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Document 22003A0806(01)

    Protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

    GU L 198 del 6.8.2003, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/584/oj

    Related Council decision

    22003A0806(01)

    Protocollo di modifica della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

    Gazzetta ufficiale n. L 198 del 06/08/2003 pag. 0011 - 0012


    ALLEGATO

    TRADUZIONE

    PROTOCOLLO DI MODIFICA

    della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

    Strasburgo, 22 giugno 1998

    GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E LA COMUNITÀ EUROPEA, firmatari del protocollo della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, aperta alla firma a Strasburgo il 18 marzo 1986 (di seguito denominata "la convenzione"),

    VISTO che la convenzione include disposizioni generali intese a proteggere gli animali destinati ad essere utilizzati a scopi scientifici da sofferenze e stress e a limitare l'impiego di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, per sostituirli, ogniqualvolta sia possibile, in particolare ricorrendo a tecniche alternative ed incentivando l'utilizzo di tali tecniche alternative,

    CONSIDERANDO la natura tecnica delle disposizioni contenute nelle appendici della convenzione;

    RICONOSCENDO la necessità di garantire l'adeguamento delle suddette disposizioni ai risultati della ricerca nei settori interessati,

    HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L'articolo 30 della convenzione è modificato come segue:

    "1. Le parti procedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'applicazione della presente convenzione nonché l'opportunità di una sua revisione o di un'estensione di alcune sue disposizioni.

    2. Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal segretario generale del Consiglio d'Europa.

    Le parti comunicano al segretario generale del Consiglio d'Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante.

    3. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, le parti istituiscono il regolamento interno per le consultazioni."

    Articolo 2

    Alla convenzione viene aggiunto un nuovo titolo XI, "Modificazioni", comprendente un nuovo articolo 31:

    "1. Eventuali modificazioni alle appendici A e B proposte da una parte o dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vengono comunicate al segretario generale del Consiglio d'Europa, che le trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a qualsiasi Stato non membro del Consiglio che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 34.

    2. Le modificazioni proposte ai sensi del paragrafo precedente sono esaminate nel corso di una consultazione multilaterale, indetta non prima di sei mesi dalla data alla quale il segretario generale le ha comunicate, durante la quale le modificazioni possono essere adottate dalla maggioranza di due terzi delle parti. Il testo adottato è inviato alle parti.

    3. Dodici mesi dopo l'adozione del testo nel corso di una consultazione multilaterale, le modifiche entrano in vigore, a meno che un terzo delle parti non abbia notificato obiezioni."

    Articolo 3

    Gli articoli da 31 a 37 della convenzione sono rinumerati da 32 a 38, rispettivamente.

    Articolo 4

    1. Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti firmatarie della convenzione, che possono diventare parti del presente protocollo procedendo alla:

    a) firma senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione; o

    b) firma subordinata alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione.

    2. Le parti firmatarie della convenzione non possono firmare il presente protocollo senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, né depositare uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, a meno che non abbiano già depositato o non depositino contestualmente uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione della convenzione.

    3. Gli Stati che hanno aderito alla convenzione possono aderire anche al presente protocollo.

    4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

    Articolo 5

    Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale tutte le parti alla convenzione sono divenute parti del presente protocollo a norma dell'articolo 4.

    Articolo 6

    Il segretario generale del Consiglio d'Europa comunica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre parti della convenzione e alla Comunità europea:

    a) le firme senza riserva riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione;

    b) eventuali firme con riserva riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione;

    c) l'eventuale deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

    d) la data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dell'articolo 5;

    e) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente protocollo.

    In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

    Fatto a Strasburgo, il 22 giugno 1998, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, alle altre parti della convenzione e alla Comunità europea.

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