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Document 22009D0008

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

GU L 73 del 19.3.2009, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/8/oj

19.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2009

del 5 febbraio 2009

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2008 del 7 novembre 2008 (1).

(2)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2008 del 5 dicembre 2008 (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (3), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (4), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (5) e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (6) sono stati integrati nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 (7), del 2 giugno 2006, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 (8).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (9), integrato nell’accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 (10) del 9 dicembre 2004, ha abrogato la direttiva 80/51/CEE (11) e l’allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 (12), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere soppressi dall’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2 (direttiva 80/51/CEE del Consiglio) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo è soppresso.

Articolo 2

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32002 R 1592: regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).»;

2)

dopo il punto 66we [regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«66wf.

32008 R 0482: regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).»;

3)

al punto 66x [regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«—

32008 R 0482: regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).»

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 482/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (13).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 100.

(2)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 36.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(6)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(7)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(8)  GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5.

(9)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.

(11)  GU L 18 del 24.1.1980, pag. 26.

(12)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(13)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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