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Document 22000D1214(14)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    GU L 315 del 14.12.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/84(2)/oj

    22000D1214(14)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14/12/2000 pag. 0030 - 0031


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 84/2000

    del 2 ottobre 2000

    che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 37/2000 del Comitato misto SEE del 31 marzo 2000(1).

    (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere una rete per la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2)].

    (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2000,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 16 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

    1) Alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

    "- 398 D 2119: Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1)."

    2) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi tre trattini del paragrafo 1 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1o gennaio 1997, al programma di cui al quinto trattino a decorrere dal 1o gennaio 1998 e ai programmi di cui al sesto, al settimo, all'ottavo e al nono trattino a decorrere dal 1o gennaio 2000."

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3).

    Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    G. S. Gunnarsson

    (1) GU L 141 del 15.6. 2000, pag. 65.

    (2) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

    (3) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

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