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Dokument 22004A0210(02)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina

    GU L 37 del 10.2.2004, p. 17–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 049 pag. 195 - 201

    Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Status legali tad-dokument Fis-seħħ

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/127/oj

    Deċiżjoni tal-Kunsill relatata

    22004A0210(02)

    Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 10/02/2004 pag. 0017 - 0023


    Accordo

    di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    (in appresso denominata "la Comunità"),

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA TUNISINA,

    (in appresso denominata "la Tunisia"),

    dall'altra,

    in appresso denominate "le parti",

    VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma,

    VISTA la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)(1),

    CONSIDERANDO l'importanza che rivestono la scienza e la tecnologia per il loro sviluppo economico e sociale e il relativo riferimento contenuto nell'articolo 47 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, entrato in vigore il 1o marzo 1998(2),

    CONSIDERANDO che la Comunità e la Tunisia stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione di ciascuna di esse alle attività di ricerca e sviluppo dell'altra a condizioni di reciprocità,

    DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per ampliare e rafforzare le attività di cooperazione nei settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le parti,

    CONSIDERANDO la volontà di apertura dello Spazio europeo della ricerca ai paesi terzi e in particolare ai paesi partner mediterranei,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivo e i principi

    1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e la Tunisia in settori di interesse comune in cui esercitano attività di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico.

    2. Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

    a) promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti;

    b) beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

    c) accesso reciproco alle attività dei programmi e ai progetti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico (in appresso "ricerca") svolti da ciascuna parte nei settori disciplinati dal presente accordo;

    d) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

    e) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 2

    Modalità di cooperazione

    1. I soggetti giuridici tunisini partecipano alle azioni indirette(3) del programma quadro comunitario di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, in appresso "il programma quadro", alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II.

    2. I soggetti giuridici della Comunità partecipano ai programmi e progetti di ricerca della Tunisia in settori analoghi a quelli del programma quadro alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici tunisini, fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II.

    3. La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti:

    a) riunioni congiunte;

    b) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica della Tunisia e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;

    c) scambi di opinioni e concertazione sulle prospettive di cooperazione e sviluppo;

    d) trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione e i risultati dei programmi e progetti di ricerca congiunti della Tunisia e della Comunità svolti nell'ambito del presente accordo;

    e) visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione mediante la ricerca;

    f) scambi e condivisione di attrezzature e materiale scientifico;

    g) contatti regolari tra responsabili di programmi o direttori di progetti di ricerca tunisini e comunitari;

    h) partecipazione di esperti delle due parti a seminari, convegni e workshop tematici;

    i) scambi di informazioni sulle pratiche, le leggi, i regolamenti e i programmi concernenti la cooperazione oggetto di questo accordo;

    j) accesso reciproco all'informazione scientifica e tecnica oggetto della cooperazione in questione;

    k) qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia, di cui all'articolo 4, conformemente alle politiche e alle procedure applicabili alle due parti.

    Articolo 3

    Rafforzamento della cooperazione

    1. Le parti si impegnano a fare il possibile, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l'entrata e l'uscita dai loro territori dei materiali, dati o attrezzature destinati a essere utilizzati in queste attività.

    2. Qualora, conformemente alle proprie regole, la Comunità europea accordi un finanziamento a un soggetto giuridico stabilito in Tunisia per partecipare a un'azione indiretta comunitaria, la Tunisia garantisce che a questa transizione non saranno imposti oneri o prelievi fiscali o doganali.

    Articolo 4

    Gestione dell'accordo

    1. Il coordinamento e la promozione delle attività di cui al presente accordo saranno garantite per la Tunisia, dal ministero della Ricerca scientifica e, per la Comunità, dai servizi della Commissione europea responsabili del programma quadro, che agiscono in qualità di organi esecutivi delle parti (in appresso "gli organi esecutivi").

    2. Gli organi esecutivi istituiscono un comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia incaricato di:

    a) monitorare l'attuazione e garantire la valutazione dell'impatto del presente accordo, nonché proporre le eventuali revisioni necessarie dello stesso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2;

    b) proporre misure adeguate destinate a migliorare e sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica oggetto del presente accordo;

    c) esaminare regolarmente gli orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca e la loro programmazione in Tunisia e nella Comunità, nonché le prospettive di cooperazioni future ai sensi del presente accordo.

    3. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia è composto da un numero simile di rappresentanti degli organi esecutivi di ciascuna parte. Esso adotta il proprio regolamento interno.

    4. Il comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente in Tunisia e nella Comunità. Possono essere indette riunioni straordinarie su richiesta di una o dell'altra parte. Le conclusioni e raccomandazioni del comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica CE-Tunisia sono trasmesse per informazione al comitato d'associazione dell'accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina.

