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Document 22000A0111(02)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

GU L 6 del 11.1.2000, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/16/oj

Related Council decision

22000A0111(02)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/2000 pag. 0040 - 0045


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese

LA COMUNITÀ EUROPEA in seguito denominata "la Comunità",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall'altra,

in seguito denominati "le parti",

VISTO l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese stipulato nel 1985,

CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo economico e sociale delle parti;

CONSIDERATA la cooperazione scientifica e tecnologica in atto tra la Comunità e la Cina;

CONSIDERATO che la Comunità europea e la Cina stanno conducendo ricerche e attività tecnologiche, incluse attività di dimostrazione, in alcuni settori di interesse comune e che le parti possono trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo a condizione di reciprocità;

DESIDERANDO stabilire una base formale per la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che consenta di ampliare e rafforzare le attività di cooperazione in settori di interesse comune e di promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale;

CONSIDERATO che il presente accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si colloca nel contesto della cooperazione globale tra la Cina e la Comunità,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Le parti promuovono, sviluppano e agevolano attività di cooperazione in settori d'interesse comune in cui conducono attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "attività di cooperazione", qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca congiunta;

b) "informazioni", dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto di ricerche congiunte e qualsiasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione, incluse, se del caso, le parti stesse;

c) "proprietà intellettuale", la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d) "ricerca congiunta", ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione attuata con o senza il finanziamento di una delle parti o di entrambe, che comporti la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che della Cina e che sia designata per iscritto come ricerca congiunta dalle parti o da agenzie e organismi scientifici e tecnologici delle parti, che attuino programmi di ricerca scientifica. Se il finanziamento è erogato da una sola parte, la designazione spetta alla parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto;

e) "partecipante" o "organismo di ricerca", qualsiasi persona fisica o giuridica, istituto di ricerca o qualunque altro soggetto giuridico o impresa avente sede nella Comunità o in Cina, che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo 3

Principi

Le attività di cooperazione sono svolte sulla base dei principi seguenti:

a) il vantaggio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

b) l'accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese dalle parti;

c) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d) una tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Settori di cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente accordo può avere per oggetto tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in seguito denominate "RST", comprese nella prima azione del programma quadro e descritte all'articolo 130 G del trattato che istituisce la Comunità europea nonché tutte le attività di RST analoghe intraprese in Cina nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione della Cina, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 5

Modalità delle attività di cooperazione

a) Nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle politiche applicabili, le parti favoriscono nella massima misura possibile l'adesione di partecipanti alle attività di cooperazione ai sensi del presente accordo, con l'obiettivo di offrire opportunità comparabili di partecipazione alle rispettive attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

b) Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

- partecipazione di organismi di ricerca cinesi a progetti di RST previsti dalla prima azione del programma quadro e reciproca partecipazione di organismi di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti cinesi intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna delle parti;

- collaborazione in progetti di RST già in atto in conformità delle procedure previste dai programmi di RST delle parti;

- visite e scambi di personale scientifico e personale tecnico;

- organizzazione in comune di seminari, conferenze, simposi e workshop e partecipazione di esperti a tali attività;

- azioni concertate;

- scambi o condivisione di attrezzature e materiali;

- scambi di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi rilevanti ai fini della cooperazione ai sensi del presente accordo;

- qualsiasi altra modalità raccomandata dal comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

I progetti congiunti di RST sono attuati dopo che i partecipanti hanno elaborato un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell'allegato al presente accordo.

Articolo 6

Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

a) Il coordinamento e la promozione delle attività di cooperazione ai sensi del presente accordo sono di competenza del Ministero della scienza e della tecnologia, per conto della Cina, e dei servizi della Commissione delle Comunità europee in veste di organi esecutivi delle parti, per conto della Comunità.

b) Gli organi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione nel campo della RST (in seguito denominato "comitato direttivo") a cui è affidata la gestione del presente accordo. Il comitato direttivo è formato da un numero pari di rappresentanti per ciascuna parte; esso adotta il proprio regolamento interno.

c) Il comitato direttivo svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1) promuove e controlla le varie attività di cooperazione menzionate all'articolo 4 nonché le attività eventualmente intraprese a titolo di cooperazione nel campo della RST ai fini dello sviluppo;

2) indica anno per anno, tra i possibili settori di cooperazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), primo trattino, quali sono i settori e i sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

3) propone ai sensi dell'articolo 5, lettera b), secondo trattino, ai ricercatori di entrambe le parti le collaborazioni nei progetti da loro attuati che possono essere reciprocamente vantaggiose e complementari;

4) formula raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, lettera b), settimo trattino;

5) consiglia alle parti metodi per valorizzare e rafforzare la cooperazione coerenti con i principi stabiliti dal presente accordo;

6) esamina l'efficienza e l'applicazione dell'accordo;

7) compila ogni anno una relazione destinata alle parti sullo stato della cooperazione intrapresa in virtù del presente accordo, sul livello raggiunto dalla stessa e sui suoi risultati. Tale relazione è inviata alla Commissione mista istituita dall'accordo di cooperazione commerciale ed economica del 1985 tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese.

d) Il comitato direttivo si riunisce normalmente una volta all'anno, preferibilmente prima della riunione della Commissione mista istituita dall'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese del 1985, nelle date concordate tra le parti. Le riunioni si tengono alternativamente nella Comunità e in Cina. Su richiesta di una delle parti, possono essere convocate riunioni straordinarie.

e) I costi del comitato direttivo e le spese effettuate a suo nome sono a carico della parte a cui i membri si riferiscono. I costi diversi dalle spese di viaggio e di soggiorno direttamente connessi con le riunioni del comitato direttivo sono a carico della parte ospitante.

