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Document 22024D0680

Decisione del Comitato misto SEE n. 372/2021, del 10 dicembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/680]

GU L, 2024/680, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/680/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/680/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/680

14.3.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 372/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/680]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell'8 aprile 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (2), quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (5).

(6)

Il regolamento (UE) 2019/1021 abroga il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(7)

I regolamenti del Consiglio (CE) n. 1195/2006 (7) e (CE) n. 172/2007 (8) e i regolamenti della Commissione (CE) n. 323/2007 (9), (CE) n. 304/2009 (10), (UE) n. 756/2010 (11), (UE) n. 757/2010 (12), (UE) n. 519/2012 (13), (UE) n. 1342/2014 (14), (UE) 2015/2030 (15), (UE) 2016/293 (16), (UE) 2016/460 (17) e (UE) 2019/636 (18), che sono integrati nell'accordo SEE, sono ormai obsoleti e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.

(8)

L'integrazione del regolamento (UE) 2019/1021 nell'accordo SEE lascia impregiudicato l'ambito d'applicazione di tale accordo per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, il testo del punto 12w (Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

" 32019 R 1021: Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45), quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4, modificato da:

32020 R 0784: Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell'8 aprile 2020 (GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1), quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11

32020 R 1203: Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 1)

32020 R 1204: Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 4)

32021 R 0277: Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 1)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

nonostante le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo SEE e se non altrimenti stipulato in tale accordo, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità competente" o "autorità competenti" s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;

b)

agli Stati EFTA non si applicano le disposizioni seguenti:

i)

articolo 4, paragrafo 2, quarto comma;

ii)

articolo 12; e

iii)

articolo 13, paragrafo 3;

c)

all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, dopo i termini "ogni tre anni" per gli Stati EFTA sono inseriti i termini "o alla cadenza stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma".".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1021, quale rettificato in GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4, e dei regolamenti delegati (UE) 2020/784, quale rettificato in GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11, (UE) 2020/1203, (UE) 2020/1204 e (UE) 2021/277 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE


(1)   GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

(2)   GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1.

(3)   GU L 270 del 18.8.2020, pag. 1.

(4)   GU L 270 del 18.8.2020, pag. 4.

(5)   GU L 62 del 23.2.2021, pag. 1.

(6)   GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(7)   GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1.

(8)   GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1.

(9)   GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3.

(10)   GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33.

(11)   GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20.

(12)   GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.

(13)   GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.

(14)   GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67.

(15)   GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1.

(16)   GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4.

(17)   GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17.

(18)   GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/680/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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