Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0006

    Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 73 del 19.3.2009, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/6(1)/oj

    19.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 73/39


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 6/2009

    del 5 febbraio 2009

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2008 del 26 settembre 2008 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 203/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica l’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la gamitromicina (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 542/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il ciflutrin e la lectina estratta dai fagioli rossi (Phaseolus vulgaris) (3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32008 R 0203: regolamento (CE) n. 203/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008 (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 18),

    32008 R 0542: regolamento (CE) n. 542/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008 (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 43).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 203/2008 e (CE) n. 542/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 309 del 20.11.2008, pag. 21.

    (2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 18.

    (3)  GU L 157 del 17.6.2008, pag. 43.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


    Top