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Document 21997A1030(01)
Agreement for cooperation in the peaceful uses of nuclear energy between the European Atomic Energy Community (Euratom) and the Government of the Argentine Republic
Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica argentina
Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica argentina
GU L 296 del 30.10.1997, p. 32–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/738/oj
Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica argentina
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 30/10/1997 pag. 0032 - 0040
ACCORDO DI COOPERAZIONE sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo della Repubblica argentina (97/738/Euratom) LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM), in appresso denominata «la Comunità», da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, in appresso denominato «Argentina», dall'altra, in appresso denominati «Parte» o «Parti», a seconda dei casi, CONSIDERANDO che le Parti dell'accordo quadro di commercio e di cooperazione economica tra la Comunità economica europea e l'Argentina, firmato a Lussemburgo il 2 aprile 1990, si sono impegnate a favorire la cooperazione economica fra di esse, anche nel settore dell'energia; CONSIDERANDO che la cooperazione tra la Comunità e l'Argentina finalizzata all'uso pacifico dell'energia nucleare dovrebbe stimolare ulteriormente la cooperazione economica; CONSIDERANDO che le infrastrutture e le applicazioni nucleari pacifiche, in particolare l'energia nucleare e le attività connesse, rappresentano nella Comunità e in Argentina un settore industriale solido e competitivo; CONSIDERANDO che l'Argentina è Parte del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e del trattato che vieta le armi nucleari in America latina e nei Caraibi (trattato di Tlatelolco) e ha aderito agli orientamenti per i fornitori nucleari; che all'Argentina si applicano salvaguardie a norma dell'accordo quadripartito tra l'Argentina, la Repubblica federativa del Brasile, l'Agenzia brasiliano-argentina per la contabilità e il controllo dei materiali nucleari e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); CONSIDERANDO che tutti gli Stati membri della Comunità sono Parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e hanno aderito agli orientamenti per i fornitori nucleari; che alla Comunità si applicano salvaguardie a norma del capitolo VII del trattato Euratom e degli accordi di salvaguardia conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'AIEA; CONSIDERANDO che è opportuno definire un quadro giuridico onde promuovere la cooperazione per tutti i potenziali usi pacifici dell'energia nucleare, insistendo in particolare sulle attuali possibilità di mutuo vantaggio, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivi e principi Il presente accordo mira a rilanciare e sviluppare, a seconda dei casi, la cooperazione tra le Parti per l'uso pacifico dell'energia nucleare onde rafforzare le relazioni globali di cooperazione tra la Comunità e l'Argentina. La cooperazione si svolge in base ai seguenti principi: a) mutuo vantaggio e reciprocità; b) nel quadro delle leggi e normative vigenti, tutela effettiva della proprietà intellettuale e equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale in base agli allegati che sono parte integrante del presente accordo. Articolo 2 Settori di cooperazione 1. La cooperazione prevista dal presente accordo avviene nei limiti delle competenze di ciascuna Parte e comprende, in particolare, i seguenti settori; a) Ricerca sulla sicurezza dei reattori Rassegna e analisi delle questioni relative alla sicurezza, in particolare delle ripercussioni della sicurezza dei reattori sullo sviluppo dell'energia nucleare; individuazione delle tecniche adeguate per migliorare la sicurezza dei reattori tramite la ricerca e sviluppo e studi di valutazione sui reattori nucleari in funzione, sui nuovi tipi di reattori nucleari e sui cicli del combustibile. b) Gestione e smaltimento delle scorie nucleari Valutazione e ottimizzazione dello smaltimento geologico e aspetti scientifici della gestione delle scorie a tempo di decadimento più lungo. c) Protezione dalle radiazioni Ricerca, aspetti normativi, elaborazione di standard di sicurezza, formazione e istruzione; si presterà particolare attenzione agli effetti delle piccole dosi, alle esposizioni industriali e alla gestione del dopo-incidenti. d) Disattivazione degli impianti nucleari Strategie per disattivare e smantellare gli impianti nucleari, ivi compresi gli aspetti radiologici. e) Fusione termonucleare controllata Attività sperimentali e teoriche relative alla fisica del plasma e alla ricerca sulla fusione. f) Ricerca sulle applicazioni nucleari nei settori agricolo, medico e industriale g) Salvaguardie nucleari Sviluppo e valutazione delle tecniche di misurazione dei materiali nucleari e classificazione dei materiali di riferimento per le attività di salvaguardia, sviluppo dei sistemi di supervisione e controllo dei materiali nucleari e prevenzione del traffico illecito di materiali nucleari. h) Ricerca sull'interazione tra energia nucleare e ambiente Valutazione delle possibilità di ridurre la massimo