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Document 31969R2622

Regolamento (CEE) n. 2622/69 del Consiglio, del 21 dicembre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 328 del 30.12.1969, p. 8–8 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 615 - 616

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2622/oj

31969R2622

Regolamento (CEE) n. 2622/69 del Consiglio, del 21 dicembre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 30/12/1969 pag. 0008 - 0008
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0597
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0615
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0187
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0187
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 2622/69 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1969 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), alle importazioni di prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) 1, del suddetto regolamento si applicano, fino al 31 dicembre 1969, i dazi della tariffa doganale comune; che l'articolo 15 del suddetto regolamento prevede che fino al 31 dicembre 1969 gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti in oggetto, le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili all'entrata in vigore del suddetto regolamento;

considerando che all'atto dell'adozione delle suddette disposizioni era stato previsto che per i prodotti in oggetto sarebbe stato possibile applicare, a decorrere dal 1o gennaio 1970, le disposizioni comuni valide per gli scambi con i paesi terzi; che non è stato possibile adottare dette disposizioni entro il suddetto termine; che è pertanto necessario prorogare la data del 31 dicembre 1969 di cui sopra;

considerando che è inopportuno sopprimere, nel corso della campagna lattiero-casearia, le disposizioni nazionali particolari contemplate all'articolo 22, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che fino all'applicazione delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 27 del suddetto regolamento, ciascuno Stato membro mantiene, per le importazioni di burro dai paesi terzi e per le consegne di tale prodotto dagli altri Stati membri, il regime applicabile il 30 giugno 1968 a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento n. 13/64/CEE; che le disposizioni da prendere ai sensi di detto articolo 27 relativamente alla produzione e alla commercializzazione di burro non sono state ancora adottate; che il suddetto articolo 22, paragrafo 3, conduce tuttavia ad applicare divieti d'importazione che non sono più giustificati sotto l'aspetto economico; che è pertanto necessario sopprimere tale paragrafo con decorrenza 1o aprile 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 804/68 i termini « fino al 31 dicembre 1969 » sono sostituiti dai termini « fino all'applicazione del regime comunitario previsto all'articolo 22, paragrafo 2, primo comma ».

Articolo 2

All'articolo 22, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, i termini « fino al 31 dicembre 1969 » sono sostituiti dai termini « fino al 31 marzo 1970 ».

Articolo 3

Con decorrenza 1o aprile 1970

- il paragrafo 3 dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 804/68 è soppresso;

- il paragrafo 4 dell'articolo 22 diventa il paragrafo 3.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 21 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

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