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Document 22022D2550

    Decisione N. 3/2022 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra del 21 dicembre 2022 che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2022/2550]

    PUB/2022/1636

    GU L 328 del 22.12.2022, p. 154–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2550/oj

    22.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 328/154


    DECISIONE N. 3/2022 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

    del 21 dicembre 2022

    che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2022/2550]

    IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

    visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) (l'«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 752, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 752, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi: a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

    (2)

    Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi.

    (3)

    A norma dell'articolo 741 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie.

    (4)

    Conformemente all'articolo 752, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'elenco non comprende persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

    (5)

    Sulla base delle proposte dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno che il consiglio di partenariato concordi i due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale e il sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, figura in allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

    Fatto a Bruxelles e a Londra, il 21 dicembre 2022

    Per il consiglio di partenariato

    I copresidenti

    Maroš ŠEFČOVIČ

    James CLEVERLY


    (1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.


    ALLEGATO

    (a)

    Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione:

     

    Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

     

    Irina BUGA

     

    Hélène RUIZ FABRI

     

    Michael HAHN

     

    Crenguta LEAUA

     

    Peter Leo Henri VAN DEN BOSSCHE

    (b)

    Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito:

     

    Lorand Alexander BARTELS

     

    Lawrence COLLINS

     

    Jean E. KALICKI

     

    Surya P. SUBEDI

     

    David UNTERHALTER

     

    Janet M. WHITTAKER

    (c)

    Sottoelenco di persone per la funzione di presidente del collegio arbitrale:

     

    Leora BLUMBERG

     

    Thomas COTTIER

     

    William J. DAVEY

     

    Gavan GRIFFITH

     

    Valerie HUGHES

     

    Campbell MCLACHLAN

     

    Penelope Jane RIDINGS

     

    J.Christopher THOMAS


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