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Document 22005D0017

    Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2005, dell'8 febbraio 2005, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

    GU L 161 del 23.6.2005, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/17(2)/oj

    23.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 161/39


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 17/2005,

    dell'8 febbraio 2005,

    che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il punto 11c (regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue:

    1.

    Viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32004 R 0463: Regolamento (CE) n. 463/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 23)».

    2.

    Gli adattamenti da b) a g) sono sostituiti dal testo seguente:

    «b)

    Nell'articolo 12, paragrafo 1, dopo il testo “in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio” viene aggiunto quanto segue: “o della corrispondente disposizione dell'articolo 29, paragrafo 1 del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.”

    c)

    Nell'articolo 13, paragrafo 2, il riferimento alla data del 1o maggio 2004 è soppresso.»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 463/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    Richard WRIGHT


    (1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 57.

    (2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 23.

    (3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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