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Document 31970L0388

    Direttiva 70/388/CEE del Consiglio del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore

    GU L 176 del 10.8.1970, p. 12–17 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 571 - 576

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/388/oj

    31970L0388

    Direttiva 70/388/CEE del Consiglio del 27 luglio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 10/08/1970 pag. 0012 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0159
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0503
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0159
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0571
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0104
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0241
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0241
    edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108
    edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 001 pag. 103 - 108


    Direttiva del Consiglio

    del 27 luglio 1970

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore

    (70/388/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i segnalatori acustici;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1];

    considerando che una regolamentazione in materia di segnalatori acustici comporta non soltanto prescrizioni relative al montaggio sui veicoli, ma anche la costruzione di questi dispositivi;

    considerando che, nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai segnalatori acustici, ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e d'informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di segnalatore acustico; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologati rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Ogni Stato membro omologa qualunque tipo di segnalatore acustico se esso è conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui all'allegato I, punto 1.

    2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per sorvegliare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

    Articolo 2

    Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, punto 1.4, per ogni tipo di segnalatore acustico da essi omologato a norma dell'articolo 1.

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i segnalatori acustici di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di segnalatori acustici per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

    2. Tuttavia questa disposizione non fa ostacolo a che uno Stato membro adotti tali misure per i segnalatori acustici recanti il marchio d'omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al prototipo omologato.

    Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione. Sono altresì di applicazione le disposizioni dell'articolo 5.

    Ai sensi del primo comma, viene meno la conformità con il prototipo omologato quando non sono rispettati i valori limite di cui al punto 1.2.1.6 dell'allegato I.

    Articolo 4

    Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione compilate per ogni tipo di segnalatore acustico che esse omologano o rifiutano di omologare.

    Articolo 5

    1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità di diversi segnalatori acustici muniti dello stesso marchio di omologazione al tipo che ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di una omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

    3. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati faranno in modo di comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

    Articolo 6

    Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

    Articolo 7

    Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il segnalatore acustico, se questo reca il marchio d'omologazione CEE ed è montato in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 2.

    Articolo 8

    Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

    Articolo 9

    Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. Arendt

    [1] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

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    ALLEGATO I

    1. OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI SEGNALATORE ACUSTICO

    1.1 Il suono emesso dal segnalatore dev'essere continuativo

    1.2 Il segnalatore deve possedere determinate caratteristiche acustiche (ripartizione spettrale dell'energia acustica, livello di pressione sonora) e meccaniche, in modo da superare, nell'ordine, i seguenti collaudi:

    1.2.1 Misure del livello sonoro

    1.2.1.1 Il segnalatore è collaudato in condizioni di campo libero [1] e sufficientemente silenzioso (rumore ambientale e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB (A) al rumore da misurare) oppure in una camera acusticamente isolata; il microfono dell'apparecchio di misura dovrà essere posto nella direzione in cui il livello sonoro soggettivo raggiunge il massimo a 2 m di distanza dalla faccia anteriore del segnalatore; il microfono ed il segnalatore dovranno essere a 1,20 m di altezza dal suolo.

    1.2.1.2 Le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), impiegando fonometri conformi al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione (1965), della Commissione elettrotecnica internazionale.

    1.2.1.3 Il segnalatore è alimentato, secondo i casi, a tensioni di 6,5 oppure 13 oppure 26 volts misurati all'uscita della fonte di energia elettrica, corrispondenti rispettivamente a tensioni nominali di 6, 12 oppure 24 volts.

    1.2.1.4 La resistenza della linea, ivi compresa la resistenza dei terminali e dei contatti, deve essere la seguente:

    0,05 ohm per una tensione nominale di 6 volts

    0,10 ohm per una tensione nominale di 12 volts

    0,20 ohm per una tensione nominale di 24 volts.

    1.2.1.5 Il segnalatore è rigidamente montato, mediante il pezzo od i pezzi previsti dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno 10 volte maggiore di quella del segnalatore stesso, comunque non inferiore a 15 kg.

    1.2.1.6 Nelle condizioni suddette, il livello soggettivo di pressione sonora dev'essere compreso fra 118 dB (A) e 105 dB (A).

    1.2.1.7 L'intervallo fra il momento dell'azionamento e il momento in cui il suono raggiunge il valore minimo prescritto dal punto 1.2.1.6 di cui sopra non dev'essere superiore a 2/10 di secondo, misurato alla temperatura ambiente di 20 ± 5° C. Tale prescrizione vale in particolare per i segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico.

    1.2.1.8 I segnalatori a funzionamento pneumatico o elettropneumatico devono fornire, alle condizioni di alimentazione stabilite per essi dai fabbricanti, le stesse prestazioni acustiche prescritte per i segnalatori acustici azionati elettricamente.

    1.2.2 Prove di resistenza

    1.2.2.1 Il segnalatore dev'essere alimentato alla tensione nominale di cui al punto 1.2.1.3 e con la resistenza di linea di cui al punto 1.2.1.4 ed azionato 50.000 volte con la frequenza di 1 secondo di funzionamento seguito da 4 secondi di arresto. Durante il collaudo, l'apparecchio viene investito da una corrente d'aria della velocità di circa 10 m/sec.