Articolo 7

Finanziamento

a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi sufficienti e all'osservanza delle leggi, delle politiche e dei programmi applicabili nelle parti. I costi sostenuti dai partecipanti alle attività di cooperazione non possono comportare trasferimenti di fondi da una parte all'altra.

b) Qualora determinati programmi di cooperazione di una parte prevedano il finanziamento di partecipanti dell'altra parte, qualsiasi sovvenzione, contributo finanziario o di altro tipo erogato da una parte ai partecipanti dell'altra parte a favore di tali attività deve essere esentato da imposte, tasse e dazi doganali conformemente alla legge applicabile nel territorio di ciascuna parte.

Articolo 8

Circolazione del personale e delle apparecchiature

Ciascuna delle parti adotta le misure necessarie e si adopera, nel rispetto delle leggi vigenti nel territorio di ciascuna parte, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita dal territorio del personale, del materiale, delle informazioni e delle apparecchiature impiegati in attività di cooperazione individuate dalle parti in conformità del presente accordo.

Articolo 9

Divulgazione e utilizzazione di informazioni

Per quanto riguarda la titolarità, la divulgazione e l'uso di informazioni nonché la proprietà intellettuale sorta nel contesto della partecipazione a progetti comunitari di RST, gli organismi di ricerca aventi sede in Cina, che partecipano a progetti comunitari di RST, sono tenuti ad osservare le norme sulla diffusione dei risultati della ricerca derivanti da programmi specifici comunitari di RST e le disposizioni dell'allegato al presente accordo.

Per quanto riguarda la titolarità, la divulgazione e l'uso di informazioni nonché la proprietà intellettuale sorta nell'ambito della partecipazione ad attività di cooperazione, gli organismi di ricerca aventi sede nella Comunità, che partecipano a progetti cinesi di RST, hanno gli stessi diritti ed obblighi spettanti agli organismi di ricerca cinesi, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni dell'allegato al presente accordo.

L'allegato sulla proprietà intellettuale forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 10

Ambito d'applicazione territoriale

Il presente accordo si applica nei territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso indicate, e nel territorio della Repubblica popolare cinese, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio atmosferico, o in territori di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 11

Entrata in vigore, denuncia e composizione delle controversie

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo.

b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere prorogato su accordo delle parti (proroga tacita) dopo una valutazione effettuata nel penultimo anno di ogni quinquennio.

c) L'accordo può essere consensualmente modificato dalle parti. Le modificazioni entrano in vigore alla data in cui entrambe le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la modificazione dell'accordo.

d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di sei mesi. La cessazione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità e la durata dei contratti stipulati nel suo contesto, nonché i diritti e gli obblighi attribuiti a norma dell'allegato.

e) Qualsiasi questione o controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sarà composta consensualmente tra le parti.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999, in duplice copia, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il Consiglio dell'Unione europea

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Per il Governo della Repubblica popolare cinese

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ALLEGATO

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù del presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Applicabilità

Il presente allegato si applica alla ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo, salvo che sia diversamente convenuto tra le parti.

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti del presente allegato, la definizione di "proprietà intellettuale" è quella data dall'articolo 2, lettera c), dell'accordo.

2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti, degli interessi e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti provvede affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte e i suoi cittadini che è disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.

3. Le parti si attengono inoltre ai seguenti principi che devono essere riportati nei contratti conclusi in base al presente accordo:

a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Ciascuna parte si impegna a notificare all'altra e/o ad assicurare che i propri partecipanti notifichino alle proprie controparti entro un termine ragionevole qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto del presente accordo e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto.

b) Sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti.

c) Trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti.

d) Protezione delle informazioni commerciali riservate.

4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione dei contratti specifici di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, ai quali deve essere allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato nell'osservanza della legislazione vigente in ciascuna delle parti, tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di applicazione, del trasferimento di dati, beni o servizi soggetti a controlli di esportazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale per quanto riguarda le ricerche condotte da ricercatori ospiti (cioè ricercatori che non provengono dalle parti né sono partecipanti).

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di regolare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la tutela e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le.procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù del presente accordo.

7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà il presente accordo, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base al presente accordo e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.

8. La cessazione o la denuncia dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore e letteratura scientifica

Ai diritti d'autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica la disciplina della convenzione di Berna (atto di Parigi 1971). II diritto d'autore può avere per oggetto soltanto espressioni e non idee, procedure, metodi operativi o concetti matematici in quanto tali. Le limitazioni o le deroghe ai diritti di esclusiva sono ammesse solo in casi speciali e non possono impedire il normale sfruttamento dell'opera né pregiudicare la posizione del titolare del diritto.

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione II, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca congiunta. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1) In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico di una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video o software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.

2) Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la più ampia diffusione possibile.

3) Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

IV. Invenzioni, scoperte ed altri ritrovati scientifici e tecnologici

Le invenzioni, le scoperte ed altri ritrovati scientifici e tecnologici creati nell'ambito di attività di cooperazione svolte direttamente dalle parti sono di proprietà delle parti stesse, salvo diverso accordo tra le parti.

V. Informazioni esclusive

A. Informazioni esclusive documentali

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le agenzie e i partecipanti di questa devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che esse intendono mantenere segrete con riferimento all'accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,

b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,

c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e i loro partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi dell'accordo devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi dell'accordo si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma dell'accordo possono essere rivelate dalla parte che le riceve a propri funzionari e dipendenti e ad altri dipartimenti ed agenzie che le fanno capo, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.

4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del punto 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesto ed ottenuto il consenso scritto per una più ampia divulgazione delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale consenso nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. Informazioni esclusive non documentali

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi dell'accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dal presente accordo per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

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