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Document 31970R0059

    Regolamento (CEE) n. 59/70 della Commissione, del 14 gennaio 1970, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le uova provenienti dalla Romania

    GU L 11 del 16.1.1970, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 7 - 8

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/59/oj

    31970R0059

    Regolamento (CEE) n. 59/70 della Commissione, del 14 gennaio 1970, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le uova provenienti dalla Romania

    Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/1970 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0008
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0006
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0008
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0007
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0042
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0188
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0188


    REGOLAMENTO (CEE) N. 59/70 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1970 relativo alla non fissazione di importi supplementari per le uova provenienti dalla Romania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    visto il regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l'articolo 4,

    considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta;

    considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nel confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;

    considerando che, con lettera del 5 novembre 1969, le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni nella Comunità di uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova ; che esse provvederanno affinchè dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'azienda di Stato per il commercio estero Romagricola ; che provvederanno inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine provvederanno in particolare affinchè l'azienda di Stato per il commercio estero Romagricola eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori al prezzo limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate, o le misure aventi effetti analoghi;

    considerando che le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono inoltre dichiarate disposte a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite l'azienda di Stato per il commercio estero Romagricola, i dettagli relativi alle esportazioni di uova nella Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;

    considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentanti della Repubblica socialista di Romania ; che, a seguito delle discussioni, si può ritenere che la Repubblica socialista di Romania è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania;

    considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 122/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o (1)GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2293/67. (2)GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 23. (3)GU n. 129 del 28.6.1967, pag. 2577/67. conservate, diverse dalle uova da cova, della voce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune originarie e in provenienza della Repubblica socialista di Romania.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1970.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean REY

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