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Document 22008D0811

    2008/811/CE: Decisione n. 2/2008 del Comitato misto CE-Svizzera, del 24 settembre 2008 , che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

    GU L 281 del 24.10.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/811/oj

    24.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 281/32


    DECISIONE N. 2/2008 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

    del 24 settembre 2008

    che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

    (2008/811/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, di seguito «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il suo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto fissa i prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

    (2)

    Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.

    (3)

    È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo 2.

    (4)

    In previsione del perdurare della volatilità dei mercati, le parti avranno uno scambio d'informazioni ogni due mesi riguardo ai prezzi praticati sul mercato interno e nel caso emergano differenze sostanziali potrà essere adottata una modifica della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le tabelle III e IV b) del protocollo 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2008.

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    Jacques DE WATTEVILLE


    ALLEGATO I

    «TABELLA III

    Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera

    Materia prima agricola

    Prezzo di riferimento interno della Svizzera

    (CHF per 100 kg netti)

    Prezzo di riferimento interno della CE

    (CHF per 100 kg netti)

    Articolo 4, paragrafo 1

    Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

    (CHF per 100 kg netti)

    Articolo 3, paragrafo 3

    Applicato nella CE Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

    (EUR per 100 kg netti)

    Frumento tenero

    63,43

    43,07

    20,35

    0,00

    Frumento duro

    93,28

    92,08

    1,20

    0,00

    Segala

    61,46

    38,33

    23,15

    0,00

    Orzo

    48,94

    48,94

    0,00

    0,00

    Granturco

    35,16

    35,16

    0,00

    0,00

    Farina di frumento tenero

    112,50

    68,75

    43,75

    0,00

    Latte intero in polvere

    678,50

    482,57

    195,95

    0,00

    Latte scremato in polvere

    555,19

    388,12

    167,05

    0,00

    Burro

    1 005,04

    461,82

    543,20

    0,00

    Zucchero bianco

     

     

     

     

    Uova (1)

    255,00

    205,50

    49,50

    0,00

    Patate fresche

    42,00

    23,80

    18,20

    0,00

    Grassi vegetali (2)

    390,00

    160,00

    230,00

    0,00


    (1)  Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il coefficiente 0,85.

    (2)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.»


    ALLEGATO II

    «TABELLA IV

    b)

    Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:


    Materia prima agricola

    Applicato in Svizzera — Articolo 3, paragrafo 2

    Importo di base applicato

    (CHF per 100 kg netti)

    Applicato nella CE — Articolo 4, paragrafo 2

    Importo di base applicato

    (EUR per 100 kg netti)

    Frumento tenero

    17,00

    0,00

    Frumento duro

    1,00

    0,00

    Segala

    20,00

    0,00

    Orzo

    0,00

    0,00

    Granturco

    0,00

    0,00

    Farina di frumento tenero

    37,00

    0,00

    Latte intero in polvere

    167,00

    0,00

    Latte scremato in polvere

    142,00

    0,00

    Burro

    462,00

    0,00

    Zucchero bianco

    0,00

    0,00

    Uova

    36,00

    0,00

    Patate fresche

    15,00

    0,00

    Grassi vegetali

    196,00

    0,00»


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