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Document 22023D0284

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2020 del 7 febbraio 2020 che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/284]

GU L 49 del 16.2.2023, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/284/oj

16.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 6/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2023/284]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio (6).

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 abroga le decisioni 2000/208/CE (7) e 2000/571/CE (8) e il regolamento (UE) n. 2011/215 della Commissione, che sono integrati nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2126 abroga la decisione 94/641/CE della Commissione (9), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura non si applicano all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del dell’allegato I, capitolo I, dell’accordo SEE.

(11)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione all’allegato II, capitolo XII, dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 11b (Regolamento (CE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I, parte 1.1, e al punto 31q (Regolamento (CE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32019 R 2127: Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione, del 10 ottobre 2019 (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111).»

2.

dopo il punto 11bs (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione) del capitolo I, parte 1.1, sono inseriti i seguenti punti:

«11bt.

32019 R 2074: Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

11bu.

32019 R 2090: Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).

11bv.

32019 R 2123: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

11bw.

32019 R 2124: Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

11bx.

32019 R 2126: Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104)».

3.

al punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione) della parte 4.2 e al punto 9c (Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 R 2124: Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019 (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).»

4.

Dopo il punto 31qs (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione) del capitolo II sono inseriti i seguenti punti:

«31qt.

32019 R 2074: Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

31qu.

32019 R 2090: Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).

31qv.

32019 R 2123: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

31qw.

32019 R 2124: Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

31qx.

32019 R 2126: Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104)».

5.

il testo dei punti 29 (decisione 94/641/CE della Commissione), 88 (decisione 2000/208/CE del Consiglio), 106 (decisione 2000/571/CE della Commissione) e 148 (decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione) del capitolo I, parte 1.2, dell’allegato I è soppresso.

Articolo 2

Dopo il punto 164s (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione) dell’allegato II, capitolo XII, dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«164t.

32019 R 2074: Regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6).

164u.

32019 R 2090: Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).

164v.

32019 R 2123: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

164w.

32019 R 2124: Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

164x.

32019 R 2126: Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/2074, (UE) 2019/2090, (UE) 2019/2123, (UE) 2019/2124, (UE) 2019/2126 e (UE) 2019/2127 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 febbraio 2020, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 (10).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)  GU L 316 del 6.12.2019, pag. 6.

(2)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28.

(3)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64.

(4)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73.

(5)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104.

(6)  GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

(7)  GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 20.

(8)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14.

(9)  GU L 248 del 23.9.1994, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(10)  GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11.


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