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Document 22001A1222(02)

Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

GU L 341 del 22.12.2001, p. 128–159 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2001/2528/oj

Related Council regulation

22001A1222(02)

Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0128 - 0159


Protocollo

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006

Articolo 1

A decorrere dal 1o agosto 2001 e per un periodo di cinque anni, le possibilità di pesca previste all'articolo 5 dell'accordo sono indicate nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.

Articolo 2

1. Per il periodo di applicazione del presente protocollo, la contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 86 milioni EUR all'anno (di cui 82 milioni EUR a titolo di compensazione finanziaria e 4 milioni EUR per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 5 del presente protocollo).

2. L'impiego della compensazione finanziaria globale è di esclusiva competenza del governo della Mauritania.

Articolo 3

1. L'importo della compensazione finanziaria globale è versato su un conto della Banca Centrale di Mauritania, aperto presso un organismo finanziario designato dalla Mauritania.

2. Il pagamento relativo al primo anno della compensazione finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è effettuato entro il 31 dicembre 2001. I pagamenti annuali per gli anni successivi sono effettuati entro il 1o agosto di ogni anno.

Articolo 4

Sulla base dei dati scientifici disponibili viene effettuato in seno alla commissione mista un esame periodico dello stato delle risorse.

A decorrere dal 1o gennaio 2004, sulla base dello stato delle risorse alieutiche e previo accordo delle due parti, si potrà procedere ad un adeguamento delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1. In tal caso la compensazione finanziaria globale di cui all'articolo 2 viene adeguata in proporzione, di comune accordo.

Per tutta la durata del presente protocollo la Commissione e le autorità mauritane prenderanno tutti gli opportuni provvedimenti per valutare lo stato degli stock di cefalopodi nella zona di pesca della Mauritania. A tal fine sarà istituito un gruppo di lavoro scientifico congiunto che si riunirà periodicamente e almeno una volta all'anno sotto l'egida del CNROP (Centro nazionale di ricerche oceanografiche e della pesca). Il gruppo sarà composto di scienziati scelti di comune accordo dalle due parti.

Sulla base delle conclusioni del gruppo scientifico e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti nel corso del secondo semestre 2003 si consultano in seno alla commissione mista prevista dall'articolo 10 dell'accordo di cooperazione per adottare, se del caso e di comune accordo, le possibilità e le condizioni di pesca per i cefalopodi. La decisione concernente un'eventuale revisione sarà presa entro il 31 dicembre 2003.

Le due parti si impegnano a stabilire la composizione del gruppo degli scienziati entro il 31 dicembre 2001. Esse prevedono inoltre di riunire quanto prima la commissione mista per definire le azioni necessarie al processo di riesame, insieme ad uno scadenzario preciso.

Articolo 5

L'importo degli aiuti finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzato per finanziare le seguenti azioni, ripartendo gli importi come indicato:

a) aiuto alla ricerca, destinato a migliorare le conoscenze alieutiche e il controllo dell'evoluzione dello stato delle risorse nella zona di pesca della Mauritania, nonché il funzionamento del CNROP e le condizioni sanitarie nel campo della pesca, per un importo di 800000 EUR all'anno;

b) aiuto alla sorveglianza della pesca, destinato a finanziare le spese di funzionamento della DSPCM (delegazione incaricata della sorveglianza della pesca e del controllo in mare) ed eventualmente l'introduzione di nuovi mezzi di sorveglianza per un importo di 1,5 milioni EUR all'anno;

c) aiuto istituzionale alla formazione marittima per lo sviluppo e il potenziamento delle risorse umane, per un importo di 300000 EUR all'anno;

d) aiuto istituzionale all'elaborazione delle statistiche della pesca, per un importo di 50000 EUR all'anno;

e) aiuto istituzionale alle azioni di salvataggio in mare, per un importo di 50000 EUR all'anno;

f) aiuto istituzionale al sistema di gestione delle licenze di pesca, per un importo di 50000 EUR all'anno;

g) aiuto alla gestione del personale marittimo, per un importo di 50000 EUR all'anno;

h) spese di organizzazione e di partecipazione a seminari e riunioni internazionali, per un importo di 400000 EUR all'anno;

i) aiuto allo sviluppo della pesca artigianale, per un importo di 800000 EUR all'anno.

Le azioni suddette, nonché gli importi annuali ad esse destinati, sono decisi dal ministero che ne informa la Commissione. Gli importi annuali sono versati per il primo anno entro il 31 dicembre 2001, sul conto della Banca Centrale di Mauritania, aperto presso un organismo finanziario designato dalla Mauritania, e per gli anni successivi alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo.

Articolo 6

Il ministero trasmette alla delegazione, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria dell'applicazione del presente protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle azioni, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate.

La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere alle autorità nazionali competenti informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare se del caso i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse, previa consultazione delle autorità mauritanie nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 10 dell'accordo di cooperazione.

Articolo 7

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti annuali di cui all'articolo 2 del presente protocollo, la Mauritania si riserva il diritto di sospendere l'applicazione dell'accordo di cooperazione.

Articolo 8

Le due parti promuovono la cooperazione nel settore della pesca, favorendo la conciliazione degli interessi delle imprese private di ambo le parti mediante la costituzione di imprese congiunte e di altre forme di partenariato per lo sfruttamento delle risorse alieutiche nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca.

Articolo 9

Gli armatori comunitari sono proprietari della totalità delle catture autorizzate dei loro pescherecci e ne decidono liberamente la commercializzazione. Tuttavia le due parti fanno obbligo ai rispettivi operatori dediti alla commercializzazione dei prodotti della pesca di mantenere una concertazione permanente onde evitare ogni forma di concorrenza che possa destabilizzare il mercato. Gli armatori cercano di utilizzare i servizi portuali e di altro tipo della Mauritania.

Articolo 10

Gli armatori comunitari sono liberi di scegliere i rappresentanti delle loro navi, purché questi siano cittadini della Mauritania.

I nomi e gli indirizzi dei rappresentanti summenzionati devono essere obbligatoriamente comunicati al ministero.

Articolo 11

Il presente protocollo e i suoi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure necessarie alla sua attuazione.

Essi si applicano a decorrere dal 1o agosto 2001.

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 1

CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO L'ARAGOSTA

1. Zona di pesca:

1.1. a nord di 19° 21' N, all'esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. a sud di 19° 21' N, ad ovest della linea delle 6 miglia, misurate dalla linea di bassa marea;

2. Attrezzo autorizzato: Rete a strascico per gamberi

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 50 mm

4. Riposo biologico: due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 20 % di pesci e 15 % di cefalopodi

6. Stazza autorizzata/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

-/-

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 2

CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI PER TRAINO (1) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO

1. Zona di pesca

1.1. A nord di 19° 15,6' N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. A sud di 19° 15,6' N, fino a 17° 50' N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

1.3. A sud di 17° 50' N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzi autorizzati:

- palangaro di fondo

- rete a strascico per nasello

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 70 mm per la rete.

