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Document 22005D0563

2005/563/: Decisione n. 1/2005 del Consiglio di Associazione UE-Tunisia, del 14 luglio 2005, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina

GU L 190 del 22.7.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 263–268 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/563/oj

22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/3


DECISIONE n. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 14 luglio 2005

che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina

(2005/563/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina (1), di seguito «accordo», in particolare l’articolo 39 del suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

La dichiarazione comune relativa all’articolo 39 del citato protocollo attesta che la Comunità si dichiara disposta a iniziare l’esame delle domande della Tunisia intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell’accordo.

(2)

Il 16 febbraio 2005, la Tunisia ha presentato una domanda di deroga alle norme di origine per un quantitativo di 8 040 tonnellate di pantaloni e un quantitativo di 1 855 tonnellate di altri indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

(3)

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra la Tunisia e la Turchia, firmato il 25 novembre 2004, nonché della modifica del citato protocollo ai fini dell’applicazione del cumulo paneuromediterraneo, la deroga consentirebbe la fabbricazione in Tunisia di indumenti originari destinati all’esportazione nell’UE a partire da tessuti originari della Turchia.

(4)

La deroga dovrebbe essere applicata anche ai tessuti originari della Turchia ed esportati in Tunisia dalla Comunità.

(5)

Ai fini di tale deroga, è necessario che la Tunisia e la Turchia applichino norme di origine e disposizioni in materia di cooperazione amministrativa identiche.

(6)

La deroga può essere concessa fino all’entrata in vigore del protocollo paneuromediterraneo in materia di norme di origine tra le tre parti interessate, cioè la Tunisia, la Turchia e l’UE, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell’elenco di cui all’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo, gli indumenti elencati nell’allegato della presente decisione, confezionati in Tunisia utilizzando tessuti originari della Turchia, sono considerati originari della Tunisia alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

L’applicazione della deroga di cui all’articolo 1 è subordinata al fatto che tra la Turchia e la Tunisia siano in vigore norme di origine preferenziale identiche alle norme di origine di cui al citato protocollo, onde poter determinare il carattere originario dei tessuti provenienti dalla Turchia.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione e in deroga alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 4 e 5, del citato protocollo, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità possono rilasciare i certificati di circolazione EUR.1 per i tessuti originari della Turchia e destinati a essere esportati in Tunisia.

Articolo 4

I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), relativi alla gestione dei contingenti tariffari, si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato.

Articolo 5

Le autorità doganali della Tunisia adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo dei prodotti esportati di cui all’articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati in conformità della presente decisione recano un riferimento a quest’ultima. Ogni tre mesi le competenti autorità tunisine trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d’ordine di detti certificati.

Article 6

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura, in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, la seguente dicitura:

«Deroga — Decisione n. 1/2005».

Articolo 7

La Tunisia e gli Stati membri della Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione ed è di applicazione non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.

La presente decisione si applica fino all’entrata in vigore del cumulo paneuromediterraneo dell’origine tra la Tunisia, la Turchia e l’Unione europea, e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 2005.

Per il consiglio di associazione

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 93).

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 1

(prodotti che beneficiano della deroga)

Voce SA

Designazione delle merci

Quantitativi

(tonnellate)

ex ex 620342 ed ex ex 620462

Pantaloni per uomo o ragazzo, di cotone

Pantaloni per donna o ragazza, di cotone

6 505

ex ex 620343

Pantaloni per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

674

ex ex 620341, ex ex 620349, ex ex 620461, ex ex 620463 ed ex ex 620469

Pantaloni per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini

Pantaloni per uomo o ragazzo, di altre materie tessili

Pantaloni per donna o ragazza, di lana o di peli fini

Pantaloni per donna o ragazza, di fibre sintetiche

Pantaloni per donna o ragazza, di altre materie tessili

861

6208 e 6212

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali

Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

646

.6205 e .6206

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

663

Da 611231 a 611239 e da 611241 a 611249

Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di altre materie tessili

Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche

Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di altre materie tessili

105

Da 620451 a 620459

Gonne e gonne pantalone per donna o ragazza

441

 

Totale

9 895


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