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Document 21992A1030(01)
Framework Agreement for cooperation between the European Economic Community and the Republic of Paraguay - Exchange of Letters
Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay - Scambio di lettere
Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay - Scambio di lettere
GU L 313 del 30.10.1992, p. 72–81
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1992/509/oj
Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay - Scambio di lettere
Gazzetta ufficiale n. L 313 del 30/10/1992 pag. 0072 - 0081
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY, dall'altra, CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia che uniscono gli Stati membri della Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità », e la Repubblica del Paraguay, in appresso denominata « Paraguay »; RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo; TENENDO CONTO dei principi enunciati nella Dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 e nel Comunicato di Lussemburgo del 27 aprile 1991, elaborati in comune dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dai paesi del Gruppo di Rio; CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e i suoi Stati membri sono disposti a contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali incontrati dal Paraguay al momento del ripristino della democrazia; DATO CHE è nell'interesse di entrambe le parti instaurare vincoli contrattuali, al fine di sviluppare una cooperazione approfondita nei settori di importanza strategica per il progresso economico e sociale, nonché di intensificare e diversificare gli scambi commerciali ed incoraggiare i flussi di investimento; VISTI i nuovi orientamenti della Comunità in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina; CONSAPEVOLI di quanto sia importante far partecipare alla cooperazione le persone e le organizzazioni direttamente interessate, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano; CONSIDERANDO che il Paraguay ha avviato con l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay un vasto processo di integrazione regionale nel Cono Sud mediante il « mercato comune del Sud », in appresso denominato Mercosur, e che, per sostenere detto processo, la Comunità intende instaurare una cooperazione con ciascuno di questi paesi e con la nuova organizzazione regionale; TENENDO CONTO della loro attuale o futura appartenenza all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e della necessità di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero e senza ostacoli, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE: Joào de Deus PINHEIRO, Ministro degli affari esteri della Repubblica portoghese, presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee; Abel MATUTES, Membro della Commissione delle Comunità europee; LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY: Alexis FRUTOS VAESKEN, Ministro degli affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Basi democratiche della cooperazione Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e il Paraguay e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto del Paraguay. Articolo 2 Sostegno al processo di democratizzazione 1. Le parti contraenti giudicano fondamentale il sostegno che la Comunità può dare per consolidare il processo di democratizzazione in Paraguay. A tale riguardo, la Comunità ribadisce la sua volontà di contribuire, nei limiti delle sue competenze e possibilità, a rafforzare le istituzioni democratiche paraguaiane. 2. Le parti decidono altresì di favorire, mediante iniziative appropriate, il ritorno in Paraguay delle persone che hanno dovuto lasciare il paese per motivi politici. Articolo 3 Cooperazione economica 1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a: a) promuovere la diversificazione dell'economia paraguaiana; b) diversificare e rafforzare i legami economici tra le parti contraenti; c) contribuire allo sviluppo delle loro economie ed al miglioramento dei rispettivi livelli di vita; d) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati; e) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato occupazionale; f) incentivare la cooperazione industriale e commerciale, in particolare tra le piccole e medie imprese; g) sostenere l'inserimento del Paraguay nel Mercosur. 2. Le parti contraenti determineranno i settori della loro cooperazione economica e industriale, senza escluderne nessuno a priori e tenendo conto delle rispettive finalità, del reciproco interesse e delle rispettive competenze. In base a quanto precede, questa cooperazione avrà luogo nei seguenti settori: a) servizi, compresi servizi finanziari, turismo, trasporti e telecomunicazioni; b) proprietà intellettuale e industriale, norme e standard; c) gestione delle risorse naturali e, in particolare, conservazione e sfruttamento razionale delle risorse forestali, compreso il rimboschimento; d) tutela dell'ambiente; e) agricoltura; f) industria, sfruttamento delle risorse minerarie ed energia; g) questioni economiche e monetarie. 3. Le azioni previste comprenderanno: a) conferenze e seminari; b) missioni commerciali e industriali; c) missioni di esplorazione, di investimento e di promozione di joint ventures; d) visite e incontri di operatori economici; e) organizzazione di settimane commerciali e di fiere generali e settoriali; f) invio di esperti; g) studi specifici; h) servizi di consulenza e assistenza tecnica; i) cooperazione tra istituzioni finanziarie; j) la conclusione di convenzioni contro la doppia imposizione tra gli Stati membri della Comunità ed il Paraguay; k) scambi di informazioni pertinenti, in particolare l'accesso alle banche dati esistenti o da creare; l) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale. Articolo 4 Cooperazione nel settore agricolo 1. La Comunità e il Paraguay instaurano una cooperazione nel settore agricolo. A tale scopo esaminano con spirito di cooperazione e buona volontà: a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli; b) le misure a carattere sanitario, fitosanitario e ambientale e le loro conseguenze, affinché non siano di ostacolo agli scambi, pur tenendo conto delle relative legislazioni in materia. 