l'impatto sull'ambiente. i) Altri settori di reciproco interesse concordati tra le Parti 2. La cooperazione di cui al presente articolo può avvenire sia tra le Parti che tra persone e imprese stabilite sui rispettivi territori delle Parti. Articolo 3 Modalità della cooperazione 1. La cooperazione si svolge in particolare tramite: - la partecipazione degli istituti di ricerca argentini ai progetti di ricerca svolti nel quadro dei pertinenti programmi di ricerca comunitari e, reciprocamente, la partecipazione degli istituti di ricerca della Comunità a progetti argentini in settori analoghi; per quanto riguarda la partecipazione argentina ai progetti di ricerca della Comunità si applicano le norme che disciplinano la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi di ricerca della Comunità stabilite nella decisione del Consiglio del 21 novembre 1994 riguardante le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (1) - scambi di informazioni tecniche attraverso, tra l'altro, relazioni, visite, seminari, incontri tecnici, ecc. - scambi di personale tra laboratori e/o organismi coinvolti dall'una e dall'altra parte, anche a fini di formazione - scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali - compartecipazione a studi e attività comuni. Per l'avvio di detti progetti di ricerca comuni è necessario che i partecipanti concludano un Piano comune di gestione tecnologica (PCGT) come indicato negli allegati. 2. Nella misura del necessario, le Parti concludono, attraverso le rispettive autorità competenti, accordi specifici, nel quadro e alle condizioni del presente accordo, per definire la portata, le modalità e le condizioni di attuazione delle specifiche attività di cooperazione avviate dalle Parti e/o dagli eventuali organismi cui le Parti affideranno le attività in questione. Detti accordi specifici possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, l'attribuzione delle responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla divulgazione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale. 3. Ai fini del presente accordo, le autorità competenti sono, per l'Argentina, la Commissione nazionale dell'energia atomica e l'Ente Nacional Regulador Nuclear e, per la Comunità, la Commissione europea o altre autorità notificate in qualsiasi momento dalla Parte interessata all'altra Parte. 4. I trasferimenti di materiali o di attrezzature nucleari nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 2 vengono effettuati nel rispetto degli impegni internazionali e multilaterali delle Parti e degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti non sono tenute a creare e mantenere meccanismi specifici per individuare i trasferimenti o gli altri movimenti di materiali o attrezzature nucleari. 5. Al fine di ottenere la massima sinergia, le Parti coordinano le loro attività contemplate dal presente accordo con le altre attività internazionali relative ai summenzionati settori di cooperazione cui esse partecipano. Articolo 4 Finanziamento 1. Le Parti rispettano gli obblighi del presente accordo nella misura in cui dispongono dei finanziamenti necessari. 2. Salvo diverso accordo tra le Parti, i costi derivanti dalla cooperazione sono a carico della Parte che li sostiene. Articolo 5 Disposizioni relative all'applicazione 1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 2. Ciascuna delle Parti si adopera, in base alle leggi e normative vigenti, per agevolare l'espletamento delle formalità relative alla circolazione delle persone e il trasferimento di materiali e attrezzature provenienti dall'altra Parte nel quadro del presente accordo o di accordi specifici conclusi dalle Parti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. 3. Gli indennizzi dei danni eventualmente provocati nel corso dell'esecuzione del presente accordo sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Articolo 6 Diritti di proprietà intellettuale Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni, la proprietà industriale e i diritti d'autore connessi alle attività di cooperazione previste dal presente accordo si applicano i suoi allegati. Articolo 7 Risoluzione delle controversie 1. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le Parti si adoperano per risolvere in via negoziale tutte le questioni inerenti al presente accordo. 2. Le eventuali controversie inerenti all'interpretazione del presente accordo, compresi gli allegati, che le Parti non riescono a risolvere in via negoziale vengono sottoposte, su richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri nominati a norma del presente articolo. 3. Ciascuna Parte designa un arbitro, che può avere la cittadinanza dell'Argentina o di uno Stato membro della Comunità. I due arbitri, a loro volta, ne eleggono un terzo, cittadino di un paese che non sia né l'Argentina né uno Stato membro della Comunità, che svolge le funzioni di presidente. Qualora una Parte non abbia designato un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, l'altra Parte può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro. Questa procedura si applica anche quando il terzo arbitro non sia stato designato dopo trenta giorni dalla designazione del secondo. 