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Document 22006A1025(01)

Accordo tra il consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 200M del 1.8.2007, p. 100–106 (MT)
GU L 294 del 25.10.2006, p. 52–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/716(2)/oj

Related Council decision

22006A1025(01)

Accordo tra il consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 25/10/2006 pag. 0052 - 0058


Accordo

tra il consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA,

da una parte, e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altra,

(in seguito denominate "le parti")

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica d'Albania sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica d'Albania che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da costituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Repubblica d'Albania, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si intende per "Stati membri" gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica d'Albania, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica d'Albania rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3. La Repubblica d'Albania può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica d'Albania esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica d'Albania ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica d'Albania si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica d'Albania che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica d'Albania in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata all'allegato II, lettera e) per trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica d'Albania che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Per Komunitetin Europian

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Por el Consejo de Ministros de la República de Albania

Za Radu ministrû Albánské republiky

For Republikken Albaniens ministerråd

Für den Ministerrat der Republik Albanien

Albaania Vabariigi ministrite nõukogu nimel

Για το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αλβανίας

For the Council of Ministers of the Republic of Albania

Pour le Conseil des ministres de la République d’Albanie

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania

Albānijas Republikas Ministru padomes vārdā

Albanijos Republikos Ministrų Tarybos vardu

Az Albán Köztársaság Minisztertanácsa részéről

Għall-Kunsill tal-Ministri għar-Repubblika ta’ l-Albanija

Voor de Ministerraad van de Republiek Albanië

W imieniu Rady Ministrów Republiki Albanii

Pelo Conselho de Ministros da República da Albânia

Za Radu ministrov Albánskej republiky

Za Ministrski Svet Republike Albanije

Albanian tasavallan ministerineuvoston puolesta

För Republiken Albaniens ministerråd

Per Keshillin e Ministrave te Republikes se Shqiperise

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei tra la Repubblica d'Albania e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

- accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica d'Albania in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 18 marzo 1993 (di seguito "accordo Albania-Austria");

- accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica d'Albania in materia di trasporti aerei, firmato a Bruxelles il 14 novembre 2002 (di seguito "accordo Albania-Belgio");

da leggere in combinato disposto con il Protocollo d'intesa fatto a Bruxelles il 18 giugno 2002;

- accordo tra il governo della Repubblica Cecoslovacca e il governo della Repubblica popolare d'Albania in materia di trasporti aerei, firmato a Tirana il 20 maggio 1958 (di seguito "accordo Albania-Repubblica ceca");

- accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista popolare d'Albania in materia di trasporto aereo civile, siglato a Tirana il 12 gennaio 1989 (di seguito "accordo Albania-Francia");

- accordo tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica d'Albania in materia di trasporto aereo civile, firmato a Tirana il 22 aprile 1992 (di seguito "accordo Albania-Germania");

- accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica socialista popolare d'Albania in materia di trasporto aereo civile, firmato a Tirana il 16 luglio 1977 (di seguito "accordo Albania-Grecia");

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto ad Atene il 25 giugno 1998.

- accordo tra il Governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica popolare d'Albania in materia di trasporto aereo civile tra l’Ungheria e l’Albania, firmato a Budapest il 16 gennaio 1958 (di seguito "accordo Albania-Ungheria");

- accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica d’Albania in materia di servizi aerei, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992 (di seguito "accordo Albania-Italia");

- accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Albania in materia di servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato all’Aja il 25 settembre 1996 (di seguito "accordo Albania-Paesi Bassi");

- accordo tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica popolare d'Albania in materia di servizi aerei, firmato a Tirana l’ 8 luglio 1957 (di seguito "accordo Albania-Polonia");

- accordo tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica d'Albania in materia di servizi aerei di linea, firmato a Lubiana il 10 novembre 1992 (di seguito "accordo Albania-Slovenia");

- accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica d'Albania in materia di servizi aerei, firmato a Londra il 30 marzo 1994 (di seguito "accordo Albania-Regno Unito");

da leggere in combinato disposto con il Protocollo d'intesa fatto a Londra il 14 novembre 2002;

b) accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Repubblica d'Albania e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

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ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi elencati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Albania-Austria;

- Articolo 3 dell'accordo Albania-Germania;

- Articolo 3 paragrafi 1 e 2 dell'accordo Albania-Grecia;

- Articolo 6 dell'accordo Albania-Francia;

- Articolo 2 dell'accordo Albania-Ungheria;

- Articolo 4 dell'accordo Albania-Italia;

- Articolo 4 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

- Articoli 2 e 3 e allegato II, punto 1 dell'accordo Albania-Polonia;

- Articolo 7 dell'accordo Albania-Slovenia;

- Articolo 4 dell'accordo Albania-Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4, paragrafo 1 bis dell'accordo Albania-Austria;

- Articolo 5 dell'accordo Albania-Belgio;

- Articolo 4 dell'accordo Albania-Germania;

- Articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo Albania-Grecia;

- Articolo 7 dell'accordo Albania-Francia;

- Articolo 5 dell'accordo Albania-Italia;

- Articolo 5 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

- Articolo 8 dell'accordo Albania-Slovenia;

- Articolo 5 dell'accordo Albania-Regno Unito.

c) Controllo regolamentare

d) Tassazione del carburante per aerei:

- Articolo 7 dell'accordo Albania-Austria;

- Articolo 10 dell'accordo Albania-Belgio;

- Articolo 4 dell'accordo Albania-Repubblica ceca;

- Articolo 10 dell'accordo Albania-Germania;

- Articolo 7 dell'accordo Albania-Grecia;

- Articolo 13 dell'accordo Albania-Francia;

- Articolo 6 dell'accordo Albania-Italia;

- Articolo 10 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

- Articolo 6 dell'accordo Albania-Polonia;

- Articolo 10 dell'accordo Albania-Slovenia;

- Articolo 8 dell'accordo Albania-Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- Articolo 11 dell'accordo Albania-Austria;

- Articolo 13 dell'accordo Albania-Belgio;

- Articolo 2 dell'accordo Albania-Repubblica ceca;

- Articolo 14 dell'accordo Albania-Germania;

- Articolo 6 dell'accordo Albania-Grecia;

- Articolo 17 dell'accordo Albania-Francia;

- Articolo 8 dell'accordo Albania-Italia;

- Articolo 6 dell'accordo Albania-Paesi Bassi;

- Articolo 7 dell'accordo Albania-Polonia;

- Articolo 14 dell'accordo Albania-Slovenia;

- Articolo 7 dell'accordo Albania-Regno Unito.

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ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).

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