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Document 22024D0243

    Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente [2024/243]

    PUB/2023/1881

    GU L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/243

    15.1.2024

    RACCOMANDAZIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

    del 7 dicembre 2023

    sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente [2024/243]

    IL COMITATO MISTO,

    vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

    considerando quanto segue:

    1)

    All’inizio del 2020 le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione») («parti contraenti») sono state informate dalla Commissione dell’impossibilità in cui si trovava la maggioranza dei partner di libero scambio di fornire certificati di circolazione ai fini dell’origine preferenziale in debita forma (ossia firmati a mano, timbrati a inchiostro o nel formato cartaceo corretto), in quanto, a causa della pandemia di COVID-19, i contatti fra le autorità doganali delle parti contraenti e gli operatori economici erano stati sospesi in diverse parti contraenti.

    2)

    Un’ampia maggioranza delle parti contraenti ha ritenuto opportuno adottare misure eccezionali intese a garantire la piena attuazione dei regimi commerciali preferenziali disciplinati dalla convenzione («regimi»). Tali misure eccezionali erano applicabili su base di reciprocità dai partner di libero scambio interessati, che si avvalevano delle disposizioni pertinenti in materia di norme di origine contenute negli accordi.

    3)

    Durante la pandemia di COVID-19 alcune parti contraenti hanno elaborato o adeguato i sistemi elettronici esistenti per rilasciare elettronicamente i certificati al fine di trovare un equilibrio fra l’esigenza di flessibilità e l’esigenza di conformità ai requisiti in materia di formato dei certificati di circolazione di cui all’appendice I della convenzione, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e agli allegati III a e III b, di tale appendice.

    4)

    Le autorità doganali delle parti contraenti sono state invitate ad accettare i certificati di circolazione ai fini dell’origine preferenziale rilasciati elettricamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online).

    5)

    Tale pratica era basata sulla flessibilità contemplata all’articolo 24 dell’appendice I della convenzione con riguardo alla presentazione delle prove dell’origine che devono essere presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale paese.

    6)

    Una parte contraente ha chiesto di mantenere le buone prassi introdotte mediante tali misure eccezionali adottate durante la pandemia di COVID-19 affinché gli operatori economici potessero trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione.

    7)

    Il comitato misto è stato informato di tale richiesta in occasione della riunione tenutasi il 16 giugno 2022.

    8)

    Le parti contraenti riconoscono che l’esperienza degli scambi preferenziali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 è stata positiva.

    9)

    Le parti contraenti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone prassi introdotte con tali misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, e riconoscono l’importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e di collaborare per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nel contesto regionale paneuromediterraneo.

    10)

    I sistemi progettati per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione dovrebbero offrire alle autorità doganali delle parti contraenti la possibilità di accertarne istantaneamente l’autenticità.

    11)

    Le parti contraenti ritengono che la transizione verso un sistema che rilascia elettronicamente i certificati di circolazione e favorisce la cooperazione amministrativa elettronica nell’ambito della convenzione rappresenti il primo passo verso una digitalizzazione integrale delle prove dell’origine a livello di zona PEM, in particolare alla luce della prossima adozione della modifica della convenzione («convenzione riveduta»).

    12)

    Dal 1o settembre 2021 è già entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine fra le parti contraenti, che rendono applicabili le norme transitorie. Le norme transitorie consentono l’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente. In attesa dell’adozione della convenzione riveduta da tutte le parti contraenti, si applicano le norme transitorie parallelamente alla convenzione.

    13)

    Al fine di garantire la coerenza fra i due insiemi di norme di origine applicabili in parallelo e in attesa dell’adozione della convenzione riveduta, che sostituirà entrambi gli insiemi di norme di origine, è opportuno raccomandare l’accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell’ambito della convenzione,

    RACCOMANDA CHE:

    1.

    Le parti contraenti accettino i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all’importazione, a condizione che:

    a)

    i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente abbiano una forma analoga ai modelli che figurano negli allegati III a e III b dell’appendice I della convenzione;

    b)

    le autorità doganali della parte contraente esportatrice mettano a disposizione un sistema online sicuro basato sul web inteso ad accertare l’autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, qualora non siano soddisfatte le condizioni di stampa di cui agli allegati III a e III b (per esempio assenza di fondo arabescato di colore verde, di timbro a inchiostro, di firma a mano);

    c)

    i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l’identificazione; e

    d)

    la data a partire dalla quale la parte contraente inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici sia specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e secondo le procedure proprie delle parti contraenti.

    2.

    Una parte contraente può decidere di sospendere l’accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e in tal caso ne informa anticipatamente le altre parti contraenti attraverso il segretariato del comitato misto. In caso di sospensione, gli avvisi di cui alla lettera d), punto 1, indicano la data d’inizio della sospensione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023

    Per il comitato misto

    Il presidente

    Marko LÄTTI


    (1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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