4. La maggioranza dei membri del tribunale costituisce un quorum. Tutte le decisioni devono essere adottate a maggioranza, mediante votazione, dai membri del tribunale. Le decisioni del tribunale, comprese quelle riguardanti l'insediamento e la costituzione dello stesso, la procedura, la giurisdizione e la suddivisione fra le Parti delle spese di arbitrato, sono vincolanti per entrambe le Parti che sono tenute ad applicarle. Articolo 8 Riunioni congiunte Le Parti si incontrano a intervalli regolari al fine di - esaminare e valutare l'andamento della cooperazione contemplata dal presente accordo e redigere relazioni periodiche al riguardo - decidere, di comune accordo, le specifiche attività da svolgere a norma del presente accordo, fatta salva la libertà delle Parti di adottare autonomamente le decisioni relative ai rispettivi programmi - consultarsi sulle questioni nucleari di comune interesse nonché su tutte le questioni importanti inerenti alla cooperazione prevista. Articolo 9 Disposizioni finali 1. Il presente accordo entra in vigore alla data specificata dalle Parti in uno scambio di note diplomatiche e rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni (2). 2. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che l'una o l'altra Parte non lo denunci o non chieda di rinegoziarlo non oltre sei mesi prima della data di scadenza. 3. In caso di denuncia o di rinegoziato, per quanto riguarda le attività di cooperazione effettivamente avviate prima della richiesta di denuncia o di rinegoziato, il presente accordo rimane in vigore nella forma precedente fino alla conclusione di dette attività e alla scadenza delle relative intese di attuazione, o, se precedente, per un anno civile dopo la scadenza dell'accordo nella sua forma precedente. 4. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6. Articolo 10 Lingue facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addì 11 giugno 1996, in duplice copia, in lingua spagnola, Per la Comunità europea dell'energia atomica Per il Governo della Repubblica argentina e a Bruxelles, addì 27 giugno 1997, in duplice copia, nelle lingue danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese, portoghese, finnico, svedese, gli undici testi facenti ugualmente fede. Per la Comunità europea dell'energia atomica >RIFERIMENTO A UN FILM> Per il Governo della Repubblica argentina >RIFERIMENTO A UN FILM> (1) GU L 306 del 30. 11. 1994, pag. 8. (2) Il presente accordo entra in vigore il 29 ottobre 1997. ALLEGATO I Orientamenti per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle ricerche comuni svolte nel quadro dell'accordo di cooperazione nel settore dell'energia nucleare I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Tutte le ricerche svolte nel quadro del presente accordo sono «ricerche comuni». Le Parti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica comuni (PGT) in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale (PI) che dovessero scaturire dalle ricerche comuni. Tali piani sono approvati dalle Parti prima di concludere specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i PGT si tiene conto degli obiettivi delle ricerche comuni, dei contributi relativi delle Parti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o per settore d'impiego, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dalle Parti. I piani comuni di gestione tecnologica definiscono inoltre diritti e doveri quanto alle ricerche effettuate dai ricercatori di ciascuna delle Parti operanti nel territorio della controparte in materia di PI. 2. Le informazioni o i diritti di PI creati nel corso delle ricerche comuni non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono assegnati, con l'approvazione delle Parti, in base ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, tali informazioni o diritti di PI sono di proprietà comune di tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale derivano tali informazioni o diritti di PI. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o diritti di PI, anche a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici. 3. Ciascuna delle Parti si assicura che la controparte e i relativi partecipanti possano ottenere i diritti di PI ad essi attribuiti in base ai principi qui definiti. 4. Pur rispettando le condizioni di concorrenza nei settori considerati dall'accordo, ciascuna delle Parti si adopera affinché i diritti acquisiti a norma del presente accordo siano esercitati in modo tale da incoraggiare: i) la diffusione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti messe a disposizione a norma dell'accordo ii) l'adozione e l'applicazione di standard internazionali. II. DIRITTI D'AUTORE Ai diritti d'autore appartenenti alle Parti o ai relativi partecipanti si accorda un trattamento conforme alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971). III. PROCEDURE RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Fatta salva la sezione IV e sempreché non sia altrimenti disposto dal PGT, le Parti o i partecipanti alle ricerche comuni dovranno pubblicare congiuntamente i risultati di queste ultime. Sulla base della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure. 1. Qualora una delle Parti o un organismo pubblico di tale Parte pubblichi riviste tecniche e scientifiche, articoli, saggi e libri, incluse videoregistrazioni e software, a seguito delle ricerche comuni svolte a norma del presente accordo, l'altra parte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori. 2. Le Parti prendono le opportune misure affinché le pubblicazioni a carattere scientifico che scaturiscono da ricerche comuni effettuate a norma del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti possano avere la massima diffusione possibile. 