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Document 22014D0428

2014/428/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 20 giugno 2014 , relativa alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

GU L 196 del 3.7.2014, pp. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/428/oj

3.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/40


DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

del 20 giugno 2014

relativa alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2014/428/UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, (1) modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3) (in appresso «accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(2)

Le parti dell'accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell'efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del DAC dell'OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.

(3)

Le norme relative alla cittadinanza e all'origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con i suddetti impegni internazionali.

(4)

Chiarendo e semplificando le disposizioni dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un'applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE è così modificato:

1)

all'articolo 19 quater, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

«5.   Conformemente all'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con gli ACP sono eseguiti nel rispetto della legislazione ambientale applicabile e delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.»;

2)

l'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di o a tutte le persone giuridiche effettivamente stabilite in:

a)

uno Stato ACP, uno Stato membro della Comunità europea, beneficiari dello Strumento di assistenza preadesione della Comunità europea, uno Stato membro dello Spazio economico europeo e paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (*1);

b)

paesi e territori in via di sviluppo compresi nell'elenco del DAC dell'OCSE dei beneficiari di APS che non sono membri del gruppo G-20, fatto salvo lo status della Repubblica del Sud Africa di cui al protocollo 3;

c)

paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna di concerto con i paesi ACP;

L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti della Comunità e di paesi ammissibili a norma del presente articolo;

d)

uno Stato membro dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato (PMS) o in un paese povero fortemente indebitato (HIPC) inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicato dal DAC dell'OCSE.

(*1)   GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.»;"

3)

all'articolo 20, il paragrafo 1 bis è soppresso;

4)

l'articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un contratto di appalto o conformemente a una convenzione di sovvenzione finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo.

Le forniture e i materiali acquistati possono tuttavia essere originari di qualsivoglia paese se il valore del loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale stabilita a norma dell'articolo 19 quater, paragrafo 1.

In questo contesto la definizione della nozione di “prodotti originari” è valutata rispetto agli accordi internazionali pertinenti e le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e dei territori d'oltremare.»;

5)

l'articolo 20, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

6)

l'articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

7)

l'articolo 20, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con un partner o altro donatore o attuata tramite qualsiasi fondo fiduciario istituito dalla Commissione, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme di detto partner o altro donatore ovvero secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell'organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

8)

all'articolo 20 sono aggiunti i nuovi paragrafi seguenti:

«8.   Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata nell'ambito di un altro strumento finanziario dell'UE, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi strumenti. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

9.   L'ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.»;

9)

l'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e le forniture e i materiali di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP nei seguenti casi:

a)

paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari; o

b)

urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP fornisce alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe.»;

10)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nel caso di appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP una preferenza del 10 %, a condizione che almeno un quarto del capitale e del personale di gestione sia originario di uno o più Stati ACP;»;

11)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel caso di appalti di forniture di valore inferiore a 300 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP, singolarmente o in consorzio con partner europei, una preferenza del 15 %;»;

12)

all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso di appalti di servizi diversi dai contratti quadro della Commissione europea, nel valutare le offerte tecniche, viene concessa una preferenza alle offerte presentate da una persona giuridica o fisica di Stati ACP, singolarmente o in consorzio fra di essi.»;

13)

l'articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se due offerte relative ad appalti di opere, forniture o servizi sono giudicate equivalenti, la preferenza viene concessa:

a)

all'offerta presentata da uno Stato ACP; oppure

b)

in mancanza di una siffatta offerta, all'offerente che:

i)

permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;

ii)

propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP; oppure

iii)

è un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Nairobi, il 20 giugno 2014

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente

A. OMARI KIGODA


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato da GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(2)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)   GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.


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