Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968R0316

Regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco

GU L 71 del 21.3.1968, p. 8–16 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 53 - 60

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/316/oj

31968R0316

Regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 21/03/1968 pag. 0008 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0053
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0109
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0109
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 112 - 119


Regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio

del 12 marzo 1968

relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i fiori recisi freschi e il fogliame fresco sono oggetto di un commercio importante, da un lato, all'interno della Comunità e, dall'altro lato, tra gli Stati membri e i paesi terzi; che è opportuno ricercare il miglioramento e l'unificazione dei livelli di qualità dei prodotti commercializzati; che occorre pertanto stabilire norme comuni di qualità per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono fissate norme di qualità per:

- i fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, della voce 06.03 A della tariffa doganale comune,

- il fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, freschi, della voce 06.04 A II della tariffa doganale comune.

2. Tali norme di qualità sono definite negli allegati.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o luglio 1968 i prodotti di cui all'articolo 1 che non siano conformi alle norme di qualità:

- non possono, all'interno della Comunità, essere messi in vendita o venduti nella fase del commercio all'ingrosso, né dai commercianti, né direttamente dai produttori,

- non sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,

- non sono ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga alle disposizioni del paragrafo 1, terzo trattino, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di un paese terzo determinato per quanto riguarda taluni criteri relativi alle norme di qualità.

L'autorizzazione viene accordata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68; secondo la stessa procedura vengono fissate le condizioni cui potrebbe essere subordinata l'autorizzazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 12 marzo 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. Faure

[1] GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

--------------------------------------------------

ALLEGATO I

NORME COMUNI DI QUALITÀ PER I FIORI RECISI

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano ai fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, della voce 06.03 A della tariffa doganale comune.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

A. Caratteristiche minime

I prodotti devono essere stati recisi o colti, secondo la specie, con cura e aver raggiunto uno sviluppo sufficiente.

B. Classificazione

i) Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della specie ed, eventualmente, della varietà (cultivar).

Tutte le parti dei fiori recisi devono essere:

- intere,

- fresche,

- prive di parassiti d'origine animale o vegetale ed esenti da danni causati da questi,

- esenti da residui di prodotti antiparassitari o da altre sostanze estranee che deturpano l'aspetto del prodotto,

- esenti da ammaccature,

- esenti da difetti di vegetazione; per i garofani la spaccatura del calice non è considerata come un difetto di vegetazione. Per i garofani americani, tuttavia, i fiori con il calice spaccato devono essere provvisti di cerchietto, presentati separatamente in lotti omogenei e sugli imballaggi devono essere apposte appropriate indicazioni.

Gli steli devono essere, secondo la specie (species) e la varietà (cultivar), rigidi e sufficientemente solidi per portare il fiore o i fiori.

ii) Categoria II

Questa categoria comprende prodotti non conformi a tutti i requisiti della categoria I.

Tutte le parti dei fiori recisi devono essere:

- intere,

- fresche,

- esenti da parassiti di origine animale.

I fiori possono tuttavia presentare i seguenti difetti:

- leggere malformazioni,

- leggere ammaccature,

- leggeri danni dovuti in particolare a malattie o all'azione di parassiti di origine animale,

- steli meno rigidi e meno solidi,

- piccole macchie dovute a trattamenti antiparassitari.

I difetti ammessi non devono compromettere la consistenza, l'aspetto e la buona utilizzazione dei prodotti.

C. Denominazione EXTRA

I prodotti che presentino le caratteristiche della categoria I e non fruiscano di alcuna tolleranza di qualità, possono essere denominati EXTRA. Tuttavia tale denominazione non può essere utilizzata per designare i garofani americani a calice spaccato.

III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni particolari a taluni generi di fiori compresi nell'allegato I A prevalgono sulle disposizioni previste nel presente allegato.

IV. CALIBRAZIONE

Per i fiori recisi la calibrazione deve essere effettuata almeno secondo la scala seguente:

Codice di lunghezza | Lunghezza |

0 | meno di 5 cm o fiori commercializzati senza stelo |

5 | 5— 10 cm |

10 | 10— 15 cm |

15 | 15— 20 cm |

20 | 20— 30 cm |

30 | 30— 40 cm |

40 | 40— 50 cm |

50 | 50— 60 cm |

60 | 60— 80 cm |

80 | 80—100 cm |

100 | 100—120 cm |

120 | oltre 120 cm |

Queste lunghezze si intendono con fiore compreso.

La differenza per unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) tra la lunghezza massima e minima dei fiori contenuti in detta unità non può superare:

- 2,5 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice 15 e inferiori,

- 5,0 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice da 20 (incluso) a 50 (incluso),

- 10,0 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice 60 e superiori.