4. Riposo biologico: settembre - ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 25 % di pesci per le navi per traino e 50 % di pesci per le navi con palangari di fondo, 0 % di cefalopodi e 0 % di crostacei.

6. Stazza autorizzata/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

(1) da questa categoria sono esclusi le navi per traino congelatori

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 3

CATEGORIA DI PESCA: NAVI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO? CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO

1. Zona di pesca

1.1. A nord di 19° 48,5' N, da 3 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

1.2. A sud di 19° 48,5' N e fino a 19° 21' N, ad ovest di 16° 45' O

1.3. A sud di 19° 21' N, da 3 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzi autorizzati: (1)

- palangaro,

- rete da posta a pali, avente un'altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. Sono autorizzate le reti da posta a pali costituite da monofilamenti in poliammide,

- lenza a mano,

- nassa,

- sciabica per la pesca delle esche;

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 120 mm per la rete da posta.

4. Riposo biologico: Due mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 0 % di cefalopodi e 0 % di crostacei.

6. Stazza autorizzata/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

(1) L'attrezzo da pesca utilizzato deve essere notificato all'atto della domanda di licenza.

Le reti da posta fabbricate con monofilamenti in poliammide sono autorizzate purché non siano vietate dalla normativa comunitaria o da quella di uno degli Stati membri.

La sciabica dovrà essere impiegata solo per la pesca delle esche da utilizzare per la pesca con la lenza o con le nasse.

L'utilizzazione della nassa è autorizzata per un massimo di 7 navi aventi ciascuna una stazza inferiore a 80 tsl

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 4

CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI CONGELATORI PER TRAINO ADIBITI ALLA PESCA DI SPECIE DEMERSALI

1. Zona di pesca:

1.1. A nord di 19° 15,6' N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. A sud di 19° 15,6' N, fino a 17° 50' N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

1.3. A sud di 17° 50' N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato: rete da traino

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 70 mm.

4. Riposo biologico: due mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 10 % di cui al massimo 5 % di gamberi e 5 % di calamari e seppie (0 % di polpi).

6. Stazza autorizzata/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

-/-

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 5

CATEGORIA DI PESCA: CEFALOPODI

1. Zona di pesca: identica a quella prevista dalla normativa della Mauritania per le navi nazionali

A nord di 19° 15,6' N, all'esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

A sud di 19° 15,6' N, fino a 17° 50' N, ad ovest della linea delle 9 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

A sud di 17° 50' N, ad ovest della linea delle 6 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato: rete a strascico

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 70 mm

4. Riposo biologico: due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: -/-

6. Stazza autorizzata/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

(1) La stazza autorizzata (tsl) può variare al massimo del 2 %.

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 6

CATEGORIA DI PESCA: ARAGOSTE

1. Zona di pesca:

1.1. A nord di 19° 21' N: 20 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

1.2. A sud di 19° 21' N: 15 miglia, misurate dalla linea di bassa marea;

2. Attrezzo autorizzato: nassa

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: -/-

4. Riposo biologico: due mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell'ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 0 %

6. Stazza autorizzata/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

-/-

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 7

CATEGORIA DI PESCA: TONNIERE CONGELATRICI CON RETI DA CIRCUIZIONE

1. Zona di pesca:

1.1. A nord di 19° 21' N: 30 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2. A sud di 19° 21' N: 30 miglia, misurate dalla linea di bassa marea;

2. Attrezzo autorizzato: - sciabica

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: norme raccomandate dall'ICCAT

4. Riposo biologico: -/-

5. Catture accessorie: 0 %

6. Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

-/-

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 8

CATEGORIA DI PESCA: TONNIERE CON LENZE A CANNA E PESCHERECCI CON PALANGARI DERIVANTI

1. Zona di pesca:

1.1. A nord di 19° 21' N: 15 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris;

1.2. A sud di 19° 21' N: 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea

2. Attrezzi autorizzati: Canna e palangaro di superficie

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie:-/-

4. Riposo biologico: -/-

5. Catture accessorie: 0 %

6. Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

Pesca con esca viva:

7.1. Zona di pesca autorizzata per la pesca con esca viva:

A nord di 19° 48,5' N, da 3 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris

A sud di 19° 48,5' N e fino a 19° 21' N, ad ovest di 16° 45' O

A sud di 19° 21' N, da 3 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

7.2. Dimensioni minime autorizzate delle maglie per la pesca con esca viva: 8 mm

7.3. Nel rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

SCHEDA TECNICA DI PESCA N. 9

CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI CONGELATORI PER TRAINO ADIBITI ALLA PESCA PELAGICA

1. Zona di pesca:

1.1. a nord di 19° 21' N, all'esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. A sud di 19° 21' N, fino a 17° 50' N, a 13 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

1.3. A sud di 17° 50' N, fino a 16° 04' N, a 12 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato: rete da traino pelagica

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 40 mm

4. Riposo biologico: -/-

5. Catture accessorie: 3 % di pesci, 0 % di cefalopodi e 0 % di crostacei

6. Stazza autorizzata/Numero di navi/Canoni:

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Osservazioni:

Le navi si dividono in tre categorie:

- Categoria 1: stazza lorda pari o inferiore a 3000 GT; massimale: 12500 t/anno/nave,

- Categoria 2: stazza lorda pari o superiore a 3000 GT e pari o inferiore a 5000 GT; massimale: 17500 t/anno/nave,

- Categoria 3: stazza lorda superiore a 5000 GT e pari o inferiore a 9500 GT; massimale: 22500 t/anno/nave.

Durante il primo anno di applicazione del protocollo le due parti esamineranno la possibilità di far rientrare nel presente accordo di pesca le navi di stazza superiore a 9500 GT che hanno già pescato nella ZEE della Mauritania prima del 31 luglio 2001.

La decisione sarà presa sulla base dello stato degli stock, del loro sfruttamento razionale, delle caratteristiche tecniche delle navi e dei loro precedenti nella ZEE della Mauritania e considerando i benefici che potrebbe comportare per la Mauritania l'ammissione di queste navi nella zona in questione.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA MAURITANIA

CAPITOLO 1

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DOMANDA DI LICENZA

1. Quando una nave chiede per la prima volta il rilascio di una licenza di pesca, la Commissione presenta al ministero un modulo di domanda di licenza compilato secondo il facsimile contenuto nell'appendice 1 del presente allegato. I dati riguardanti il nome della nave, la stazza in tsl, il numero di immatricolazione riportato sull'imbarcazione, l'indicativo di chiamata radio, la potenza motrice, la lunghezza fuori tutto e il porto di immatricolazione devono essere conformi a quelli contenuti nello schedario delle navi da pesca della Comunità.

