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Document 22004D0022

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 127 del 29.4.2004, p. 127–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/22(3)/oj

22004D0022

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2004, del 19 marzo 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0127 - 0127


Decisione del Comitato misto SEE

n. 22/2004

del 19 marzo 2004

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2004 del 6 febbraio 2004(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

"- 32003 R 1490: regolamento (CE) n. 1490/2003 della Commissione del 25 agosto 2003 (GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3)."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1490/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 44.

(2) GU L 214 del 26.8.2003, pag. 3.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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