EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0076

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009, del 30 giugno 2009 , che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101

GU L 232 del 3.9.2009, p. 40–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/76(2)/oj

3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2009

del 30 giugno 2009

che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, («l'accordo»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 10 dell'accordo non è stato modificato dal comitato misto SEE.

(2)

Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 61/2009 del 29 maggio 2009 (1).

(3)

Nell'interesse reciproco della Comunità europea e degli Stati EFTA è opportuno modificare il protocollo 10 dell'accordo al fine di evitare inutili restrizioni e di prevedere un insieme di disposizioni che stabiliscono misure doganali di sicurezza equivalenti per il trasporto di merci in provenienza o a destinazione di paesi terzi.

(4)

La presente decisione del comitato misto SEE non si dovrebbe applicare all'Islanda e al Liechtenstein. Tuttavia, essa dovrebbe essere aperta a tutti gli Stati EFTA, con riserva di una nuova decisione del comitato misto SEE.

(5)

La Comunità e la Norvegia sono decise a migliorare la sicurezza degli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi.

(6)

Nell'interesse reciproco della Comunità e della Norvegia è necessario stabilire misure doganali di sicurezza equivalenti per il trasporto di merci in provenienza o a destinazione di paesi terzi, e farne coincidere l'entrata in vigore con le misure corrispondenti applicate dagli Stati membri dell'Unione europea.

(7)

La Comunità e la Norvegia intendono garantire un livello di sicurezza equivalente nei rispettivi territori mediante misure doganali di sicurezza basate sulla legislazione vigente nella Comunità.

(8)

Le misure doganali di sicurezza in questione riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza relativi alle merci prima della loro entrata o uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali, nonché l'attribuzione della qualifica di operatore economico autorizzato riconosciuta reciprocamente.

(9)

È auspicabile che la Norvegia sia consultata in merito all'evoluzione delle norme comunitarie relative alle misure doganali di sicurezza e che sia informata della loro applicazione. È pertanto necessario modificare il protocollo 37 dell'accordo, che elenca i comitati ai cui lavori sono associati gli esperti degli Stati EFTA qualora sia necessario garantire il buon funzionamento dell'accordo.

(10)

Dal momento che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è stata integrata nell'accordo con la decisione del comitato misto SEE n. 83/1999 (2), la Norvegia dispone di un livello di protezione adeguato dei dati personali,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 10 dell'accordo è modificato, come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo è aggiunto il seguente punto:

«29.

Comitato del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio].»

Articolo 3

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2009 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

2.   In attesa delle notifiche di cui al paragrafo 1, la Comunità e la Norvegia applicano la presente decisione a titolo provvisorio a decorrere dal 1o luglio 2009 o da una data successiva convenuta dalla Comunità e dalla Norvegia e comunicata agli altri Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 296 del 23.11.2000, pag. 41.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il protocollo 10 dell'accordo è modificato come segue:

1)

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Le misure doganali di sicurezza di cui al capo II bis e agli allegati I e II del protocollo si applicano unicamente fra la Comunità e la Norvegia.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al territorio doganale delle parti contraenti nel capo II bis e negli allegati I e II del presente protocollo, si intende:

il territorio doganale della Comunità,

il territorio doganale della Norvegia.»;

2)

il seguente capo è inserito dopo il capo II (PROCEDURE):

«CAPO II BIS

MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

Articolo 9 bis

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

a)

“rischio”: la probabilità che si verifichi un evento, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e di paesi terzi e in relazione alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, che costituisca una minaccia per la sicurezza delle parti contraenti, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;

b)

“gestione del rischio”: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché periodico monitoraggio e riesame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalle parti contraenti o a livello internazionale.

Articolo 9 ter

Disposizioni generali in materia di sicurezza

1.   Le parti contraenti introducono e applicano alle merci che entrano o escono dai rispettivi territori doganali le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo, garantendo in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

2.   Le parti contraenti rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza definite nel presente capo quando il trasporto delle merci ha luogo fra i rispettivi territori doganali.

3.   Prima di concludere un accordo con un paese terzo nel settore disciplinato dal presente capo le parti contraenti si consultano per accertarne la compatibilità con le disposizioni del presente capo, in particolare se tale accordo contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capo. Ciascuna parte contraente garantisce che gli accordi con i paesi terzi non creino diritti e obblighi per un'altra parte contraente, salvo qualora il comitato misto SEE decida altrimenti.