2. Nel presentare la prima domanda di licenza, l'armatore deve accludervi:

- una copia autenticata dallo Stato membro del certificato di stazza, indicante la stazza della nave espressa in tsl,

- una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme, e deve avere un formato minimo di 15 x 10 cm.

3. In caso della modifica della stazza di una nave, l'armatore di quest'ultimo deve trasmettere una copia del nuovo certificato di stazza autenticata dallo Stato membro nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall'armatore alle autorità competenti, l'accordo delle autorità suddette ed una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate.

In caso di modifica della struttura o dell'aspetto esterno della nave deve essere presentata anche una nuova fotografia.

4. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

5. Di qui al 2003 le parti si impegnano, nell'ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo ogni misura in tsl con misure in GT e a modificare di conseguenza tutte le disposizioni pertinenti. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA VALIDITÀ DELLE LICENZE

1. Diritto di pesca

1.1. Qualsiasi nave che intenda esercitare un'attività di pesca nell'ambito del presente accordo deve avere diritto a pescare nella zona di pesca della Mauritania.

1.2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

2. Domande di licenza

2.1. Per le licenze relative alle navi congelatori adibiti alla pesca pelagica la Commissione presenta le domande al ministero almeno 8 giorni prima dell'inizio delle operazioni di pesca, corredandole dei documenti attestanti le caratteristiche tecniche delle navi. Per gli altri tipi di licenze, ogni tre mesi la Commissione presenta al ministero gli elenchi delle navi che chiedono di esercitare l'attività alieutica entro i limiti indicati - per categoria di pesca - nelle schede tecniche incluse nel protocollo; gli elenchi devono essere presentati almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità delle licenze richieste. Detti elenchi sono corredati delle prove di pagamento. Le domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati non verranno prese in considerazione.

2.2. In questi elenchi sono precisati distintamente, per categoria di pesca, la stazza, il numero di navi e, per ciascuna nave, le principali caratteristiche tecniche, compresi gli attrezzi, nonché l'importo, per il periodo considerato, dei canoni e delle spese di osservazione scientifica e il numero di marittimi mauritani imbarcati.

Ogni modifica dei dati riguardanti una nave, subentrata dopo la trasmissione del modulo di domanda di licenza o dopo l'ultima domanda di licenza della nave stessa, deve essere indicata in un elenco supplementare. I dati provenienti dallo schedario delle navi da pesca della Comunità possono essere modificati solo previo aggiornamento dello schedario.

2.3. Alla domanda di licenza deve essere pure accluso - in un formato compatibile con i software utilizzati dal ministero - uno schedario contenente tutti i dati necessari per la compilazione delle licenze di pesca, comprese eventuali modifiche dei dati tecnici delle navi.

2.4. Le domande di licenza sono ricevibili soltanto per le navi aventi diritto, le quali abbiano adempiuto gli obblighi enunciati ai precedenti punti 2.1, 2.2, e 2.3.

2.5. Al fine di facilitare i controlli all'entrata e all'uscita, le navi che dispongono di licenze di pesca nei paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, la (le) specie e la durata di validità delle loro licenze.

3. Rilascio delle licenze

3.1. Il ministero, dopo aver incassato i pagamenti corrispondenti, specificati nel capitolo IV del presente allegato, rilascia le licenze almeno dieci giorni prima dell'inizio della loro validità. Il termine è ridotto a cinque giorni per le navi adibite alla pesca pelagica. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del ministero a Nouadhibou o a Nouakchott.

3.2. Le licenze vengono compilate conformemente ai dati contenuti nelle schede tecniche del protocollo. Esse devono inoltre indicare la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marittimi mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti effettuati.

3.3. Le licenze vengono rilasciate solo per le navi che abbiano espletato tutte le formalità amministrative all'uopo necessarie.

3.4. Le domande di licenza alle quali la Mauritania non abbia dato seguito vengono notificate alla delegazione. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione del saldo delle eventuali ammende esigibili.

4. Validità e utilizzazione delle licenze

4.1. Una licenza è valida soltanto per il periodo coperto dal pagamento del canone, nonché per la zona di pesca, per i tipi di attrezzi e per la categoria di pesca indicati nella licenza stessa.

Le licenze vengono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili.

Le licenze rilasciate per i pescherecci per traino possono essere mensili.

Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

primo periodo: dal 1o agosto 2001 al 31 dicembre 2001

secondo periodo: dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002

terzo periodo: dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

quarto periodo: dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

quinto periodo: dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

sesto periodo: dal 1o gennaio 2006 al 31 luglio 2006

La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

4.2. Ogni licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasmissibile; tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente constatato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta della Commissione, la licenza di una nave viene sollecitamente sostituita da una licenza per un'altra nave della stessa categoria di pesca, a condizione che non risulti superata la stazza autorizzata per tale categoria.

4.3. La licenza che deve essere sostituita viene rinviata al ministero, il quale rilascia la nuova licenza.

4.4. Gli adeguamenti degli importi pagati che si rivelassero necessari in caso di rinuncia prima del primo giorno di validità della licenza e in caso di trasferimento di quest'ultima, vengono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.

4.5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave beneficiario e presentata per qualunque controllo alle autorità all'uopo abilitate.

CAPITOLO III

CANONI

1. Per ciascuna nave, i canoni vengono calcolati in base ai tassi indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati in proporzione e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 %.

2. Essi sono pagabili per periodi multipli del trimestre, ad eccezione dei periodi più brevi previsti dall'accordo o risultanti dalla sua applicazione, per i quali i canoni sono pagabili proporzionalmente all'effettiva validità della licenza.

3. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o ottobre, il 1o gennaio, il 1o aprile o il 1o luglio, ad eccezione del primo periodo di applicazione del protocollo, che inizia il 1o agosto 2001.

CAPITOLO IV

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:

a) per i canoni:

- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania;

b) per le spese di osservazione scientifica:

- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania, intestato al ministero;

c) per le ammende:

- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania.

2. Gli importi di cui al punto 1 si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il ministero ne danno conferma, su notifica della Banca Centrale di Mauritania.

CAPITOLO V

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CATTURE

1. La bordata di una nave della Comunità si definisce come segue:

- il periodo compreso tra l'entrata nella zona di pesca della Mauritania e l'uscita dalla stessa, oppure

- il periodo che intercorre tra l'entrata nella zona di pesca della Mauritania e un trasbordo,

- il periodo che intercorre tra l'entrata nella zona di pesca della Mauritania e uno sbarco in Mauritania.

