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Document 31954S0002
ECSC High Authority: Decision No 2/54 of 7 January 1954 amending Decision No 31/53 of 2 May 1953 on the publication of price lists and conditions of sale applied by undertakings in the steel industry
CECA Alta Autorità: Decisione Nr. 2/54 del 7 gennaio 1954 portante modifica della decisione Nr. 31/53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell industria dell acciaio
CECA Alta Autorità: Decisione Nr. 2/54 del 7 gennaio 1954 portante modifica della decisione Nr. 31/53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell industria dell acciaio
GU 1 del 13.1.1954, p. 218–219
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958 pag. 15 - 16
No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1954
CECA Alta Autorità: Decisione Nr. 2/54 del 7 gennaio 1954 portante modifica della decisione Nr. 31/53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell industria dell acciaio
Gazzetta ufficiale n. 001 del 13/01/1954 pag. 0218
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0015
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0015
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0012
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0012
DECISIONE Nº 2-54 del 7 gennaio 1954 portante modifica della decisione Nº 31-53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio. L'ALTA AUTORITÀ Visto l'articolo 60 § 2 a) del Trattato, Vista la decisione Nº 31-53 del 2 maggio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio (Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1953, pagina 111); Considerando che la pubblicità dei prezzi e condizioni di vendita, necessaria all'applicazione delle regole di concorrenza definite dal Trattato, deve essere assicurata secondo modalità compatibili con la libera formazione dei prezzi dell'acciaio, in conformità con l'evoluzione del mercato e con le necessità delle trattative commerciali; Considerando, quindi, che i listini pubblicati devono esprimere il livello dei prezzi chiaramente determinato dal mercato; Considerando tuttavia che le imprese non devono essere tenute a pubblicare immediatamente gli assestamenti di prezzi corrispondenti alle fluttuazioni, minori o passeggere, che possano verificarsi nel mercato dell'acciaio; Considerando d'altronde che conviene facilitare alle imprese la modifica dei listini pubblicati, riducendo al minimo i termini per l'applicazione di nuovi listini; Considerando, inoltre, che una transazione che presenti nell'attività di un'impresa, delle caratteristiche singolari, non rientra - sotto la responsabilità dell'impresa stessa - nelle categorie specificate nel suo listino; Considerando, infine, che le condizioni particolari della produzione e del commercio di determinati acciai fini, non contemplati dall'allegato III del Trattato, sarebbero di ostacolo alla fissazione di listini ; e che la non comparabilità delle transazioni concernenti tali acciai priverebbe di pratica portata una pubblicità effettuata sotto tale forma; Dopo consultazione del Comitato Consultivo, DECIDE: Articolo 1 Nella summenzionata decisione Nº 31-53 viene inserito l'articolo 1 bis del seguente tenore: «Articolo 1 bis» «La pubblicazione di modifiche ai listini è obbligatoria non appena tra i prezzi effettivamente applicati e quelli pubblicati si verifichi uno scarto medio in più o in meno, calcolato come appresso, oltrepassante il 2,5 % dei prezzi base applicabili in conformità con i listini pubblicati alle transazioni operate. Lo scarto medio viene calcolato, per categoria di prodotti, ai quali corrisponda un medesimo prezzo base del listino, sull'insieme delle transazioni operate negli ultimi 60 giorni. Lo scarto medio si ricava dal rapporto del totale degli scarti praticati - che si riferiscano sia ai prezzi base, sia a qualsiasi altro elemento dei prezzi effettivi - rispetto alle quantità vendute, moltiplicate per i prezzi base pubblicati. Tali prezzi base sono, per ogni transazione, quelli dell'ultimo listino pubblicato. Tuttavia, se una transazione presenta, nella attività dell'impresa, delle caratteristiche singolari facenti sì che la transazione stessa non rientri nelle categorie specificate nel listino, le condizioni particolari applicate a tale transazione non sono comprese nel calcolo dello scarto medio praticato. Le imprese devono essere in grado di provare che gli scarti effettivamente applicati, entro i limiti suddetti, sono stati applicati senza discriminazione a tutte le transazioni comparabili.» Articolo 2 L'articolo 2 f) della summenzionata decisione Nº 31-53 viene sostituito dalla seguente disposizione: «f) Quando ne viene fatta applicazione, i ribassi e le maggiorazioni non contemplate dal penultimo comma dell'articolo 1 bis di cui sopra, e precisamente: - ribassi di quantità, siano essi accordati mediante specificazione, sull'insieme di un'ordinazione, sui quantitativi acquistati presso il venditore durante un certo periodo ovvero in base al consumo globale dell'acquirente, - ribassi di fedeltà, - ribassi, ristorni e qualsiasi forma di rimunerazione al commercio o alle organizzazioni di vendita, - ribassi di seconda scelta.» Articolo 3 Il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 4, comma 1 a), della summenzionata decisione Nº 31-53 viene ridotto a un giorno. Articolo 4 La summenzionata decisione Nº 31-53 viene completata da un articolo 7 del seguente tenore: «Articolo 7» «In deroga alle disposizioni precedenti, sono dispensati dall'inclusione nei listini di prezzi e condizioni di vendita i prezzi base e gli extra applicabili alle vendite dei prodotti qui appresso specificati: a) acciai di carettere non corrente, con un tenore di carbonio inferiore al 0,6 % e le cui caratteristiche chimiche e meccaniche non siano necessariamente tali da renderli comparabili tra loro, b) acciai dello stesso carattere, detti «fisici o magnetici» aventi determinate caratteristiche o magnetiche.» Articolo 5 La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1º febbraio 1954. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 7 gennaio 1954. Dall'Alta Autorità Il Presidente Jean MONNET