Questa differenza può essere del doppio per i fiori presentati in scala. Per i crisantemi a fiori grandi, presentati in scala, tale differenza può raggiungere i 20 cm per i fiori classificati sotto i numeri di codice da 20 (incluso) a 50 (incluso).

La scala di calibro e l'omogeneità di lunghezza sopra previste non sono applicabili alla mimosa.

La lunghezza minima dei rami di mimosa è fissata a 20 cm. Tuttavia, possono essere ammesse unità di presentazione composte esclusivamente di piccoli ramoscelli, di lunghezza inferiore ai 20 cm, purché sia apposta sugli imballaggi la denominazione "boutonnière" o una menzione equivalente.

V. TOLLERANZE DI QUALITÀ

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi.

i) Categoria I

Il 5 % dei fiori recisi possono presentare leggerissimi difetti, purché l'omogeneità dei fiori in una unità di presentazione non risulti pregiudicata.

ii) Categoria II

Il 10 % dei fiori recisi possono non corrispondere alle caratteristiche della categoria. La metà di questa percentuale può essere attaccata da parassiti di origine animale o vegetale. I difetti in questione non devono compromettere l'utilizzazione dei prodotti.

VI. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

A. Presentazione

Un'unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) deve comprendere 5, 10 o un multiplo di 10 pezzi. Si sottraggono tuttavia a questa norma i fiori normalmente commercializzati uno per uno e i fiori normalmente commercializzati a peso.

B. Omogeneità

Ciascuna unità di presentazione (mazzi, mazzetti, scatole e simili) deve contenere fiori dello stesso genere (genus), specie (species) o varietà (cultivar) e della stessa categoria di qualità, che presentino un'omogeneità di sviluppo.

Sono tuttavia ammesse presentazioni miste di fiori ed eventualmente di fiori e fogliame di generi (genus), di specie (species) o di varietà (cultivar) diverse, purché siano composte di prodotti della stessa categoria di qualità e siano apposte appropriate indicazioni esterne.

C. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da garantire un'adeguata protezione del prodotto. Le carte e gli altri materiali che si trovano a contatto con i fiori recisi devono essere nuovi.

VII. INDICAZIONI ESTERNE

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

A. Identificazione

Speditore | Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione. |

o |

Imballatore |

B. Natura del prodotto

- genere (genus),

- specie (species) o varietà (cultivar) o colore dei fiori,

- se necessario, la menzione "miscuglio" o espressione equivalente.

C. Origine del prodotto (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,

- Calibrazione (codice di lunghezza) o lunghezze minime e massime,

- Numero o peso netto.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

--------------------------------------------------

ALLEGATO I A

NORME COMUNI DI QUALITÀ PER I FIORI RECISI FRESCHI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MIMOSA

La mimosa deve rispondere almeno ai criteri di qualità della categoria I.

Tuttavia, per tale genere, la nozione di rigidità non va presa in considerazione per le estremità apicali degli steli floreali. La base dei rami non deve essere troppo legnosa.

La mimosa deve inoltre presentare i seguenti criteri di qualità:

- ramo ben fornito di fiori,

- stelo non spuntato. Sono tuttavia ammessi steli spuntati il cui taglio superiore presenti un diametro inferiore a 2 mm.

La mimosa può essere presentata fiorita o non fiorita.

Per la mimosa fiorita, la fioritura deve essere normale in relazione alla varietà, e il numero di glomeruli verdi, non ancora fioriti, non può superare:

- il 60 % per la Floribunda,

- il 20 % per le altre specie e varietà.

Inoltre i glomeruli fioriti devono essere di colore ben definito, non macchiati, ben fissati all'infiorescenza.

Per la mimosa non fiorita, l'80 % dei glomeruli deve essere giallo (leggermente aperti).

Presentazione

I rami di mimosa devono essere disposti a strati o presentati in mazzi da:

- 150, 250 e multipli di 250 grammi.

La mimosa non fiorita deve essere condizionata in sacchetti di polietilene o di materiale simile.

Ogni unità di presentazione, compresa quella alla rinfusa, deve essere di composizione omogenea e contenere unicamente rami della stessa specie e della stessa varietà.

Indicazioni esterne

Oltre all'identificazione dell'imballatore o dello speditore apposta su ogni imballaggio, le indicazioni esterne devono menzionare quanto segue:

- il genere: mimosa,

- la specie o la varietà (cultivar),

- la parola "fiorita" o "non fiorita",

- eventualmente, la denominazione "boutonnière" o una menzione equivalente,

- il peso netto totale o il numero di mazzetti e relativo peso unitario.