2. Giornale di pesca

2.1. I comandanti delle imbarcazioni sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando dovutamente il giornale di pesca il cui modello è riportato in appendice 2 al presente allegato. Detto documento dev'essere compilato in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratrici si applicano le disposizioni del capitolo XIV del presente allegato.

2.2. Un giornale di pesca che presenti omissioni o informazioni non veritiere è considerato invalido.

2.3. Alla fine di ogni bordata, il comandante trasmette direttamente alla sorveglianza l'originale del giornale di pesca. L'armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alla delegazione.

2.4. In caso d'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

3. Allegato al giornale di pesca

3.1. I comandanti delle navi sono tenuti a compilare l'allegato al giornale di pesca, il cui modello è riportato in appendice 3 al presente allegato. Detto documento dev'essere compilato in modo leggibile, al momento dello sbarco o del trasbordo, e firmato dal comandante della nave.

3.2. A sbarco ultimato, l'armatore trasmette, per posta, l'originale dell'allegato al giornale di pesca alla sorveglianza entro un termine massimo di 30 giorni.

3.3. Alla fine di ogni trasbordo autorizzato, l'armatore trasmette immediatamente l'originale dell'allegato al giornale di pesca alla sorveglianza.

3.4. In caso d'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

4. Dichiarazioni di cattura trimestrali

4.1. Entro la fine di ogni trimestre, la Commissione notifica al ministero i quantitativi catturati nel trimestre precedente da tutte le navi della Comunità.

4.2. I dati notificati sono ripartiti per mese, per tipo di pesca, per navi e per specie.

5. Attendibilità dei dati

I dati contenuti nei documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono rispecchiare esattamente la realtà della pesca, in quanto dovrebbero costituire uno degli elementi su cui si fonda il controllo dell'evoluzione delle risorse alieutiche.

CAPITOLO VI

CATTURE ACCESSORIE

1. Le percentuali di catture accessorie fissate nelle schede tecniche del protocollo sono determinate, in qualsiasi momento della pesca, in base al peso totale delle catture, conformemente alla normativa della Mauritania.

2. In caso di superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate, vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, eventualmente fino all'interdizione definitiva di qualsiasi attività di pesca in Mauritania ai trasgressori, applicabile sia al comandante che alla nave.

3. La detenzione di aragoste a bordo di navi diverse da quelle adibite alla pesca dell'aragosta con nasse è punita conformemente alla normativa della Mauritania.

CAPITOLO VII

SBARCHI IN MAURITANIA

Le navi non sono tenute a sbarcare i prodotti della pesca, fatta eccezione per gli sbarchi obbligatori qui sotto indicati:

Sono previsti sbarchi obbligatori di catture nell'ambito della categoria 4 - navi per traino adibite alla pesca demersale - secondo il regime seguente:

1o anno di applicazione del protocollo: 8 operazioni di sbarco

2o anno di applicazione del protocollo: 11 operazioni di sbarco

3o anno di applicazione del protocollo: 14 operazioni di sbarco

4o anno di applicazione del protocollo: 17 operazioni di sbarco

5o anno di applicazione del protocollo: 20 operazioni di sbarco

Condizioni generali e incentivi finanziari

1. Gli sbarchi sono effettuati nel porto mauritano di Nouadhibou. L'armatore che effettua uno sbarco sceglie la data dello stesso. Egli ne informa per fax le autorità portuali mauritane settantadue ore prima dell'arrivo previsto nel porto, indicando la sua stima della quantità totale da sbarcare. Le autorità portuali confermano per fax entro ventiquattro ore al mandatario o all'armatore che le operazioni di sbarco si svolgeranno nelle ventiquattro ore successive all'arrivo nel porto. Qualora le autorità portuali non diano la conferma richiesta entro il termine previsto, l'obbligo di sbarco per la nave di cui trattasi è considerato assolto.

2. Le operazioni di sbarco non devono durare più di 24 ore dall'arrivo della nave nel porto. Se tale termine non è rispettato, la nave ha il diritto di lasciare il porto e l'obbligo di sbarco per la nave di cui trattasi è considerato assolto. Al comandante è rilasciato un certificato equivalente a quello di cui al punto 3.

3. Alla fine delle operazioni di sbarco le autorità portuali competenti rilasciano al comandante un certificato di sbarco.

4. Se alla fine del terzo trimestre di un determinato anno non risulta effettuato il numero di sbarchi previsto dal presente protocollo, la Commissione, all'atto della presentazione della domanda di licenze per il quarto trimestre, trasmette al ministero l'elenco delle navi che dovranno effettuare sbarchi durante tale trimestre.

5. Se una nave che figura nell'elenco di cui al punto 4 non è in grado di effettuare sbarchi, può rimandare lo sbarco ad una bordata successiva oppure farsi sostituire da un'altra nave da pesca rientrante nella stessa categoria. La Commissione ne viene immediatamente informata e provvede ad informarne quanto prima il ministero.

6. Alla nave che non rispetta il punto di uscita e che non ha adempiuto all'obbligo di sbarco si applicano le sanzioni di cui al capitolo I dell'allegato II del presente protocollo.

7. I marinai pescatori beneficiano di un regime di libero transito con "libretto marittimo".

8. Le navi da pesca comunitarie che effettuano sbarchi a Nouadhhibou beneficiano di una riduzione del canone della licenza per il periodo in cui ha luogo lo sbarco, pari al 25 % del costo della licenza in corso.

9. Modalità di applicazione: Le copie del o dei certificati di sbarco relativi alle operazioni effettuate da una nave sono trasmesse alla delegazione. All'atto della presentazione di una nuova domanda di licenza da parte della nave in questione, la delegazione trasmette al ministero le copie dei certificati accompagnati da una domanda di riduzione del canone. Salvo parere contrario del ministero, la riduzione viene applicata automaticamente all'importo del canone per la nuova licenza.

Entro la fine del primo semestre di applicazione del presente protocollo, il ministero comunica alla delegazione le seguenti informazioni:

- le condizioni generali di sbarco, comprese le tasse portuali,

- i centri riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia,

- i depositi doganali,

- le dimensioni massime e il numero delle navi che possono accedervi,

- le condizioni e la capacità di stoccaggio di prodotti congelati (- 22 oC), refrigerati e freschi,

- i mezzi di trasporto e la frequenza degli stessi per l'inoltro dei prodotti della pesca verso i mercati esteri,

- le condizioni e i prezzi medi di rifornimento (carburante, viveri ecc.),

- l'indicativo radio, i numeri di telefono, di fax e di telex nonché gli orari di funzionamento degli uffici delle autorità portuali,

- qualunque altra informazione atta ad agevolare le operazioni di sbarco.

CONDIZIONI FISCALI E FINANZIARIE

La nave comunitaria che effettua sbarchi a Nouadhibou è esente da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.

Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All'entrata nel porto mauritano o all'atto dell'esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in "transito temporaneo" ("temporanea custodia").

Spetta all'armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta).

Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.

I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).

A parte le navi soggette all'obbligo di sbarco in forza del presente protocollo, le navi che effettuano sbarchi in Mauritania su base volontaria beneficeranno di un trattamento di favore.

CAPITOLO VIII

IMBARCO DI MARITTIMI MAURITANI

1. Ciascuna nave comunitaria deve imbarcare a bordo, per tutta la durata effettiva della bordata, marittimi mauritani, compresi gli ufficiali, gli allievi ufficiali e l'osservatore scientifico, in numero almeno pari a:

1.1. - 4 marittimi per le navi di stazza inferiore a 200 tsl;

- 5 marittimi per le navi di stazza pari o superiore a 200 tsl e inferiore a 250 tsl;

- 6 marittimi per le navi di stazza pari o superiore a 250 tsl e inferiore a 300 tsl;

- 7 marittimi per le navi di stazza pari o superiore a 300 tsl e inferiore a 350 tsl;

- per le navi di stazza pari o superiore a 350 tsl un numero di marittimi pari al 35 % del numero di membri dell'equipaggio e comunque non inferiore a 7.

1.2. Gli armatori si adopereranno per imbarcare marittimi mauritani supplementari.

1.3. Gli armatori scelgono liberamente i marinai, gli ufficiali e gli allievi ufficiali da imbarcare a bordo delle loro navi.

2. I contratti di lavoro dei marittimi sono conclusi in Mauritania tra questi ultimi, da un lato, e gli armatori o i loro rappresentanti, dall'altro. I contratti in questione includono il regime di sicurezza sociale applicabile agli interessati, il quale contempla, fra l'altro, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione infortuni e l'assicurazione malattia.

3. Le condizioni di retribuzione non possono essere inferiori a quelle di cui fruiscono gli equipaggi delle navi mauritane. La retribuzione pattuita viene corrisposta secondo le disposizioni del contratto di lavoro, evitando qualsiasi discriminazione.

4. L'armatore è tenuto a garantire ai marinai, agli ufficiali e agli allievi ufficiali mauritani le stesse condizioni d'imbarco riservate agli altri marittimi della stessa categoria.

5. I marittimi devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente la data fissata per l'imbarco. Se uno dei marittimi assunti non si presenta all'ora stabilita per l'imbarco, la nave è autorizzata a lasciare il porto mauritano, munita di un certificato di assenza del marittimo in questione rilasciato dalla sorveglianza.

L'armatore è tenuto a provvedere affinché, al più tardi nella bordata seguente, la sua nave disponga del numero di marittimi prescritto dal presente protocollo.

6. Ogni sei mesi, il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno, gli armatori comunicano al ministero l'elenco dei marittimi mauritani imbarcati.

Il rilascio della licenza resta eventualmente sospeso fino all'adempimento di tale obbligo.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 1 è punito conformemente alla normativa della Mauritania e può comportare la sospensione o il ritiro definitivo della licenza in caso di recidiva.

CAPITOLO IX

ISPEZIONI TECNICHE

1. Una volta all'anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutti le navi comunitarie devono presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni vengono effettuate obbligatoriamente nelle 48 ore successive all'arrivo della nave nel porto.

In deroga al comma precedente, le modalità di esecuzione delle ispezioni tecniche delle navi tonniere, delle navi con palangari derivanti e di quelle adibite alla pesca pelagica sono enunciate nei capitoli XIV e XV del presente allegato.

2. Al termine dell'ispezione al comandante della nave risultata conforme viene rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza e viene prolungato de facto per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell'anno; tuttavia non può essere superiore ad un anno. L'attestato deve essere tenuto permanentemente a bordo.

3. L'ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio mauritano.

4. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

5. Se l'armatore non adempie agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino assolti.

CAPITOLO X

IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI

1. I marchi d'identificazione di ogni nave della Comunità devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Tale normativa deve essere notificata al ministero prima dell'entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al ministero almeno 30 giorni prima della sua entrata in vigore.

2. Se una nave cerca di occultare le proprie marche d'identificazione esterne, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

CAPITOLO XI

SOSPENSIONE O RITIRO DELLE LICENZE

Se le autorità mauritane decidono di sospendere o di ritirare definitivamente la licenza di una nave comunitaria in forza del presente accordo e della normativa della Mauritania, il comandante della nave deve cessare l'attività di pesca e rientrare nel porto di Nouadhibou. Al suo arrivo in questo porto, egli deve trasmettere l'originale della sua licenza alle autorità competenti. Non appena siano state espletate le formalità prescritte, il ministero ritira il provvedimento di sospensione, restituisce la licenza e ne informa la Commissione.

CAPITOLO XII

ALTRE INFRAZIONI

1. Eccetto i casi espressamente previsti dal presente protocollo, a tutte le altre infrazioni si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa della Mauritania.

2. In caso di infrazioni gravi e gravissime ai sensi della normativa della Mauritania, il ministero si riserva il diritto di proibire provvisoriamente o definitivamente qualsiasi attività di pesca in Mauritania alle navi, ai comandanti ed eventualmente agli armatori interessati.

CAPITOLO XIII

AMMENDE

L'importo dell'ammenda inflitta alle navi comunitarie varia tra un minimo e un massimo all'interno di una forcella definita dalla normativa della Mauritania e viene stabilito secondo la procedura di cui al capitolo VII, punto 3 dell'allegato II.

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI ADIBITE ALLA PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATRICI

(TONNIERE E NAVI CON PALANGARI DERIVANTI)

1. In deroga alle disposizioni dei capitoli I e II dell'allegato I, le licenze per le tonniere con reti da circuizione sono rilasciate per periodi di 12 mesi.

La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata su richiesta delle competenti autorità mauritane.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la notifica del pagamento dell'anticipo trasmessa dalla Commissione alle autorità della Mauritania, queste ultime iscrivono la nave in questione nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, il quale viene comunicato alle autorità di controllo della Mauritania. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può esserne inviata copia per fax, che sarà conservata a bordo dell'imbarcazione.

2. Prima di ricevere la licenza, la nave si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. In deroga alle disposizioni del capitolo IX del presente allegato, dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero che verrà determinato di comune accordo. Le spese d'ispezione sono a carico dell'armatore.

3. Il canone a carico dell'armatore ammonta a 25 EUR per tonnellata di pescato prelevata nella zona di pesca della Mauritania.

4. La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania intestato al Tesoro della Mauritania, di un importo forfettario corrispondente all'anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo.

5. Ogni nave deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato in appendice 4 al presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche in mancanza di catture.

