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Document 22005D0563
2005/563/: Decision No 1/2005 of the EU-Tunisia Association Council of 14 July 2005 derogating from the provisions concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation laid down in the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States and the Republic of Tunisia
2005/563/: Decisione n. 1/2005 del Consiglio di Associazione UE-Tunisia, del 14 luglio 2005, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina
2005/563/: Decisione n. 1/2005 del Consiglio di Associazione UE-Tunisia, del 14 luglio 2005, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina
GU L 190 del 22.7.2005, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 263–268
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2006
22.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/3 |
DECISIONE n. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA
del 14 luglio 2005
che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina
(2005/563/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina (1), di seguito «accordo», in particolare l’articolo 39 del suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
La dichiarazione comune relativa all’articolo 39 del citato protocollo attesta che la Comunità si dichiara disposta a iniziare l’esame delle domande della Tunisia intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell’accordo. |
(2) |
Il 16 febbraio 2005, la Tunisia ha presentato una domanda di deroga alle norme di origine per un quantitativo di 8 040 tonnellate di pantaloni e un quantitativo di 1 855 tonnellate di altri indumenti di cui ai capitoli 61 e 62 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. |
(3) |
In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra la Tunisia e la Turchia, firmato il 25 novembre 2004, nonché della modifica del citato protocollo ai fini dell’applicazione del cumulo paneuromediterraneo, la deroga consentirebbe la fabbricazione in Tunisia di indumenti originari destinati all’esportazione nell’UE a partire da tessuti originari della Turchia. |
(4) |
La deroga dovrebbe essere applicata anche ai tessuti originari della Turchia ed esportati in Tunisia dalla Comunità. |
(5) |
Ai fini di tale deroga, è necessario che la Tunisia e la Turchia applichino norme di origine e disposizioni in materia di cooperazione amministrativa identiche. |
(6) |
La deroga può essere concessa fino all’entrata in vigore del protocollo paneuromediterraneo in materia di norme di origine tra le tre parti interessate, cioè la Tunisia, la Turchia e l’UE, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno, |
DECIDE:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni particolari dell’elenco di cui all’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo, gli indumenti elencati nell’allegato della presente decisione, confezionati in Tunisia utilizzando tessuti originari della Turchia, sono considerati originari della Tunisia alle condizioni precisate nella presente decisione.
Articolo 2
L’applicazione della deroga di cui all’articolo 1 è subordinata al fatto che tra la Turchia e la Tunisia siano in vigore norme di origine preferenziale identiche alle norme di origine di cui al citato protocollo, onde poter determinare il carattere originario dei tessuti provenienti dalla Turchia.
Articolo 3
Ai fini della presente decisione e in deroga alle disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 4 e 5, del citato protocollo, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità possono rilasciare i certificati di circolazione EUR.1 per i tessuti originari della Turchia e destinati a essere esportati in Tunisia.
Articolo 4
I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), relativi alla gestione dei contingenti tariffari, si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato.
Articolo 5
Le autorità doganali della Tunisia adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo dei prodotti esportati di cui all’articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati in conformità della presente decisione recano un riferimento a quest’ultima. Ogni tre mesi le competenti autorità tunisine trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d’ordine di detti certificati.
Article 6
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura, in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, la seguente dicitura:
«Deroga — Decisione n. 1/2005».
Articolo 7
La Tunisia e gli Stati membri della Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione ed è di applicazione non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.
La presente decisione si applica fino all’entrata in vigore del cumulo paneuromediterraneo dell’origine tra la Tunisia, la Turchia e l’Unione europea, e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.
Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 2005.
Per il consiglio di associazione
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 93).
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
ALLEGATO
ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 1
(prodotti che beneficiano della deroga)
Voce SA |
Designazione delle merci |
Quantitativi (tonnellate) |
ex ex 620342 ed ex ex 620462 |
Pantaloni per uomo o ragazzo, di cotone Pantaloni per donna o ragazza, di cotone |
6 505 |
ex ex 620343 |
Pantaloni per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
674 |
ex ex 620341, ex ex 620349, ex ex 620461, ex ex 620463 ed ex ex 620469 |
Pantaloni per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini Pantaloni per uomo o ragazzo, di altre materie tessili Pantaloni per donna o ragazza, di lana o di peli fini Pantaloni per donna o ragazza, di fibre sintetiche Pantaloni per donna o ragazza, di altre materie tessili |
861 |
6208 e 6212 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali Reggiseni, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
646 |
.6205 e .6206 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
663 |
Da 611231 a 611239 e da 611241 a 611249 |
Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di altre materie tessili Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di altre materie tessili |
105 |
Da 620451 a 620459 |
Gonne e gonne pantalone per donna o ragazza |
441 |
|
Totale |
9 895 |