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Document 31970R1469

Regolamento (CEE) n. 1469/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento é determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

GU L 164 del 27.7.1970, p. 35–38 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 499 - 501

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1469/oj

31970R1469

Regolamento (CEE) n. 1469/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento é determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 27/07/1970 pag. 0035 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0044
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0434
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0044
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0499
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0247


REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/70 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1970 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e paragrafo 6, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede che, qualora i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi d'intervento superino per una varietà o un gruppo di varietà una percentuale fissata della produzione o un determinato quantitativo, il Consiglio esamina la situazione sulla base di una relazione che gli viene presentata dalla Commissione al termine della campagna di commercializzazione;

considerando che tali percentuali e quantitavi costituiscono i limiti a partire dai quali il Consiglio adotta, se del caso, le misure atte a ristabilire un migliore equilibrio tra la produzione e la domanda ed a ridurre le scorte e, qualora gli strumenti del regime dei prezzi non siano sufficienti per imprimere alla produzione l'orientamento desiderato, misure specifiche che possono comportare in particolare, per ogni varietà in questione, l'abbassamento del livello del prezzo d'intervento e l'esclusione parziale o totale dal beneficio degli acquisti d'intervento delle qualità di tabacco della varietà in questione;

considerando che un quinto della produzione di una varietà o di un gruppo di varietà di tabacco, preso a carico dagli organismi d'intervento, rappresenta una quantità che può mettere in luce uno squilibrio tra la produzione e lo smercio di tale varietà o gruppo di varietà ; che è quindi opportuno fissare percentuali corrispondenti;

considerando che è altresì necessario fissare per ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento ; che a tal fine occorre prendere in considerazione i quantitativi corrispondenti alle percentuali fissate applicate alla produzione media della varietà in questione durante un periodo rappresentativo precedente l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che alcune varietà di tabacco presentano caratteristiche simili e sono destinate alla stessa utilizzazione ; che nel fissare la percentuale e la quantità occorre pertanto raggruppare tali varietà;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 6, del citato regolamento prevede la fissazione di una percentuale della produzione comunitaria relativa all'insieme delle varietà di tabacco per le quali è stata decisa la concessione di un premio ; che, qualora la produzione superi tale percentuale del livello medio realizzato per le stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti, la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui si analizzano le cause e le conseguenze di tale situazione e propone nel contempo le misure atte ad eliminare i fattori che determinano un eventuale squilibrio tra produzione e fabbisogno;

considerando che alcune variazioni dei quantitativi di tabacco prodotti nella Comunità sono inevitabili specie per cause climatiche ; che, pur neutralizzando l'effetto di tali variazioni normali, una variazione dell'ordine del 20 % può essere considerata sufficiente per rivelare aumenti netti della produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali e i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 sono fissati nell'allegato. (1)GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 1.

Articolo 2

La percentuale di cui all'articolo 13, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 è fissata nella misura del 120 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO

Percentuali e quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 >PIC FILE= "T0002364">

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