Nei periodi in cui la nave di cui al primo comma si trovi fuori delle acque della Mauritania, nel giornale di bordo si dovrà apporre la dicitura "Fuori ZEE Mauritania".

Il giornale di bordo viene trasmesso alle autorità della Mauritania entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo della nave in un porto.

Copia del documento viene inviata agli istituti scientifici di cui al punto 6, terzo capoverso.

6. La Mauritania procede al computo dei canoni dovuti per l'anno civile trascorso, sulla base delle dichiarazioni di cattura di ciascuna nave comunitaria, nonché di altre informazioni in suo possesso.

Il suddetto computo viene comunicato entro il 31 marzo alla Commissione, la quale lo trasmette, entro il 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

Se gli armatori contestano il computo presentato dalla Mauritania, essi possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Istituto portoghese per la ricerca marittima (IPIMAR); in seguito essi si consultano con le autorità della Mauritania per stabilire il computo definitivo entro il 15 maggio dell'anno in corso. Se a tale data gli armatori non hanno mosso rilievi, il computo effettuato dalla Mauritania si considera definitivo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il computo definitivo per la loro flotta.

Gli armatori versano ai servizi della Mauritania responsabili per la pesca, non oltre il 31 maggio dello stesso anno, ogni eventuale importo supplementare dovuto in più dell'anticipo.

Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all'importo dell'anticipo di cui al punto 4, l'armatore non può recuperare la differenza.

7. In deroga alle disposizioni del capitolo I dell'allegato II, le navi sono tenute, nelle tre ore successive ad ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, di preferenza per fax o altrimenti via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

La sorveglianza comunica il numero di fax e la frequenza radio.

Le autorità della Mauritania e gli armatori conservano copia dei messaggi fax o delle registrazioni radio finché entrambe le parti abbiano approvato il computo definitivo dei canoni di cui al punto 6.

8. In deroga alle disposizioni del capitolo VIII del presente allegato, le tonniere con reti da circuizione imbarcano, possibilmente, almeno un marittimo mauritano per nave, mentre le tonniere con lenze a canna devono obbligatoriamente imbarcare tre marittimi mauritani per nave, compresi gli ufficiali, gli allievi ufficiali e l'osservatore scientifico, per tutta la durata effettiva della bordata.

9. In deroga alle disposizioni del capitolo V, punto 1 dell'allegato II, le tonniere con reti da circuizione possono imbarcare, su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori, un osservatore scientifico per nave durante un periodo convenuto.

CAPITOLO XV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI CONGELATRICI PER IL TRAINO PELAGICO

1. Ciascuna nave deve recare a bordo la propria licenza di pesca. Se, per motivi pratici, la licenza originale non ha potuto essere inoltrata alla nave, sarà ammessa la detenzione a bordo di una copia o di un facsimile.

2. In deroga alle disposizioni del capitolo IX del presente allegato, l'ispezione preventiva della nave ha luogo in Europa. L'armatore si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno per due persone designate dal ministero a svolgere tale ispezione.

3. Il canone, inclusivo di tutti gli oneri fiscali nazionali e locali, e il massimale di cattura per tipo d'imbarcazione sono indicati nelle schede tecniche del protocollo.

L'armatore è tenuto a versare al Tesoro della Mauritania 19 EUR per ogni tonnellata di pescato eccedente il massimale corrispondente al tipo d'imbarcazione di cui trattasi. Il computo delle catture viene determinato di comune accordo entro il mese successivo alla fine di ogni anno.

I canoni e gli eventuali supplementi sono versati al Tesoro della Mauritania su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania.

4. In deroga alle disposizioni del capitolo I dell'allegato II, ad ogni entrata e uscita dalla zona di pesca della Mauritania, le navi comunicano alla sorveglianza la data, l'ora e la posizione, con un anticipo di 12 ore per le entrate e di 24 ore per le uscite.

5. In deroga alle disposizioni del capitolo VIII del presente allegato, per i primi tre anni di applicazione del protocollo i marittimi mauritani imbarcati sulle navi comunitarie devono essere almeno:

- 5, tra cui un osservatore scientifico, a bordo delle navi il cui equipaggio totale è inferiore o pari a 30 persone,

- 6, tra cui un osservatore scientifico, a bordo delle navi il cui equipaggio totale è superiore a 30 persone.

Per gli ultimi due anni di applicazione del protocollo, queste cifre saranno maggiorate di uno.

6. Gli armatori provvedono, a loro spese, all'imbarco e allo sbarco dei marittimi e degli osservatori scientifici mauritani.

7. Ogni anno nelle acque territoriali della Mauritania saranno effettuati almeno quindici trasbordi, secondo la procedura descritta nel capitolo III dell'allegato II.

8. In caso di contravvenzione constatata nel corso di un controllo, il comandante è tenuto a firmare il verbale e, in deroga alle disposizioni del capitolo VII, punto 2 dell'allegato II, la nave può continuare le operazioni di pesca. L'armatore si mette immediatamente in contatto con il ministero per cercare una soluzione. Se la questione non viene risolta entro 72 ore, l'armatore dovrà costituire una cauzione bancaria a copertura dell'eventuale ammenda.

Appendice I

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

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ALLEGATO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DELLE NAVI COMUNITARIE NELLA ZONA DI PESCA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

Capitolo I

ENTRATE ED USCITE DALLA ZONA DI PESCA DELLA MAURITANIA

1. Ad eccezione delle tonniere, delle navi con palangari derivanti e delle navi congelatrici per il traino pelagico, le navi comunitarie che operano nell'ambito del presente accordo sono tenute ad entrare e ad uscire dalla zona di pesca della Mauritania per uno dei due punti di passaggio seguenti, in presenza della sorveglianza:

- punto di passaggio nord, definito dalle coordinate: 20°40 N - 17°04 O

- punto di passaggio sud, definito dalle coordinate: 16°20 N - 16°40 O

2. Gli armatori comunicano alla sorveglianza le entrate e le uscite dei loro pescherecci dalla zona di pesca della Mauritania via telex, fax o per posta ai numeri (telex e fax) e all'indirizzo che figurano nell'appendice 1 del presente allegato.

Eventuali modifiche dei numeri di telefono e degli indirizzi sono comunicati alla delegazione con 15 giorni di anticipo.