    1.2.2.2 Se la prova è effettuata all'interno di una camera acusticamente isolata, questa deve possedere una cubatura sufficiente da permettere, in condizioni normali, l'eliminazione del calore emesso dal segnalatore durante la prova di resistenza.

    1.2.2.3 La temperatura ambiente nella sala del collaudo deve essere compresa tra + 15 e + 30° C.

    1.2.2.4 Se, dopo 25.000 azionamenti, le caratteristiche del livello sonoro hanno subito una variazione rispetto alle caratteristiche dell'apparecchio prima del collaudo, si può procedere ad una regolazione dello stesso. Dopo 50.000 azionamenti, il segnalatore deve superare, eventualmente dopo una nuova regolazione, la prova prescritta al punto 1.2.1.

    1.2.3 Collaudo acustico

    1.2.3.1 Lo spettro acustico del suono emesso dall'apparecchio deve presentare, nella banda da 1.800 a 3.550 Hz, alla distanza di 2 m dall'apparecchio, un livello di pressione sonora superiore al livello di pressione sonora di ogni componente di frequenza superiore a 3.550 Hz, ed in ogni caso uguale o superiore a 105 dB (A).

    1.2.3.2 Le suindicate caratteristiche debbono essere riscontrate su un segnalatore che sia stato sottoposto alla prova descritta al punto 1.2.2 ed alimentato a tensioni di alimentazione variabile dal 115 % al 95 % della sua tensione nominale.

    1.2.3.3 La tensione effettiva è quella fissata al punto 1.2.1.

    1.2.3.4 La resistenza della linea, ivi compresa la resistenza dei terminali e dei contatti, è quella fissata al punto 1.2.1.

    1.2.3.5 Il segnalatore sottoposto al collaudo ed il microfono sono posti alla stessa altezza; il microfono dovrà trovarsi davanti alla faccia anteriore del segnalatore nella direzione in cui il livello sonoro soggettivo raggiunge il massimo.

    1.2.3.6 Il segnalatore è rigidamente montato, mediante il pezzo od i pezzi previsti dal fabbricante, su un supporto avente una massa almeno dieci volte maggiore di quella del segnalatore stesso, comunque non inferiore a 30 kg.

    1.2.3.7 La prova suddetta è effettuata in una camera acusticamente isolata.

    1.3 Prove di omologazione

    1.3.1 Le prove di omologazione sono effettuate su due campioni per ogni tipo che il fabbricante presenta all'omologazione; i due campioni sono sottoposti a tutte le prove e devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del presente allegato.

    1.4 Marchio di omologazione

    1.4.1 Il marchio di omologazione è costituito da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera "e" minuscola seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio e 12 per il Lussemburgo) e da un numero di omologazioni corrispondente al numero della scheda di omologazione del prototipo, posto in prossimità del rettangolo in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.

    1.4.2 Il marchio di omologazione (simbolo e numero) è apposto sulla parte essenziale del segnalatore acustico in modo da essere ben visibile dall'esterno quando il segnalatore è montato sul veicolo.

    1.4.3 I diversi marchi devono essere ben leggibili ed indelebili.

    1.4.4 Le dimensioni del marchio di omologazione riprodotto qui di seguito sono date in millimetri; tali dimensioni costituiscono dei minimi. I rapporti fra di esse devono essere rispettati.

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    2. CARATTERISTICHE DEL SEGNALATORE MONTATO SUL VEICOLO

    2.1 Collaudo acustico

    All'atto dell'omologazione di un tipo di veicolo, il controllo delle caratteristiche del segnalatore montato su di esso è effettuato nella maniera seguente:

    2.1.1 Il livello di pressione sonora dell'apparecchio montato sul veicolo è misurato ad una distanza di 7 m davanti al veicolo stesso; quest'ultimo è posto a motore spento su un terreno libero da ostacoli e quanto più levigato possibile. La tensione effettiva deve essere quella fissata al punto 1.2.1.

    2.1.2 Le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale).

    2.1.3 Il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo.

    2.1.4 Il massimo trovato deve essere superiore o uguale a 93 dB (A).

    [1] La zona scelta può essere costituita, ad esempio, da uno spazio aperto di 50 m di raggio, la cui parte centrale, per un raggio di almeno 20 m, dev'essere praticamente orizzontale e rivestita in cemento, asfalto o materiali analoghi e non dev'essere ricoperta di neve farinosa, di erbe alte, di terreno mobile o di cenere. Le misure sono effettuate con tempo sereno. In prossimità del segnalatore acustico o del microfono non devono trovarsi altre persone all'infuori dell'osservatore incaricato della lettura dell'apparecchio, perché la presenza di spettatori nei pressi può influenzare sensibilmente le letture stesse. Nella lettura non è tenuto conto di punte che sembrino non essere in rapporto con le caratteristiche del livello sonoro generale.

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    ALLEGATO II

    SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

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