Articolo 9 quater

Dichiarazioni preliminari all'arrivo e alla partenza

1.   Le merci che entrano nel territorio doganale delle parti contraenti in provenienza da paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di entrata (“dichiarazione sommaria di entrata”), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2.   Le merci che escono dal territorio doganale delle parti contraenti a destinazione di paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di uscita (“dichiarazione sommaria di uscita”), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

3.   Le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita sono presentate prima dell'introduzione delle merci nel territorio doganale delle parti contraenti o della loro uscita da tale territorio.

4.   La presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui ai paragrafi 1 e 2 è facoltativa fino al 31 dicembre 2010 purché le misure transitorie che derogano all'obbligo di presentazione di tali dichiarazioni siano applicabili nella Comunità.

Ove, in conformità al primo comma, la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non sia presentata, le autorità doganali effettuano l'analisi dei rischi in materia di sicurezza di cui all'articolo 9 sexies al più tardi alla presentazione delle merci all'arrivo o all'uscita, se del caso sulla base della corrispondente dichiarazione doganale o di altre informazioni disponibili.

5.   Ciascuna parte contraente determina le persone tenute a presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita nonché le autorità competenti per accettare tali dichiarazioni.

6.   L'allegato I del presente protocollo stabilisce:

la forma della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nonché le indicazioni che vi devono figurare,

le deroghe all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,

il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,

i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,

qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

7.   Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché contenga tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria.

Articolo 9 quinquies

Operatore economico autorizzato

1.   Ciascuna parte contraente concede la qualifica di “operatore economico autorizzato” a qualsiasi operatore economico stabilito nel proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri previsti nell'allegato II del presente protocollo.

A determinate condizioni, tenendo conto in particolare di accordi internazionali con i paesi terzi, è tuttavia possibile derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale di una parte contraente per categorie specifiche di operatori economici autorizzati. Ciascuna parte contraente decide inoltre se e a quali condizioni tale qualifica possa essere concessa a una società aerea o marittima che non ha sede nel proprio territorio, ma che dispone in esso di un ufficio regionale.

Un operatore economico autorizzato beneficia di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.

2.   L'allegato II del presente protocollo stabilisce:

le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri e le condizioni di concessione di tale qualifica,

il tipo di agevolazioni che possono essere concesse,

le condizioni alle quali la qualifica è sospesa o revocata,

le procedure per lo scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati,

qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 sexies

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1.   I controlli doganali diversi dai controlli a campione si fondano sull'analisi dei rischi utilizzando procedimenti informatici di trattamento dei dati.

2.   Ciascuna parte contraente definisce il proprio quadro in materia di gestione dei rischi e stabilisce criteri di rischio e settori prioritari di controllo in materia di sicurezza.

3.   Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei propri sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

4.   Le parti contraenti collaborano al fine di:

scambiare informazioni per migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e l'efficacia dei controlli di sicurezza, e

definire, entro un arco di tempo adeguato, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischio comuni e settori prioritari comuni di controllo nonché attuare un sistema elettronico comune di gestione dei rischi.

5.   Il comitato misto SEE adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 septies

Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza

1.   Il comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell'attuazione del presente capo e di accertare il rispetto delle disposizioni del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo.

2.   Il controllo di cui al paragrafo 1 è assicurato mediante:

una valutazione periodica dell'attuazione del presente capo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza,

un esame finalizzato a migliorare l'applicazione delle disposizioni del presente capo o a modificarle per meglio conseguirne gli obiettivi,

l'organizzazione di riunioni fra esperti delle parti contraenti per discutere questioni specifiche e un riesame delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.

3.   Le misure adottate in conformità del presente articolo non violano i diritti degli operatori interessati.

Articolo 9 octies

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle disposizioni del presente capo sono protette dalle norme sulla tutela del segreto professionale e dei dati personali vigenti nella parte contraente a cui le informazioni sono trasmesse.

Tali informazioni sono messe a disposizione unicamente delle autorità competenti della parte contraente e sono utilizzate da dette autorità esclusivamente ai fini indicati nel presente capo.

Articolo 9 nonies

Evoluzione del diritto

1.   Tutte le modifiche della normativa comunitaria concernenti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti introdotte dal presente capo e dagli allegati I e II del presente protocollo formano oggetto della procedura stabilita nel presente articolo.

2.   Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente capo, la Comunità consulta informalmente esperti dello Stato EFTA interessato secondo la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo.