3. Le comunicazioni di cui al precedente punto 2 sono effettuate nel seguente modo:

a) entrate

Le entrate debbono essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo, assieme alle seguenti informazioni:

- posizione della nave al momento della comunicazione,

- punto di passaggio all'entrata,

- giorno, data e ora di passaggio in tale punto;

- per le navi che hanno precedentemente indicato di essere in possesso di una licenza di pesca per un'altra zona di pesca della sottoregione, le catture di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione. In tal caso, la sorveglianza dovrà avere accesso al giornale di pesca relativo a quest'altra zona e la durata del controllo potrà essere superiore a quanto previsto al punto 5 del presente capitolo.

b) uscite

Le uscite debbono essere comunicate con almeno 48 ore di anticipo per il punto di passaggio nord e con almeno 72 ore di anticipo per il punto di passaggio sud, assieme alle seguente informazioni:

- posizione della nave al momento della comunicazione,

- punto di passaggio all'uscita,

- giorno, data e ora di passaggio in questo punto,

- catture, ripartite per specie, presenti a bordo al momento della comunicazione.

4. Prima di ogni entrata o di ogni uscita le navi si sintonizzano sulla frequenza della sorveglianza almeno 6 ore prima dell'ora prevista nella comunicazione.

5. Le operazioni di controllo non dovrebbero normalmente durare più di un'ora per le entrate e più di tre ore per le uscite.

6. In caso di ritardo o di assenza della sorveglianza le navi possono, una volta trascorso il periodo di cui al precedente punto 5, proseguire la loro rotta.

In caso di ritardo o di assenza delle navi la sorveglianza può, trascorso il periodo di cui al precedente punto 5, considerare come non avvenuta la comunicazione di entrata o di uscita.

7. In caso di forte affluenza in entrata o in uscita, le operazioni di controllo vengono accelerate.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 - 6 comporta le seguenti sanzioni:

a) la prima volta:

- la nave viene fatta cambiare di rotta,

- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,

- la nave deve pagare un'ammenda pari all'importo minimo della forcella prevista dalla normativa mauritana;

b) la seconda volta:

- la nave viene fatta cambiare di rotta,

- il carico è sbarcato e viene confiscato dal Tesoro,

- la nave deve pagare un'ammenda conforme alla normativa mauritana,

- la licenza viene annullata per il restante periodo di validità;

c) la terza volta:

- la nave viene fatta cambiare di rotta,

- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,

- la licenza è ritirata definitivamente,

- al comandante e alla nave viene interdetta qualsiasi attività in Mauritania.

Capitolo II

PASSAGGIO INOFFENSIVO

Quando esercitano il loro diritto di passaggio inoffensivo e di navigazione nella zona di pesca della Mauritania, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle legislazioni nazionali e internazionali in materia, le navi comunitarie debbono tenere correttamente fissati a bordo tutti i loro attrezzi di pesca, in modo tale che essi non siano immediatamente utilizzabili.

Capitolo III

TRASBORDI

1. I trasbordi delle catture delle navi comunitarie avvengono nella rada dei porti mauritani.

2. Le navi comunitarie che desiderano effettuare un trasbordo delle catture sono soggette alla procedura prevista ai successivi punti 3 e 4.

3. Gli armatori di tali navi comunicano alla sorveglianza, con almeno 24 ore di anticipo e utilizzando i mezzi di comunicazione previsti al punto 2 del capitolo I del presente allegato, le seguenti informazioni:

- il nome delle navi che effettuano il trasbordo,

- il nome del cargo vettore,

- per specie, il peso da trasbordare,

- il giorno, la data e l'ora del trasbordo.

4. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca della Mauritania. Le navi debbono pertanto consegnare alla sorveglianza gli originali dei giornali di pesca e dell'allegato al giornale di pesca e comunicare la propria intenzione di continuare le attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca della Mauritania.

5. Le operazioni di trasbordo delle catture non previste ai precedenti punti 1-4 sono vietate nella zona di pesca della Mauritania. Chi contravviene a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.

Capitolo IV

ISPEZIONE E CONTROLLO

1. I comandanti delle navi della Comunità consentono e agevolano l'imbarco e il lavoro dei funzionari mauritani incaricati di ispezionare e di controllare le attività di pesca.

La presenza a bordo di questi funzionari non deve oltrepassare i tempi necessari per l'espletamento del loro compito.

Al termine di ogni ispezione e controllo al comandante della nave viene rilasciato un attestato.

2. La Comunità s'impegna a mantenere il programma specifico di controllo nei porti comunitari. Rapporti sintetici sui controlli effettuati vengono trasmessi periodicamente al ministero.

Capitolo V

OSSERVATORI SCIENTIFICI MAURITANI A BORDO DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

È introdotto un sistema di osservazione a bordo delle navi della Comunità.

1. Le navi comunitarie in possesso di una licenza nella zona di pesca della Mauritania, escluse le tonniere con reti da circuizione, imbarcano a bordo un osservatore scientifico mauritano. Non può essere mai imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta e per singola nave.

Il ministero comunica alla Commissione, con frequenza trimestrale e prima del rilascio delle licenze, l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore scientifico.

2. L'osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita del ministero la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determina nave. La richiesta viene formulata dal ministero al momento della comunicazione del Nome dell'osservatore scientifico designato per salire a bordo della nave in questione.

Anche nei casi in cui la bordata si concluda prima del previsto, l'osservatore scientifico può rimanere sulla nave per una nuova bordata.

3. Il ministero trasmette alla Commissione i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti richiesti, almeno sette giorni feriali prima della data prevista per il loro imbarco.

4. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici compresi gli stipendi, gli emolumenti e le indennità sono a carico del ministero. In caso di imbarco o di sbarco dell'osservatore scientifico in un porto straniero, le spese di viaggio e le indennità giornaliere sono a carico dell'armatore, sino al momento dell'arrivo dell'osservatore a bordo della nave o in un porto mauritano.

5. I comandanti delle navi designate per accogliere a bordo un osservatore scientifico adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare l'imbarco e lo sbarco dell'osservatore scientifico.

Le condizioni di soggiorno a bordo dell'osservatore scientifico sono identiche a quelle degli ufficiali della nave.

L'osservatore deve poter disporre di tutti gli strumenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per l'esercizio delle sue funzioni e i documenti che riguardano direttamente le attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l'allegato al giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave, nella misura necessaria per poter svolgere i propri compiti di osservazione.

6. L'imbarco o lo sbarco dell'osservatore scientifico avviene in generale nei porti mauritani all'inizio della prima bordata successiva alla trasmissione dell'elenco delle navi designate, trasmissione che deve essere effettuata a sua volta 20 giorni prima dell'inizio della bordata.

Entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla trasmissione dell'elenco gli armatori comunicano al ministero, utilizzando i mezzi di comunicazione di cui al capitolo I del presente allegato, le date e i porti previsti per l'imbarco dell'osservatore scientifico.

7. L'osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data proposta per l'imbarco. Qualora non si presenti alla data e all'ora previste per l'imbarco, la nave ha il diritto di lasciare il porto mauritano munita di un attestato di assenza dell'osservatore scientifico rilasciato dalla sorveglianza.

