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Document 31960R0009(01)

CEEA Consiglio: Regolamento n. 9 che definisce la concentrazione dei minerali contemplati nell'articolo 197, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la CEEA

GU 12 del 22.2.1960, p. 482–482 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 43 - 43

Altre edizioni speciali (DA, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1960/9(1)/oj

31960R0009(01)

CEEA Consiglio: Regolamento n. 9 che definisce la concentrazione dei minerali contemplati nell'articolo 197, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la CEEA

Gazzetta ufficiale n. 012 del 22/02/1960 pag. 0482 - 0482
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0041
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0042


REGOLAMENTO n. 9 che definisce la concentrazione dei minerali contemplati nell'articolo 197, paragrafo 4 del Trattato che istituisce la C.E.E.A.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 197, paragrafo 4, e 161,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il tasso di concentrazione media dei minerali deve essere definito, sulla base dei dati attuali della scienza e della tecnologia, in modo che le disposizioni del Trattato abbiano un'applicazione conforme agli obiettivi generali assegnati alla Comunità, in particolare per quanto riguarda il coordinamento degli investimenti, l'approvvigionamento ed il controllo di sicurezza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 197, paragrafo 4, del Trattato, il tasso di concentrazione media è il rapporto tra il peso dell'uranio (U) o del torio (Th) contenuto, sotto qualsiasi forma, in una data quantità di minerale, da una parte, e il peso di questa stessa quantità di minerale dall'altra.

Articolo 2

Il tasso di concentrazione media è definito come segue:

- per i minerali uraniferi:

qualsiasi tasso di concentrazione media pari o superiore in uranio allo 0,1 %;

- per i minerali toriferi, eccettuate le monaziti:

qualsiasi tasso di concentrazione media pari o superiore in torio al 3 %;

- per le monaziti:

qualsiasi tasso di concentrazione media pari o superiore in torio al 10 % o in uranio allo 0,1 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1960.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. SCHAUS

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