3.   Qualora sia necessario apportare modifiche al presente capo e agli allegati I e II del presente protocollo per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materie da essi disciplinate, tali modifiche sono decise in modo da poter essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria e tenendo nel debito conto le procedure interne delle parti contraenti.

Se una decisione non può essere adottata in modo da consentire tale applicazione contemporanea, le parti contraenti applicano a titolo provvisorio le modifiche previste nel progetto di decisione, ove possibile e nel rispetto delle proprie procedure interne.

4.   Per le questioni di pertinenza dello Stato EFTA interessato la Comunità assicura la partecipazione, in qualità di osservatori, di esperti di detto Stato EFTA nel Comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Articolo 9 decies

Misure di salvaguardia e sospensione delle disposizioni del presente capo

1.   Se una parte contraente non rispetta le condizioni stipulate nel presente capo o se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza nelle parti contraenti non è più assicurata, un'altra parte contraente può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del presente capo o adottare le misure opportune, previa consultazione del comitato misto SEE e unicamente per l'ambito e la durata strettamente necessari a risolvere la situazione. Gli articoli da 112 a 114 dell'accordo si applicano mutatis mutandis.

2.   Se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non è più assicurata perché le modifiche di cui all'articolo 9 nonies, paragrafo 3, non sono state decise, l'applicazione del presente capo è sospesa alla data di applicazione della normativa comunitaria in questione, tranne qualora il comitato misto SEE, dopo aver esaminato le misure per mantenerne l'applicazione, decida altrimenti.

Articolo 9 undecies

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

Articolo 9 duodecies

Competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA

Nei casi riguardanti l'applicazione del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo l'autorità di vigilanza EFTA, prima di agire, procede alle consultazioni in conformità dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 9 terdecies

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.»;

3)

sono inseriti i seguenti allegati:

«

ALLEGATO I

DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA

Articolo 1

Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.   La dichiarazione sommaria di uscita è presentata per via informatica. Può essere usata documentazione commerciale, portuale o relativa al trasporto, purché contenga le indicazioni necessarie.

2.   La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1). La dichiarazione sommaria è compilata conformemente alle note esplicative di detto allegato ed è autenticata dalla persona che la redige.

3.   Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta, o qualsiasi altro mezzo sostitutivo da esse stabilito di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:

a)

quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b)

quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona,

sempreché le autorità doganali applichino a tali dichiarazioni un livello di gestione dei rischi equivalente a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via informatica.

La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige. Dette dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le indicazioni richieste nel paragrafo 2.

4.   Ciascuna parte contraente definisce le condizioni e le procedure secondo le quali la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita può modificare una o più delle indicazioni in essa contenute dopo averla presentata alle autorità doganali.

Articolo 2

Deroghe all'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.   Una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non è richiesta per le merci seguenti:

a)

energia elettrica;

b)

merci importate o esportate mediante conduttura;

c)

lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;

d)

merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;

e)

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, eccetto i pallet, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali utilizzati nell'ambito di un contratto di trasporto;

f)

merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

g)

merci corredate di carnet ATA e CPD;

h)

le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

i)

armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una parte contraente, o da esso esportate, dalle autorità competenti per la difesa militare delle parti contraenti, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

j)

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale di una parte contraente o da esso esportate, direttamente trasferite a piattaforme di perforazione o di produzione gestite da una persona stabilita nel territorio doganale delle parti contraenti:

merci che sono state incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione,

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme; altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme e rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme;

k)

merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite;

l)

merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.

2.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nei casi previsti in accordi internazionali conclusi da una parte contraente con un paese terzo in materia di sicurezza, con riserva della procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo.

3.   La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non è richiesta nella Comunità nei casi contemplati all'articolo 181 quater, lettera j), all'articolo 592 bis, lettera j), e all'articolo 842 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.   La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione tale ufficio doganale effettua l'analisi dei rischi nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche quando le merci sono destinate all'altra parte contraente.

2.   La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di uscita per le merci destinate a paesi terzi. Tuttavia, quando una dichiarazione di esportazione è utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita, essa è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di esportazione a destinazione di un paese terzo. Tale ufficio competente effettua l'analisi dei rischi sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari.

3.   Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse dalle autorità competenti della prima parte contraente alle autorità competenti della seconda. Le parti contraenti cercano di mettersi in contatto per utilizzare un sistema comune di trasmissione dei dati che contenga tutte le informazioni necessarie a certificare l'uscita delle merci in questione.

Il comitato misto SEE può tuttavia stabilire casi in cui la trasmissione delle informazioni non è necessaria, purché tali casi non pregiudichino il livello di sicurezza garantito dal presente protocollo.