8. Gli armatori contribuiscono alle spese per gli osservatori scientifici con un importo di 3,5 EUR/tsl/trimestre per ogni nave. Questo importo viene versato al momento del pagamento dei canoni e in aggiunta a questi.

Per le navi adibite alla pesca pelagica gli armatori versano un contributo alle spese per gli osservatori scientifici di 350 EUR/mese/nave, indipendentemente dalla presenza a bordo degli stessi.

9. Il mancato rispetto, da parte dell'armatore, degli obblighi suddetti relativi all'osservatore scientifico comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino a quando l'armatore avrà adempiuto ai suoi obblighi.

10. L'osservatore scientifico deve essere in possesso di:

- una qualificazione professionale,

- un'adeguata esperienza in materia di pesca,

- una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente protocollo e della normativa mauritana in vigore.

11. L'osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi della Comunità che operano nella zona di pesca della Mauritania.

Egli redige un rapporto in materia. I suoi compiti sono in particolare i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,

- verificare la posizione delle navi impegnate nelle operazioni di pesca,

- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,

- prendere nota degli attrezzi da pesca e delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate,

- verificare i dati riportati nel giornale di pesca.

12. I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo.

13. L'osservatore scientifico:

- adotta tutte le disposizioni necessarie affinché il suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

- utilizza gli strumenti e le procedure di misurazione riconosciute per misurare le dimensioni di maglia delle reti utilizzate nell'ambito del presente protocollo,

- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.

14. Alla fine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l'osservatore scientifico redige un rapporto utilizzando il modello che figura nell'appendice 2 del presente allegato e lo firma in presenza del comandante che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni ritenute opportune apponendo poi la sua firma. Una copia del rapporto viene consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

15. Le autorità competenti che ricevono i rapporti degli osservatori scientifici sono tenute a verificarne quanto prima il contenuto e le conclusioni.

Qualora constatino che sono state commesse alcune infrazioni le autorità competenti adottano, conformemente alle legislazioni nazionali, le misure del caso, compreso l'avvio di azioni amministrative contro le persone fisiche o giuridiche responsabili. Le azioni promosse devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione oppure produrre effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

Se il porto di sbarco è situato in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, il primo informa lo Stato membro di bandiera delle misure adottate.

Capitolo VI

SISTEMA DI RECIPROCA OSSERVAZIONE DEI CONTROLLI A TERRA

Le due parti hanno deciso di creare un sistema di reciproca osservazione dei controlli a terra volto a migliorare l'efficacia dei controlli.

1. Obiettivi

Assistere ai controlli e alle ispezioni effettuate dai servizi nazionali di controllo per garantire il rispetto delle disposizioni del presente protocollo.

2. Statuto degli osservatori

Le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano il loro osservatore e ne comunicano il nome all'altra parte contraente.

L'osservatore deve possedere:

- una qualificazione professionale,

- un'esperienza adeguata in materia di pesca,

- una conoscenza approfondita delle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo.

Le ispezioni alle quali l'osservatore assiste vengono effettuate dai servizi nazionali di controllo ed egli non può, di propria iniziativa, esercitare i poteri d'ispezione conferiti ai funzionari nazionali.

Nell'accompagnare i funzionari nazionali l'osservatore ha accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell'ispezione.

3. Compiti degli osservatori

L'osservatore accompagna i servizi nazionali di controllo durate le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all'asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione in commercio.

L'osservatore redige e trasmette, ogni quattro mesi, alle autorità competenti un rapporto sui controlli ai quali ha assistito. Dette autorità fanno pervenire una copia del rapporto all'altra parte contraente.

4. Attuazione

L'autorità di controllo di una parte contraente comunica per iscritto all'altra parte contraente, caso per caso e con un preavviso di dieci giorni, le missioni d'ispezione che ha deciso di effettuare nel proprio porto.

L'altra parte contraente comunica, con un preavviso di cinque giorni, la propria intenzione di inviare un osservatore.

La durata della missione dell'osservatore non dovrebbe superare i quindici giorni.

5. Riservatezza

L'osservatore rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e eventuali altri impianti, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso.

L'osservatore comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.

6. Localizzazione

Il presente programma si applica ai porti comunitari di sbarco e ai porti mauritani.

7. Finanziamento

Ciascuna parte contraente si accolla tutte le spese per il proprio osservatore, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.

Capitolo VII

PROCEDURA IN CASO DI FERMO E DI APPLICAZIONE DI SANZIONI

1. Trasmissione dell'informazione

Il ministero informa entro 48 ore la delegazione di qualsiasi fermo e di qualsiasi sanzione concernente una nave comunitaria a cui si sia proceduto nella zona di pesca della Mauritania e trasmette una breve relazione sulle circostanze e sui motivi all'origine del fermo.

2. Verbale di fermo

Il comandante della nave, dopo che l'autorità mauritana addetta alla sorveglianza avrà proceduto ad un verbale di accertamento, deve firmare il verbale suddetto.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

Egli deve condurre il suo peschereccio nel porto di Nouadhibou. In caso di infrazione lieve la sorveglianza può autorizzare la nave a continuare la sua attività di pesca.

3. Risoluzione del fermo

3.1. Conformemente al presente protocollo e alla legislazione mauritana, le infrazioni possono essere definite mediante procedura transattiva oppure in via giudiziaria.

3.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato all'interno di una forcella che comprende un minimo o un massimo previsti dalla legislazione mauritana.

3.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti ad un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dal ministero una cauzione bancaria in euro pari al controvalore del massimo dell'ammenda prevista all'interno della forcella definita dalla legislazione mauritana.

3.4. Detta cauzione non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa viene svincolata dal ministero non appena la controversia si risolva senza condanna. Anche in caso di condanna con un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, il restante saldo viene sbloccato dal ministero.

3.5. Si ottiene il rilascio della nave e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura transattiva oppure

- una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 3.3 è stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

Capitolo VIII

RIGETTI IN MARE

Le due parti esaminano i problemi dei rigetti in mare da parte delle navi da pesca e studiano le modalità e le possibilità di valorizzazione degli stessi.

Capitolo IX

LOTTA ALLA PESCA ILLEGALE

Per prevenire e combattere le attività di pesca illegali nella zona di pesca della Mauritania che nuocciono alla politica di gestione delle risorse ittiche, le due parti hanno stabilito di effettuare regolarmente scambi d'informazioni su queste attività.

Oltre alle misure che le due parti applicano in base alle rispettive normative, esse si consultano su eventuali iniziative supplementari da adottare separatamente o congiuntamente. A tal fine esse rafforzano la cooperazione, in particolare nel campo della lotta alle attività di pesca illegali.

Appendice 1

ACCORDO IN MATERIA DI PESCA MAURITANIA -

COMUNITÀ EUROPEA AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

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