3. Su tutte le copie distribuite al pubblico di un'opera soggetta a diritti d'autore redatta in base alla presente disposizione figurano i nomi dell'autore o degli autori dell'opera, a meno che uno o più autori non chiedano esplicitamente che il loro nome non venga citato. Tali opere recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle Parti. IV. INFORMAZIONI RISERVATE A. Informazioni documentarie a carattere riservato 1. Ciascuna delle Parti, o eventualmente i partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desidera rimangano riservato in relazione all'accordo. A tal fine, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri: - la segretezza delle informazioni, nel senso che il complesso di tali informazioni o la specifica configurazione dei loro elementi non sono generalmente conosciuti dagli esperti del settore, né ad essi facilmente accessibili con mezzi legittimi - il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni, derivante dalla loro segretezza - la precedente protezione delle informazioni, nel senso che esse sono state soggette a misure ragionevoli, date le circostanze, da parte del loro legittimo detentore, per mantenerne la segretezza. Le Parti ed i partecipanti possono concordare in alcuni casi, se non disposto altrimenti, che non vengano diffuse, parzialmente o integralmente, le informazioni fornite, scambiate o create durante ricerche comuni effettuate a norma dell'accordo. 2. Ogni Parte deve garantire che le informazioni riservate comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra Parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Questa regola si applica anche alla riproduzione, totale o parziale. Una Parte che riceve informazioni riservate a norma dell'accordo rispetterà la loro natura di segretezza. Queste limitazioni cesseranno automaticamente di avere effetto quando il proprietario diffonderà presso gli esperti del settore le informazioni in questione. 3. Le informazioni riservate ricevute a norma del presente accordo possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio che hanno bisogno di conoscere dette informazioni per le specifiche finalità delle ricerche comuni in corso, sempreché la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di un'intesa di riservatezza e ne sia facilmente riconoscibile il carattere riservato, secondo le modalità sopra indicate. 4. La Parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite a norma dell'accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3, previo consenso scritto della Parte che ha fornito tali informazioni. Le Parti cooperano all'elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. B. Informazioni non documentarie riservate Le Parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentarie riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro dell'accordo, così come alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati per le informazioni documentarie nel presente accordo, sempre che tuttavia il destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia consapevole del loro carattere riservato nel momento in cui ne viene a conoscenza. C. Controllo Ciascuna delle Parti si adopera per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro del presente accordo siano soggette ai controlli ivi previsti. Qualora una delle parti ritenga di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni dei paragrafi A e B sulla riservatezza ne informa immediatamente l'altra parte. Le Parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata. ALLEGATO II DEFINIZIONI 1. «PROPRIETÀ INTELLETTUALE»: ha il significato di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967). 2. «PARTECIPANTE»: qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le Parti, che partecipa a un progetto a norma del presente accordo. 3. «RICERCHE COMUNI»: ricerche svolte e/o finanziate con il contributo congiunto delle Parti ed eventualmente con la collaborazione di partecipanti di entrambe le Parti. 4. «INFORMAZIONI»: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalle ricerche comuni e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle Parti e/o dai partecipanti impegnati nelle ricerche comuni, da fornire o scambiare nel quadro dell'accordo o delle ricerche effettuate a norma dell'accordo stesso. ALLEGATO III CARATTERISTICHE INDICATIVE DEI PIANI DI GESTIONE TECNOLOGICA (PGT) Il PGT è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra di loro sull'esecuzione della ricerca comune e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione ai diritti di proprietà intellettuale, detti piani riguardano fra l'altro: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. I piani, inoltre, forniscono informazioni di carattere generale e specifico nonché indicazioni sulle licenze accordate e sui risultati ottenuti.