This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22024D0680
Decision of the EEA Joint Committee No 372/2021 of 10 December 2021 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2024/680]
Decisione del Comitato misto SEE n. 372/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/680]
Decisione del Comitato misto SEE n. 372/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/680]
GU L, 2024/680, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/680/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2024/680 |
14.3.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 372/2021
del 10 dicembre 2021
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/680]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4. |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell'8 aprile 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (2), quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (5). |
|
(6) |
Il regolamento (UE) 2019/1021 abroga il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
|
(7) |
I regolamenti del Consiglio (CE) n. 1195/2006 (7) e (CE) n. 172/2007 (8) e i regolamenti della Commissione (CE) n. 323/2007 (9), (CE) n. 304/2009 (10), (UE) n. 756/2010 (11), (UE) n. 757/2010 (12), (UE) n. 519/2012 (13), (UE) n. 1342/2014 (14), (UE) 2015/2030 (15), (UE) 2016/293 (16), (UE) 2016/460 (17) e (UE) 2019/636 (18), che sono integrati nell'accordo SEE, sono ormai obsoleti e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo. |
|
(8) |
L'integrazione del regolamento (UE) 2019/1021 nell'accordo SEE lascia impregiudicato l'ambito d'applicazione di tale accordo per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi. |
|
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, il testo del punto 12w (Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:
" 32019 R 1021: Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4, modificato da:
|
— |
32020 R 0784: Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell'8 aprile 2020 (GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1), quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11 |
|
— |
32020 R 1203: Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 1) |
|
— |
32020 R 1204: Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 4) |
|
— |
32021 R 0277: Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 1) |
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
|
a) |
nonostante le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo SEE e se non altrimenti stipulato in tale accordo, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità competente" o "autorità competenti" s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti; |
|
b) |
agli Stati EFTA non si applicano le disposizioni seguenti:
|
|
c) |
all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, dopo i termini "ogni tre anni" per gli Stati EFTA sono inseriti i termini "o alla cadenza stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma".". |
Articolo 2
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1021, quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4, e dei regolamenti delegati (UE) 2020/784, quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11, (UE) 2020/1203, (UE) 2020/1204 e (UE) 2021/277 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE
(1) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.
(2) GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1.
(3) GU L 270 del 18.8.2020, pag. 1.
(4) GU L 270 del 18.8.2020, pag. 4.
(5) GU L 62 del 23.2.2021, pag. 1.
(6) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(7) GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1.
(8) GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1.
(9) GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3.
(10) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33.
(11) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20.
(12) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.
(13) GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.
(14) GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67.
(15) GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1.
(16) GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4.
(17) GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17.
(18) GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/680/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)