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Document 31963D0021

    CECA Alta Autorità: Décisione n. 21-63 dell'11 dicembre 1963 che modifica la décisione n. 37-54 del 29 luglio 1954, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali

    GU 187 del 24.12.1963, p. 2973–2974 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 70 - 71

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1963/21/oj

    31963D0021

    CECA Alta Autorità: Décisione n. 21-63 dell'11 dicembre 1963 che modifica la décisione n. 37-54 del 29 luglio 1954, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali

    Gazzetta ufficiale n. 187 del 24/12/1963 pag. 2973 - 2974
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0063
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0070
    edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0046
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0073
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0073
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0032
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0032


    DECISIONE N. 21-63 dell'11 dicembre 1963 che modifica la decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali

    L'ALTA AUTORITÀ,

    Visti gli artt. 60, 2 a), 63, 2 e l'Allegato III del Trattato,

    Vista la decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali indicati nell'Allegato III del Trattato (Gazzetta Ufficiale C.E.C.A. 1º agosto 1954, pag. 470 e seg.), completata dalla decisione n. 33-58 del 1º dicembre 1958 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 18 dicembre 1958, pag. 665 e seg.);

    Considerato che: - l'esperienza ha dimostrato che la decisione n. 30-53, con la quale l'Alta Autorità ha precisato le pratiche vietate dall'art. 60, 1 del Trattato, non ha definito esattamente e completamente gli obblighi delle imprese relativi alle loro organizzazioni di vendita e agli intermediari che agiscono per loro conto;

    - l'Alta Autorità, di conseguenza, ha modificato la decisione n. 30-53 con la decisione n. 19-63 dell'11 dicembre 1963;

    - è necessario uniformare gli obblighi delle imprese, relativi alla pubblicità dei prezzi e condizioni di vendita, alle disposizioni modificate con decisione n. 19-63;

    - nella misura in cui le imprese dell'industria dell'acciaio si avvalgono di organizzazioni di vendita per lo smercio dei propri prodotti, esse sono tenute a vigilare affinchè le organizzazioni di vendita pubblichino i propri listini di prezzi e condizioni di vendita in conformità alle disposizioni della decisione n. 37-54 ; le imprese sono peraltro autorizzate a far riferimento ai listini di prezzi delle loro organizzazioni di vendita invece di pubblicare i propri listini di prezzi e viceversa;

    - la stessa disciplina deve essere applicata agli intermediari che agiscono in nome proprio, ma distribuiscono i prodotti delle imprese per conto di queste ultime (commissionari, depositari);

    Previa consultazione del Comitato consultivo;

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 2 della decisione n. 37-54 è modificato come segue:

    «1. Le imprese dell'industria dell'acciaio sono obbligate a pubblicare i propri listini di prezzi e condizioni di vendita degli acciai speciali, definiti all'Allegato III del Trattato, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

    2. Le imprese che si avvalgono di un'organizzazione di vendita per lo smercio dei propri prodotti (articolo 1, secondo comma della decisione n. 30-53) debbono vigilare affinchè anche tale organizzazione di vendita pubblichi i propri listini di prezzi e condizioni di vendita, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

    3. Le imprese dell'industria dell'acciaio possono comunicare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, che i propri prodotti sono venduti alle stesse condizioni di vendita e prezzi di listino della loro organizzazione di vendita.

    L'organizzazione di vendita può comunicare, secondo le stesse modalità, che i prodotti sono venduti sulla base dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita dell'impresa».

    Articolo 2

    L'articolo 7 della decisione n. 37-54 è modificato come segue:

    «1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita debbono obbligare gli intermediari i quali vendono in nome proprio, ma per conto di tali imprese e organizzazioni di vendita (commissionari, depositari), ad osservare le disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita da essi pubblicati.

    2. Nella misura in cui tali intermediari non pubblicano i listini di prezzi e condizioni di vendita, essi possono adempiere i propri obblighi comunicando, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, che i listini di prezzi e condizioni di vendita fissati dalle imprese o dalle loro organizzazioni di vendita, in conformità della presente decisione, sono applicabili alle proprie vendite.

    3. Le imprese sono responsabili delle infrazioni agli obblighi sopracitati compiute dagli intermediari».

    Articolo 3

    L'articolo 8 seguente è inserito dopo l'articolo 7 della decisione n. 37-54:

    «1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita sono tenute a fissare le proprie condizioni di vendita in modo da obbligare gli acquirenti (negozianti) a conformarsi alle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita di tali acquirenti per la rivendita di prodotti non trasformati, ad eccezione delle vendite da magazzino.

    2. Nella misura in cui i propri prezzi e condizioni di vendita non sono stabiliti nei loro listini, gli acquirenti (negozianti) possono adempiere i propri obblighi comunicando, secondo le modalità fissate dall'articolo 6, gli elementi dei listini di prezzi e condizioni di vendita, stabiliti dalle imprese di produzione ai sensi della presente decisione, che sono applicabili alle proprie vendite».

    Articolo 4

    Il testo dell'articolo 8 della decisione n. 37-54 del 29 luglio 1954 è abrogato.

    Articolo 5

    La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964.

    Il testo della decisione n. 37-54, modificato ai sensi della presente decisione, sarà pubblicato sotto forma di comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

    La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1963.

    Per l'Alta Autorità

    Il Presidente

    Dino DEL BO

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