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Document 22014D0428
2014/428/EU: Decision No 1/2014 of the ACP-EU Council of Ministers of 20 June 2014 regarding the revision of Annex IV to the ACP-EC Partnership Agreement
2014/428/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 20 giugno 2014 , relativa alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE
2014/428/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 20 giugno 2014 , relativa alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE
GU L 196 del 3.7.2014, pp. 40–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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3.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/40 |
DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE
del 20 giugno 2014
relativa alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE
(2014/428/UE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, (1) modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) (in appresso «accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l'articolo 100,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. |
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(2) |
Le parti dell'accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell'efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del DAC dell'OCSE tenutasi a Parigi nel 2010. |
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(3) |
Le norme relative alla cittadinanza e all'origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con i suddetti impegni internazionali. |
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(4) |
Chiarendo e semplificando le disposizioni dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un'applicazione più efficiente del FES, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE è così modificato:
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1) |
all'articolo 19 quater, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue: «5. Conformemente all'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con gli ACP sono eseguiti nel rispetto della legislazione ambientale applicabile e delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.»; |
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2) |
l'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di o a tutte le persone giuridiche effettivamente stabilite in:
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3) |
all'articolo 20, il paragrafo 1 bis è soppresso; |
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4) |
l'articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un contratto di appalto o conformemente a una convenzione di sovvenzione finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo. Le forniture e i materiali acquistati possono tuttavia essere originari di qualsivoglia paese se il valore del loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale stabilita a norma dell'articolo 19 quater, paragrafo 1. In questo contesto la definizione della nozione di “prodotti originari” è valutata rispetto agli accordi internazionali pertinenti e le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e dei territori d'oltremare.»; |
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5) |
l'articolo 20, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»; |
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6) |
l'articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente: «6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»; |
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7) |
l'articolo 20, paragrafo 7, è sostituito dal seguente: «7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con un partner o altro donatore o attuata tramite qualsiasi fondo fiduciario istituito dalla Commissione, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme di detto partner o altro donatore ovvero secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo del fondo fiduciario. Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell'organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»; |
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8) |
all'articolo 20 sono aggiunti i nuovi paragrafi seguenti: «8. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata nell'ambito di un altro strumento finanziario dell'UE, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi strumenti. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali. 9. L'ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.»; |
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9) |
l'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e le forniture e i materiali di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP nei seguenti casi:
Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP fornisce alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe.»; |
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10) |
all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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11) |
all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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12) |
all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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13) |
l'articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se due offerte relative ad appalti di opere, forniture o servizi sono giudicate equivalenti, la preferenza viene concessa:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Nairobi, il 20 giugno 2014
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente
A. OMARI KIGODA
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato da GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.