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Document 22020D1022

    Decisione n. 1/2020 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 12 giugno 2020 che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2020/1022]

    PUB/2020/507

    GU L 225 del 14.7.2020, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 225 del 14.7.2020, p. 1–3 (GA)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1022/oj

    14.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 225/53


    DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

    del 12 giugno 2020

    che modifica l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [2020/1022]

    Il COMITATO MISTO,

    visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 164, paragrafo 5, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso.

    (2)

    Poiché la data di entrata in vigore dell’accordo di recesso è successiva a quella inizialmente prevista, ai fini della certezza giuridica e per tener conto degli adattamenti necessari è opportuno modificare gli articoli 135, 137, 143, 144 e 150 dell’accordo.

    (3)

    L’articolo 145 dell’accordo di recesso non contiene disposizioni che disciplinano le sovvenzioni del Fondo di ricerca carbone e acciaio concesse ai beneficiari stabiliti nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che l’articolo 145 dell’accordo di recesso sia modificato per rettificare detta carenza e garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le sovvenzioni in corso.

    (4)

    È altresì opportuno che sia modificata la parte I dell’allegato I dell’accordo di recesso integrando due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figurano,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo1

    L’accordo di recesso è così modificato:

    1)

    all’articolo 135, nel titolo, i termini «per gli esercizi 2019 e 2020» sono sostituiti dai termini «per l’esercizio 2020» e nel paragrafo 1, i termini «gli esercizi 2019 e» sono sostituiti dal termine «l’esercizio» e il termine «esercizi» è sostituito dal termine «esercizio»;

    2)

    all’articolo 137, nel titolo e nel paragrafo 1, primo comma, i termini «2019 e» sono soppressi;

    3)

    l’articolo 143, paragrafo 1, è così modificato:

    (a)

    al secondo comma, i termini «31 luglio 2019» sono sostituiti dai termini «31 luglio 2020»;

    (b)

    il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Nei conti consolidati dell’Unione per l’esercizio 2020, i pagamenti effettuati dagli accantonamenti di cui al secondo comma, lettera b), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2020, sono comunicati per le stesse operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo purché siano decisi alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente.»;

    4)

    all’articolo 144, paragrafo 1, secondo comma, i termini «31 luglio 2019» sono sostituiti dai termini «31 luglio 2020»;

    5)

    all’articolo 145 è aggiunto il comma seguente:

    «Per quanto riguarda i progetti finanziati dal Fondo di ricerca carbone e acciaio istituito dal protocollo n. 37 del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nell’ambito di convenzioni di sovvenzione firmate prima della fine del periodo di transizione, il diritto dell’Unione applicabile continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione fino alla chiusura dei progetti. Il diritto dell’Unione applicabile comprende in particolare le disposizioni seguenti, e relative modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o applicazione delle modifiche:

    (a)

    decisioni 2003/76/CE, 2003/77/CE e 2008/376/CE del Consiglio;

    (b)

    gli atti di cui all’articolo 138, paragrafo 2, lettere a), c), d) e e).»;

    6)

    l’articolo 150 è così modificato:

    (a)

    il paragrafo 4 è così modificato:

    (i)

    alla quarta frase, i termini «15 dicembre» sono sostituiti dai termini «15 ottobre» e il termine «2019» è sostituito dal termine «2020»;

    (ii)

    alla quinta frase, i termini «15 dicembre 2030» sono sostituiti dai termini «15 ottobre 2031»;

    (b)

    il paragrafo 8 è così modificato:

    (i)

    al primo comma, «2019» è sostituito da «2020»;

    (ii)

    al secondo comma, prima frase, «2020» è sostituito da «2021»;

    7)

    nell’allegato I, parte I, dell’accordo di recesso sono aggiunti gli atti seguenti:

    alla sezione «Scambio elettronico di dati (serie E)»: decisione n. E7, del 27 giugno 2019, riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri;

    alla sezione «Prestazioni familiari (serie F)»: decisione F3, del 19 dicembre 2018, concernente l’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell’integrazione differenziale.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2020

    Per il comitato misto

    I copresidenti

    Maroš ŠEFČOVIČ

    Michael GOVE


    (1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.


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