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Document 22018D0235

    Decisione n. 1/2017 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina, del 30 maggio 2017, recante adozione del suo regolamento interno [2018/235]

    GU L 45 del 17.2.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/235/oj

    17.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 45/44


    DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA

    del 30 maggio 2017

    recante adozione del suo regolamento interno [2018/235]

    IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), in particolare l'articolo 300,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    (2)

    L'articolo 300 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD») deve verificare l'attuazione del capo 13 del titolo IV dell'accordo.

    (3)

    A norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo, il sottocomitato TSDeve adottare il proprio regolamento interno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riportato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2017

    Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina

    Il presidente

    M. TUININGA

    Segretari

    M. VADIS

    D. KRAMER


    (1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


    ALLEGATO

    Regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.

    2.   Il sottocomitato TSD svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

    3.   Il sottocomitato TSD è composto da rappresentanti dell'amministrazione di ciascuna parte, responsabili per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

    4.   Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato TSD.

    5.   Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

    Articolo 2

    Disposizioni specifiche

    1.   Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Ucraina.

    2.   I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato TSD.

    Articolo 3

    Riunioni

    Il sottocomitato TSD si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

    Articolo 4

    Modifica

    Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato TSD a norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo.


    (1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


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