EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A1231(03)

Accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

GU L 345 del 31.12.2003, p. 115–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2003

Related Council decision

22003A1231(03)

Accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0115 - 0116


Accordo

in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, ... dicembre 2003

Signor ...,

mi pregio far riferimento all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (qui di seguito denominato "l'accordo di associazione").

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, mi pregio proporLe che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto applichino in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2004, gli articoli 2, 6-28, 31, 33-37, 55, 82-84, 86-87, 90-91, le relative dichiarazioni(1), gli allegati 1-6, i protocolli 1-5 e lo scambio di lettere relativo ai fiori recisi, ai fiori e ai boccioli di fiori freschi classificati alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

Il consiglio di cooperazione istituito nel quadro dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto eserciterà le sue funzioni mutatis mutandis fino all'istituzione del consiglio di associazione e del comitato di associazione di cui al titolo VIII dell'accordo di associazione. Esso adotterà il proprio regolamento interno e potrà istituire, eventualmente, comitati e sottocomitati a cui potrà delegare in parte o completamente le sue prerogative.

Durante l'applicazione provvisoria degli articoli summenzionati e qualora sia necessario, i riferimenti al "consiglio di associazione" e al "comitato di associazione" saranno intesi come riferimenti al consiglio di cooperazione e ai comitati istituiti da quest'ultimo.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al presente accordo in forma di scambio di lettere e l'applicazione successiva dell'accordo di associazione, è stato deciso che la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione sarà la data di entrata in vigore del presente accordo.

Per il primo anno di applicazione, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Per quanto riguarda alcuni prodotti elencati nel protocollo 1 dell'accordo, si applicano le disposizioni seguenti: per i prodotti dei codici NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concessione accordata dovrebbe essere applicata anche ai dazi specifici. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione queste disposizioni continueranno ad essere applicate.

Le disposizioni applicate in via provvisoria sostituiscono gli articoli 8-36, 43-46, 48-51 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto firmato il 18 gennaio 1977, compresi gli allegati A, B, C, D, il protocollo n. 2 e le relative dichiarazioni comuni, dichiarazioni e scambi di lettere, nonché l'accordo firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto.

Mi pregio proporre che, se quanto precede è applicabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

B. Lettera dell'Egitto

Bruxelles, ... dicembre 2003

Signor ...,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio far riferimento all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (qui di seguito denominato 'l'accordo di associazione').

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, mi pregio proporLe che la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto applichino in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2004, gli articoli 2, 6-28, 31, 33-37, 55, 82-84, 86-87, 90-91, le relative dichiarazioni(2), gli allegati 1-6, i protocolli 1-5 e lo scambio di lettere relativo ai fiori recisi, ai fiori e ai boccioli di fiori freschi classificati alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

Il consiglio di cooperazione istituito nel quadro dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto eserciterà le sue funzioni mutatis mutandis fino all'istituzione del consiglio di associazione e del comitato di associazione di cui al titolo VIII dell'accordo di associazione. Esso adotterà il proprio regolamento interno e potrà istituire, eventualmente, comitati e sottocomitati a cui potrà delegare in parte o completamente le sue prerogative.

Durante l'applicazione provvisoria degli articoli summenzionati e qualora sia necessario, i riferimenti al 'consiglio di associazione' e al 'comitato di associazione' saranno intesi come riferimenti al consiglio di cooperazione e ai comitati istituiti da quest'ultimo.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al presente accordo in forma di scambio di lettere e l'applicazione successiva dell'accordo di associazione, è stato deciso che la data di entrata in vigore dell'accordo di associazione sarà la data di entrata in vigore del presente accordo.

Per il primo anno di applicazione, il volume dei contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Per quanto riguarda alcuni prodotti elencati nel protocollo 1 dell'accordo, si applicano le disposizioni seguenti: per i prodotti dei codici NC 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703, 2302, la concessione accordata dovrebbe essere applicata anche ai dazi specifici. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione queste disposizioni continueranno ad essere applicate.

Le disposizioni applicate in via provvisoria sostituiscono gli articoli 8-36, 43-46, 48-51 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto firmato il 18 gennaio 1977, compresi gli allegati A, B, C, D, il protocollo n. 2 e le relative dichiarazioni comuni, dichiarazioni e scambi di lettere, nonché l'accordo firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto.

Mi pregio proporre che, se quanto precede è applicabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto."

Mi pregio confermarLe l'accordo del governo della Repubblica araba d'Egitto sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica araba d'Egitto

(1) Dichiarazioni comuni relative agli articoli 14, 18, 34, 37 e all'allegato 6; dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati; dichiarazioni della Comunità europea sugli articoli 11, 19, 21 e 34.

(2) Dichiarazioni comuni relative agli articoli 14, 18, 34, 37 e all'allegato 6; dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati; dichiarazioni della Comunità europea sugli articoli 11, 19, 21 e 34.

Top