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Document 22004A1014(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea

GU L 315 del 14.10.2004, p. 33–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 451–464 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

Related Council decision

22004A1014(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14/10/2004 pag. 0033 - 0046


Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea

A. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

1. Mi pregio far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio.

2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Brisel>ISO_4>º,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporz±dzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por la Comunidad Europea

Za Evropské spoleèenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas v>ISO_4>àrd>ISO_4>à

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részér>ISO_2>õl

Ghall-Komonità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoloèenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

din partea Comunit>ISO_2>ãtii Europene

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

B. Lettera del governo della Repubblica moldova

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 29 settembre 2004 , così redatta:

«1. Mi pregio far riferimento alle consultazioni svoltesi tra la Comunità europea e il governo della Repubblica moldova in merito agli scambi di taluni prodotti di acciaio.

2. A seguito di dette consultazioni, le parti hanno deciso di instaurare un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio al fine di migliorare la trasparenza e di evitare distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.

3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.

4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Moldova deciderà se escludere o meno il prodotto in questione da detto sistema. Tale decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità europea.

5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.»

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo come da Lei proposto.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Brisel>ISO_4>º,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporz±dzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

din partea Guvernului Republicii Moldova

Por el Gobierno de la República de Moldava

Za vládu Moldavské republiky

For regeringen for Republikken Moldova

Für die Regierung der Republik Moldau

Moldova Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

For the Government of the Republic of Moldova

Pour le gouvernement de la République de Moldova

Per il governo della Repubblica moldova

Moldovas Republikas vald>ISO_4>ïbas v>ISO_4>àrd>ISO_4>à

Moldovos Respublikos Vyriausyb>ISO_4>ìs vardu

a Moldovai Köztársaság kormánya nevében

Ghall-Gvern tar-Repubblika tal-Moldova

Voor de regering van de Republiek Moldavië

W imieniu Rz±du Republiki Mo>ISO_2>³dowy

Pelo Governo da República da Moldova

za vládu Moldavskej republiky

Za Vlado Republike Moldavije

Moldovan tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Moldaviens regering

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO

dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea

1.1. Nel periodo dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006 , sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldova, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità europea e conforme al modello di cui all'appendice II.

1.2. Nel periodo di cui al punto precedente, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'appendice I, originari della Moldova, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldova.

1.3. Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza, l'importatore deve presentare l'originale debitamente compilato del documento di esportazione. L'importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

1.4. Il rilascio del documento di vigilanza e del documento di esportazione avviene per ogni singola operazione.

1.5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

1.6. Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'appendice III, è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità europea.

1.7. La Repubblica moldova notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative moldove autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione, allegando i facsimili dei timbri e delle firme utilizzati a tal fine. La Repubblica moldova, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali dati.

1.8. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità europea (in appresso denominata «NC» ). L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme in materia di origine non preferenziale vigenti nella Comunità europea.

1.9. Le autorità competenti della Comunità europea si impegnano ad informare la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità europea.

1.10. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

2.1. La Repubblica moldova s'impegna a fornire alla Comunità europea informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del punto 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità europea entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

2.2. La Comunità europea s'impegna a fornire alle autorità moldove informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i documenti di esportazione rilasciati dalle autorità moldove a norma del punto 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità moldove entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

3. Se necessario, su richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Tali consultazioni si svolgono con la massima tempestività. Le parti partecipano alle consultazioni che si tengono ai sensi del presente punto in uno spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.

3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 2.2, e al fine di garantire un efficace funzionamento del presente accordo, la Comunità europea e la Repubblica moldova decidono di adottare tutti i provvedimenti necessari a prevenire e/o avviare indagini, o di avviare ogni necessaria azione legale e/o amministrativa, al fine di combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese di origine, contraffazione dei documenti di esportazione e/o di altri documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. La Repubblica moldova e la Comunità europea convengono pertanto di definire, in conformità con le rispettive legislazioni, le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o degli importatori coinvolti.

3.2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, le parti dovessero ritenere che si stia eludendo il presente accordo, esse possono richiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio.

3.3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al punto 3.2, ciascuna delle parti prende tutte le misure cautelari necessarie e/o, se richiesta dall'altra parte, tutte le misure necessarie previste dalla sua legislazione onde sospendere o rifiutare il rilascio del documento di esportazione e del documento di vigilanza. La Repubblica moldova può altresì decidere di ritirare i documenti di esportazione già rilasciati.

3.4. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al punto 3.2, le parti non giungano a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione delle merci o al paese di origine, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

4. Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono pervenire:

per quanto riguarda la Comunità europea, alla Commissione delle Comunità europee,

per quanto riguarda la Moldova, alla Missione della Repubblica moldova presso le Comunità europee.

Appendice I

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7207

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7215

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7224

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7228

7229

7301

7303

7304

7305

7306

7307

7312

Appendice II

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Appendice III

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Appendice IV

MOLDOVA

Disposizioni tecniche relative all'applicazione del sistema di duplice controllo

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità europea per il controllo delle esportazioni nella Comunità europea secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore: MO = Moldova,

due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BE = Belgio DK = Danimarca DE = Germania EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia LU = Lussemburgo NL = Paesi Bassi AT = Austria PT = Portogallo FI = Finlandia SE = Svezia GB = Regno Unito CZ = Repubblica ceca EE = Estonia CY = Cipro LV = Lettonia LT = Lituania HU = Ungheria MT = Malta PL = Polonia SI = Slovenia SK = Repubblica slovacca

un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno (ad esempio «4» per il 2004),

un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero a cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

3. documenti di esportazione hanno validità per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3 dei documenti stessi.

4. La Moldova non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle autorità comunitarie.

5. I documenti di esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «issued retrospectively» .

6. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che lo ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali.

7. Le autorità competenti della Comunità europea sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti di esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.

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