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Document 31962R0049

    CEE: Regolamento n. 49 del Consiglio che modifica la data di applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune

    edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 201 - 202

    Altre edizioni speciali (DA, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32005R1290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/49/oj

    31962R0049

    CEE: Regolamento n. 49 del Consiglio che modifica la data di applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune

    Gazzetta ufficiale n. 053 del 01/07/1962 pag. 1571 - 1572
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0031
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0031
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0178
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0201
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0051
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0051


    REGOLAMENTO N. 49 DEL CONSIGLIO che modifica la data di applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 42, 43 e 44,

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere del Parlamento Europeo,

    Considerando che i regolamenti n. da 19 a 23, 25 e 26 del Consiglio relativi alla politica agricola comune, nonchè la decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi prevedono che le loro disposizioni saranno poste in applicazione, per l'essenziale, il 1º luglio 1962,

    Considerando che conviene lasciare agli Stati membri un termine ragionevole affinchè possano essere effettivamente posti in opera gli atti di cui sopra e le misure di esecuzione adottate dal Consiglio o dalla Commissione, talune delle quali hanno potuto essere adottate solamente poco prima del 1º luglio 1962,

    Considerando tuttavia che nella Comunità la campagna di commercializzazione dei cereali, ad eccezione del granoturco, inizia all'incirca il 1º luglio di ogni anno e che pertanto, per quanto riguarda la campagna 1962-1963 potrebbe verificarsi la necessità di talune misure da applicare nel mercato interno:

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La data del 30 luglio 1962 è sostituita alla data del 1º luglio 1962: a) negli articoli 23 e 29 del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

    b) negli articoli 17 e 23 del regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

    c) negli articoli 13, 14 e 20 del regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

    d) negli articoli 14 e 20 del regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;

    e) nell'articolo 2, paragrafo 3, e nell'articolo 16 del regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

    f) nell'articolo 8 del regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

    g) nell'articolo 5 del regolamento n. 26 del Consiglio relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli;

    h) nell'articolo 11 della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.

    2. La data del 29 luglio 1962 è sostituita alla data del 30 giugno 1962 prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 23 del Consiglio, già citato.

    3. Tuttavia, per l'applicazione dei già citati regolamenti n. da 19 a 22 del Consiglio, il primo anno di applicazione del regime dei prelievi sarà considerato come concluso il 30 giugno 1963.

    4. A decorrere dal 1º luglio 1962 i Governi degli Stati membri pongono in atto, sul mercato interno, tutte le misure necessarie al fine di consentire l'applicazione a partire dal 30 luglio 1962 delle disposizioni del regolamento n. 19 del Consiglio relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1962.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. COUVE de MURVILLE

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