--------------------------------------------------

ALLEGATO II

NORME COMUNI DI QUALITÀ PER IL FOGLIAME FRESCO

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano al fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, freschi, della voce 06.04 A II della tariffa doganale comune.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I prodotti devono essere:

- di aspetto fresco,

- esenti da residui di prodotti antiparassitari o da altre sostanze estranee che deturpano l'aspetto del prodotto,

- privi di parassiti d'origine animale o vegetale, nonché dai danni causati da questi, che nuocciano all'aspetto generale del prodotto,

- esenti da tare, quali ammaccature, appassimento, che nuocciano all'aspetto generale del prodotto,

- privi di umidità esterna eccessiva,

- di colorazione tipica della specie o della varietà.

I prodotti devono essere accuratamente raccolti ed avere raggiunto un sufficiente grado di sviluppo.

III. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni particolari per il genere di Asparagus di cui all'allegato II A si aggiungono alle disposizioni previste dal presente allegato.

IV. TOLLERANZE DI QUALITÀ

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi; il 10 % del fogliame fresco può non corrispondere alle caratteristiche elencate sub II.

V. INDICAZIONI ESTERNE

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

A. Identificazione

Speditore | Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione. |

o |

Imballatore |

B. Natura del prodotto

"Fogliame fresco", o genere (genus) o specie (species).

--------------------------------------------------

ALLEGATO II A

NORME COMUNI DI QUALITÀ PER IL FOGLIAME FRESCO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL FOGLIAME DI ASPARAGUS

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni particolari si applicano al fogliame proveniente da

- Asparagus L. plumosus Bak. e

- Asparagus L. sprengeri Rgl.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

i) Categoria I

Il fogliame di Asparagus classificato in questa categoria deve essere:

- ben sviluppato, non spuntato e senza rami secondari,

- ben guarnito di cladodi solidamente attaccati,

- esente da ingiallimento.

ii) Categoria II

Questa categoria comprende il fogliame di Asparagus che non rientra nella categoria I, ma che corrisponde alle caratteristiche minime di qualità previste per il fogliame fresco.

III. CALIBRAZIONE

La lunghezza è misurata dalla punta al termine del gambo.

- Per il fogliame d'Asparagus L. plumosus Bak. la calibrazione deve corrispondere almeno alla scala seguente:

Codice di lunghezza | Lunghezza |

0 | meno di 30 cm |

30 | 30—40 cm |

40 | 40—60 cm |

60 | oltre 60 cm |

- La calibrazione dei rami secondari deve corrispondere almeno alla scala seguente:

Codice di lunghezza | Lunghezza |

30 | 30—50 cm |

50 | oltre 50 cm |

- Per il fogliame di Asparagus L. sprengeri Rgl. la calibrazione deve rispondere almeno alla scala seguente:

Codice di lunghezza | Lunghezza |

0 | meno di 30 cm |

30 | 30—50 cm |

50 | oltre 50 cm |

I rami di Asparagus presentati in mazzi devono avere lunghezze sensibilmente omogenee.

IV. TOLLERANZE DI QUALITÀ

Sono ammesse tolleranze di qualità in ciascuna unità di presentazione per i prodotti non conformi.

i) Categoria I

Il 10 % del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria, ma deve essere conforme a quelle della categoria II. Nessuna tolleranza è ammessa per i rami privi di punte o che presentino una vegetazione secondaria.

ii) Categoria II

Il 10 % del fogliame può non corrispondere alle caratteristiche di questa categoria. Gli eventuali difetti non devono compromettere l'utilizzazione dei prodotti.

V. IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

A. Presentazione

Il fogliame di Asparagus plumosus deve essere legato in mazzi di 10 steli o di un multiplo di 10; quello di Asparagus sprengeri in mazzi di 100 g, 250 g o un multiplo di 250 g.

B. Omogeneità

I rami privi di punte ed i rami secondari devono essere legati in mazzi separati. Il fogliame deve essere, nello stesso mazzo, di forma e di colore omogenei.

C. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da garantire un'adeguata protezione del prodotto. Le carte e gli altri materiali che si trovano in contatto diretto con i prodotti devono essere nuovi.

VI. INDICAZIONI ESTERNE

Le seguenti indicazioni devono accompagnare le merci:

A. Identificazione

Imballatore | Nome e indirizzo o simbolo d'identificazione. |

o |

Speditore |

B. Natura del prodotto

"Asparagus plumosus" o "Asparagus sprengeri", secondo il caso.

C. Origine del prodotto (facoltativa)

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- categoria,

- calibrazione,

- numero di mazzi o peso netto.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

--------------------------------------------------

Top