'organismo suddetto avvisa i trasformatori la cui offerta non ha potuto essere soddisfatta per indisponibilità di prodotto.

    Articolo 7

    1. In caso di asta pubblica, l'organismo designato fornisce nel relativo bando tutte le informazioni concernenti: - il periodo durante il quale i prodotti saranno disponibili;

    - la natura dei prodotti messi in vendita;

    - le zone nelle quali i prodotti saranno immagazzinati;

    - la data, l'ora e il luogo previsti per ogni vendita all'asta.

    2. Ogni altra informazione riguardante in particolare i quantitativi e le caratteristiche dei prodotti disponibili messi in vendita dev'essere immediatamente comunicata a chiunque ne faccia richiesta.

    Articolo 8

    Nell'asta pubblica l'aggiudicazione dei prodotti ha luogo in favore della o delle persone che offrono i prezzi più vantaggiosi.

    Articolo 9

    Prima della consegna del prodotto aggiudicato, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di trasformazione il cui importo, da determinare per 100 kg netti di prodotto, dev'essere almeno uguale alla differenza tra: - la media aritmetica dei prezzi ai quali, nel periodo considerato, possono essere acquistati, in sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 159/66/CEE, i prodotti della categoria di qualità più bassa, e

    - il prezzo di vendita all'aggiudicatario.

    La cauzione è costituita sotto forma di assegno intestato all'organismo designato dallo Stato membro interessato o sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri stabiliti da tale Stato membro.

    Articolo 10

    1. La trasformazione del prodotto aggiudicato in alimento per il bestiame viene controllata in loco dall'organismo competente dello Stato membro nel quale ha luogo la trasformazione o da ogni altro organismo da esso a tal fine designato.

    2. Qualora la trasformazione abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, quale prova dell'avvenuta trasformazione dev'essere esibito l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (1).

    Le caselle nn. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo devono essere riempite. La casella n. 104 dev'essere riempita cancellando le menzioni superflue ed inserendo al secondo trattino una delle menzioni seguenti:

    «destiné à la transformation en aliments pour le bétail au titre de l'article 7 ter du règlement nº 159/66/CEE»;

    «Zur Verarbeitung zu Viehfutter gemäß Artikel 7 b der Verordnung Nr. 159/66/EWG bestimmt»;

    «destinato alla trasformazione in alimenti per il bestiame ai sensi dell'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE»;

    «bestemd voor verwerking tot veevoeder krachtens artikel 7 ter van Verordening nr. 159/66/EEG».

    Articolo 11

    Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 9 viene svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario fornisce all'organismo designato dallo Stato membro interessato: a) i documenti comprovanti la trasformazione di tale quantitativo, quando la trasformazione ha luogo nello Stato membro venditore,

    b) la prova della trasformazione consistente nell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10, quando la trasformazione ha luogo in un altro Stato membro.

    Articolo 12

    1. Gli organismi designati dagli Stati membri per effettuare la cessione degli ortofrutticoli ritirati dal mercato figurano nell'allegato.

    2. Quando uno Stato membro intende avvalersi del presente regolamento, l'organismo designato comunica senza indugio agli organismi degli altri Stati membri e alla Commissione il bando di gara di cui all'articolo 3 o di asta di cui all'articolo 7.

    Tale comunicazione dev'essere effettuata: - per la gara, almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la prima serie di offerte;

    - per l'asta, almeno sette giorni prima della data prevista per la prima vendita.

    L'organismo designato comunica, nelle condizioni di cui al primo comma, qualsiasi eventuale modifica del bando di gara o dell'avviso d'asta.

    Le modifiche sono operanti soltanto alla scadenza di un termine di sette giorni a decorrere dalla loro comunicazione.

    3. Immediatamente dopo la comunicazione di cui al primo comma del paragrafo 2 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso m cui lo Stato comunica di avvalersi del presente regolamento per uno o più prodotti determinati.

    Articolo 13

    L'organismo designato dallo Stato membro comunica alla Commissione, al termine di ogni gara o asta, i quantitativi di prodotti ceduti ed i relativi prezzi.

    Articolo 14

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1970.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Franco M. MALFATTI (1)GU n. L 295 del 24.11.1969, pag. 14.

    ALLEGATO

    Elenco degli organismi designati dagli Stati membri

    Regno del Belgio : Office belge de l'économie et de l'agriculture

    (O.B.E.A.),

    22, rue des Comédiens

    1000 Bruxelles.

    Repubblica federale di Germania : Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Abteilung Gartenbauerzeugnisse,

    Adickesallee, 40,

    6 Frankfurt am Main.

    Repubblica francese : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.),

    2, rue Saint-Charles, Paris XVe.

    Repubblica italiana : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.),

    Via Palestro, 81,

    Roma.

    Granducato del Lussemburgo : Administration des services techniques agricoles (A.S.T.A.),

    route d'Esch,

    Luxembourg.

    Regno dei Paesi Bassi : Voedselvoorzienings In- en verkoopbureau (V.I.B.),

    Hooftskade, 1,

    Den Haag.

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