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Document 22009D0001

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 73 del 19.3.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1(1)/oj

19.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2009

del 5 febbraio 2009

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2008 del 25 aprile 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1500/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Ronozima) come additivo per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1501/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1519/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell’autorizzazione di taluni additivi destinati ad alimenti per animali appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e di altre sostanze medicinali (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (6).

(7)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:

1)

al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 R 1519: regolamento (CE) n. 1519/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 15).»;

2)

ai punti 1t (regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione) e 37 (regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione) è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

32007 R 1519: regolamento (CE) n. 1519/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 15).»;

3)

dopo il punto 1zzzze (regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione) sono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzzf.

32007 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Ronozima) come additivo per mangimi (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 54).

1zzzzg.

32007 R 1501: regolamento (CE) n. 1501/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 57).

1zzzzh.

32007 R 1520: regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all’autorizzazione permanente di alcuni additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17).

1zzzzi.

32007 R 1521: regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 24).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1500/2007, (CE) n. 1501/2007, (CE) n. 1519/2007, (CE) n. 1520/2007 e (CE) n. 1521/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 36.

(2)  GU L 333 del 19.12.2007, pag. 54.

(3)  GU L 333 del 19.12.2007, pag. 57.

(4)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 15.

(5)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 17.

(6)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 24.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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