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Document 31968L0419

Direttiva 68/419/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che modifica per la terza volta la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

GU L 309 del 24.12.1968, p. 24–24 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 597 - 597

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2009; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/419/oj

31968L0419

Direttiva 68/419/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che modifica per la terza volta la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 24/12/1968 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0107
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0586
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0107
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0597
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0055
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0151


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

che modifica per la terza volta la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

( 68/419/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , in virtù degli articoli 2 e 12 , paragrafo 2 , della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 , relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (1) , modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 24 ottobre 1967 (2) , gli Stati membri avrebbero dovuto vietare entro il 31 dicembre 1967 l'impiego di alcune sostanze coloranti ed in particolare dell'orceina solfonata ; che tale divieto dovrà aver effetto anteriormente alla fine del 1968 ;

considerando che non e stato sinora possibile condurre a termine le ricerche scientifiche sull'orceina solfonata e che si rende peranto necessario un termine supplementare affinché esse possano essere concluse ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri interessati a soprassedere all'applicazione del divieto di utilizzazione del colorante considerato per poter raccogliere nel frattempo tutti gli elementi necessari alla sua valutazione definitiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 12 , paragrafo 2 , della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 , modificato dall'articolo 1 , paragrafo 4 , della direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1965 (3) , va aggiunta la seguente frase :

« Tuttavia , per quanto concerne l'orceina solfonata , la regolamentazione modificata potrà applicarsi a decorrere dal 1 º gennaio 1972 . »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addí 20 dicembre 1968 .

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

(1) GU n. 115 del 11 . 11 . 1962 , pag. 2645/62 .

(2) GU n. 263 del 30 . 10 . 1967 , pag. 4 .

(3) GU n. 178 del 26 . 10 . 1965 , pag. 2793/65 .

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