Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D1402

Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2019, del 10 luglio 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE [2019/1402]

GU L 235 del 12.9.2019, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1402/oj

12.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2019

del 10 luglio 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE [2019/1402]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

dopo il punto 31k [Regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«31l.

32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

all'articolo 46, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 10, terzo comma, e all'articolo 46, paragrafo 11, primo comma, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l'ESMA”;

c)

all'articolo 46, paragrafo 10, anziché “alla normativa dell'Unione” leggasi “alle disposizioni dell'accordo SEE”;

d)

all'articolo 47, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “e con l'Autorità di vigilanza EFTA”;

e)

all'articolo 48, paragrafo 3, i termini “di legge dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”.»

Articolo 2

Al punto 7h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1011: Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Top