    Articolo 5

    Modalità e condizioni di partecipazione

    La reciproca partecipazione ad attività di ricerca ai sensi del presente accordo avviene conformemente alle condizioni stabilite all'allegato I ed è disciplinata dalle legislazioni, regolamentazioni, politiche e condizioni di attuazione dei programmi in vigore sul territorio di ciascuna della parti.

    Articolo 6

    Diffusione e utilizzazione dei risultati e delle informazioni

    La diffusione e l'uso dei risultati e delle informazioni acquisiti e/o scambiati, nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca svolte ai sensi del presente accordo sono soggetti alle condizioni previste dall'allegato II.

    Articolo 7

    Disposizioni finali

    1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti.

    2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    Ogni quattro anni, le parti procedono ad una valutazione dell'impatto dell'accordo sull'intensità delle loro cooperazioni scientifiche e tecniche.

    L'accordo può essere consensualmente modificato o ampliato dalle parti. Le modifiche o gli ampliamenti entrano in vigore alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la modifica dell'accordo.

    Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti previo preavviso di sei mesi notificato per iscritto.

    I progetti e le attività in corso al momento dell'eventuale denuncia o scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.

    3. Ove una della parti decida di modificare i suoi programmi e progetti di ricerca, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'organo esecutivo della parte in questione notifica all'organo esecutivo dell'altra parte il contenuto preciso di queste modifiche.

    In tal caso, e con deroga al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo può essere denunciato, alle condizioni stabilite di comune accordo, se una della parti notifica all'altra, entro un mese a decorrere dall'adozione delle modifiche di cui al primo comma, la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

    4. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio della Repubblica tunisina, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nei territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

    5. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres./Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre./Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei./Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Thessaloniki, this twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three./Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois./Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre./Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie./Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três./Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

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    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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    (1) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

    (2) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

    (3) Cfr. regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).

    ALLEGATO I

    MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REPUBBLICA TUNISINA

    Ai fini del presente accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

    I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Tunisia alle azioni indirette del programma quadro CE di ricerca

    1. La partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in Tunisia alle azioni indirette del programma quadro è soggetta alle regole di partecipazione stabilite ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'attuazione del programma quadro(1).

    I soggetti giuridici stabiliti in Tunisia possono inoltre partecipare alle azioni indirette attuate ai sensi dell'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    2. La Comunità può accordare un finanziamento ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che partecipano alle azioni indirette menzionate al paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle regole di partecipazione di cui al paragrafo 1, le regolamentazioni finanziarie della Comunità europea e la legislazione comunitaria applicabile.

    3. I contratti conclusi dalla Comunità con i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che partecipano a un'azione indiretta devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche.

    Le autorità tunisine competenti provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche.

    II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca della Tunisia

    1. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo della Tunisia in cooperazione con soggetti giuridici stabiliti in Tunisia.

    2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti o programmi di ricerca e sviluppo tunisini, e le modalità e condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Tunisia, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia, tenuto conto della natura della cooperazione fra la Tunisia e la Comunità europea in questo settore.

    Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano a progetti e programmi di ricerca e sviluppo della Tunisia è disciplinato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Tunisia, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici di paesi terzi che partecipano ai progetti e ai programmi di ricerca e sviluppo della Tunisia.

    (1) Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).

    ALLEGATO II

    PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I. Applicazione

    Agli effetti del presente accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    Agli effetti del presente accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti legati a detti risultati acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, modelli, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

    II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

    1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali applicabili alle parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

    2. I soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che partecipano ad un'azione indiretta nell'ambito del programma quadro sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano a questa azione indiretta. Questi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale sono stabiliti dalle regole di divulgazione dei risultati stabilite ai sensi dell'articolo 167 del trattato che istituisce la Comunità europea(1) e mediante il contratto sottoscritto con la Comunità per l'esecuzione di questa azione indiretta; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

    3. I soggetti giuridici della Comunità europea che partecipano a programmi o a progetti di ricerca tunisini sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Tunisia che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

    4. Le parti incoraggeranno i soggetti giuridici interessati a definire e proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto dei loro rispettivi diritti.

    III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

    1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a) la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Qualora le conoscenze vengano generate congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, le conoscenze sono di proprietà comune delle parti;

    b) la parte proprietaria della conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

    2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di supporti adeguati, quali riviste, articoli, relazioni, libri o video, che siano frutto di attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

    b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati e informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno e della cooperazione delle parti.

    3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

    a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni necessarie per le attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare;

    b) la parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo;

    c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate delle parti, l'altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

    d) le informazioni riservate o le altre informazioni confidenziali non documentali fornite nel corso di seminari e di altre riunioni tra i rappresentanti delle parti, indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di attrezzature o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate o altre informazioni confidenziali siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

    e) ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate ricevute ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

    (1) Cfr. per il Sesto programma quadro (2002-2006), l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23).

    Fuq