Qualora le parti contraenti non siano in grado di effettuare la trasmissione delle indicazioni di cui al primo comma alla data di applicazione del presente protocollo, la dichiarazione sommaria di uscita delle merci che lasciano una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale di un'altra parte contraente, ad eccezione del traffico aereo diretto, è presentata unicamente presso l'autorità competente di questa seconda parte.

Articolo 4

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1.   I termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli indicati agli articoli 184 bis e 592 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 3, del presente protocollo, i termini di cui al paragrafo 1 non si applicano qualora accordi internazionali in materia di sicurezza fra la parte contraente e paesi terzi dispongano altrimenti.

ALLEGATO II

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

TITOLO I

Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 1

Osservazioni generali

1.   I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato comprendono:

a)

un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;

b)

un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;

c)

se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria; e

d)

all'occorrenza, adeguate norme di sicurezza.

2.   Ogni parte contraente stabilisce la procedura per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché gli effetti giuridici di tale qualifica.

3.   Le parti contraenti garantiscono che le rispettive autorità doganali verifichino il rispetto di tutte le condizioni e i criteri per la concessione della qualifica da parte dell'operatore economico autorizzato e li rivedano in caso di una modifica sostanziale della normativa applicabile o qualora emergano nuove circostanze che suscitino nelle autorità il ragionevole sospetto che l'operatore non rispetti più le condizioni e i criteri di cui trattasi.

Articolo 2

Comprovata osservanza

1.   La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:

a)

il richiedente;

b)

le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;

c)

se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;

d)

la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

2.   L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.

3.   Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

4.   Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Articolo 3

Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente rispetta i seguenti obblighi:

a)

utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nel luogo in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;

b)

permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;

c)

disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;

d)

se del caso, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni di importazione e/o di esportazione;

e)

disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;

f)

assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabiliscano idonei contatti per informarne le autorità doganali;

g)

disporre di misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate al fine di proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la sua documentazione.

Articolo 4

Solvibilità finanziaria

1.   Ai fini del presente articolo si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere ai propri obblighi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

2.   La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.

3.   Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 5

Norme di sicurezza

1.   La sicurezza del richiedente è considerata adeguata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;

b)

sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

c)

le misure relative alla movimentazione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;

d)

se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione e/o esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;

e)

il richiedente ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;

f)

il richiedente effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;

g)

il richiedente assicura che il proprio personale partecipi attivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2.   Se il richiedente, stabilito nelle parti contraenti, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente allegato.

TITOLO II

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Articolo 6

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Le autorità doganali concedono a un operatore economico autorizzato le agevolazioni seguenti:

l'ufficio doganale competente può comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale o prima della loro uscita, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare. Le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato preventivamente informato,

un operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare tali dichiarazioni soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,

un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici. Le autorità doganali possono decidere diversamente, allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi,

se, a seguito dell'analisi dei rischi, l'autorità doganale competente decide comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione doganale presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, e previo accordo dell'autorità doganale interessata, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso dall'ufficio doganale in causa.

TITOLO III

Sospensione e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 7

Sospensione della qualifica

1.   L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

a)

quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio della qualifica;

b)

quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali;

c)

su richiesta dell'operatore economico autorizzato quando questi sia temporaneamente incapace di soddisfare le condizioni o i criteri di concessione della qualifica.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

3.   La sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa.

4.   La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

5.   Ciascuna parte contraente determina la durata del periodo di sospensione che consente all'operatore economico autorizzato di regolarizzare la situazione.

6.   Quando l'operatore economico ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione.

Articolo 8

Revoca della qualifica

1.   L'autorità doganale di rilascio revoca la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

a)

se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

b)

se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 5;

c)

se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

2.   Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità doganale può decidere di non revocare la qualifica se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

3.   La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

TITOLO IV

Scambio di informazioni

Articolo 9

Scambio di informazioni

La Commissione europea e le autorità doganali dello Stato EFTA interessato si scambiano periodicamente i seguenti dati relativi all'identità degli operatori economici autorizzati:

a)

numero di identificazione dell'operatore (TIN) in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification Number (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);

b)

nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;

c)

numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;

d)

situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata);

e)

periodi in cui la qualifica è stata modificata;

f)

data a decorrere dalla quale il certificato è valido;

g)

autorità che ha rilasciato il certificato.

»

(1)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


Top