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Document 22009D0005
Decision of the EEA Joint Committee No 5/2009 of 5 February 2009 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 73 del 19.3.2009, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 5/2009
del 5 febbraio 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2008 del 26 settembre 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2). |
(3) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Nel capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, al punto 54zzb (direttiva 2002/72/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:
«— |
32008 L 0039: direttiva 2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008 (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2008/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 19.
(2) GU L 63 del 7.3.2008, pag. 6.
(3) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.