2. La Comunità contribuisce alle iniziative prese dal Paraguay per diversificare le sue esportazioni di prodotti agricoli. Articolo 5 Cooperazione industriale 1. Le parti contraenti decidono di promuovere l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva del Paraguay nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate. Tali azioni potranno comprendere la creazione in comune di meccanismi e organismi adeguati. 2. Le parti contraenti decidono altresì di esaminare la possibilità di promuovere i progetti che potrebbero favorire l'integrazione armoniosa dell'industria paraguaiana nel Mercosur. Articolo 6 Cooperazione in materia di ambiente 1. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione in materia di tutela e di miglioramento ambientale onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, dall'erosione, dalla desertificazione e dal disboscamento, nonché dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Esse favoriranno inoltre la conservazione produttiva della flora e della fauna forestali e fluviali nonché la conservazione delle foreste tropicali e dei parchi nazionali. 2. A tale fine, le parti contraenti cercheranno di realizzare azioni nel settore ambientale volte soprattutto a: a) creare e potenziare strutture pubbliche e private di tutela ambientale; b) sviluppare e perfezionare le legislazioni, le norme e gli standard; c) favorire la ricerca, la formazione e l'informazione nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; d) eseguire studi e progetti e fornire assistenza tecnica; e) organizzare incontri, seminari, workshop, conferenze e visite di funzionari, esperti, tecnici, dirigenti d'azienda ed altre persone che operano nel settore dell'ambiente. Articolo 7 Investimenti Le parti contraenti decidono: a) di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi; b) di adoperarsi per creare un contesto più favorevole agli investimenti degli Stati membri della Comunità e del Paraguay, in particolare mediante accordi per la promozione e la tutela degli investimenti in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità. Articolo 8 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti contraenti decidono di sostenere la promozione e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche del Paraguay. A tale scopo, si favorirà e si promuoverà la massima cooperazione tra gli organismi e/o le imprese specializzati delle parti contraenti, associando in particolare i loro centri di ricerca al fine di risolvere in comune i problemi di reciproco interesse. 2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della cooperazione, senza escluderne nessuno a priori. Tra questi settori figureranno in particolare: a) il miglioramento delle capacità di ricerca; b) lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e di tecnologia; c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente; d) l'utilizzazione razionale delle risorse naturali, soprattutto forestali; e) l'integrazione e la cooperazione regionali per progetti scientifi o tencologici; f) la diffusione di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecnologiche. 3. Le parti contraenti faciliteranno ed incoraggeranno le iniziative destinate a realizzare gli obiettivi della loro cooperazione, e in particolare: a) l'esecuzione in comune di progetti di ricerca da parte di centri specializzati e di altre istituzioni competenti delle due parti; b) lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare attraverso seminari, workshop, congressi, ecc.; c) il sostegno al reinserimento in Paraguay di scienziati, tecnici ed esperti. Articolo 9 Trattamento della nazione più favorita Per le loro importazioni o esportazioni di merci, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Articolo 10 Importazione temporanea di merci Le parti contraenti si impegnano a prendere in considerazione l'esonero dai dazi e dalle imposte all'importazione temporanea nel loro territorio per le merci oggetto di convenzioni internazionali in materia e destinate ad essere riesportate. Articolo 11 Cooperazione commerciale 1. Le parti contraenti decidono di sviluppare e diversificare al più alto livello possibile gli scambi commerciali, tenendo conto delle situazioni economiche rispettive e concedendosi le massime agevolazioni. 2. Le parti contraenti decidono di studiare i metodi e i mezzi per eliminare gli ostacoli non tariffari e paratariffari e, tenendo conto dei lavori realizzati in seno alle organizzazioni internazionali, si impegnano ad attuare una politica volta a: a) concedersi reciprocamente le massime agevolazioni per le transazioni commerciali; b) cooperare, a livello bilaterale e multilaterale, per risolvere i problemi di interesse comune, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e industriale e alle denominazioni d'origine, nonché ai prodotti di base, ai prodotti semilavorati e ai prodotti finiti; c) agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, anche a livello di formazione professionale, lo snellimento delle procedure e l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali; d) tener conto degli interessi rispettivi in materia di accesso alle risorse, di trasformazione delle stesse e di accesso ai loro mercati per i prodotti delle parti contraenti; e) promuovere i contatti tra gli operatori economici in modo da diversificare ed aumentare le correnti di scambio; f) studiare, raccomandare e applicare misure di promozione commerciale tali da incentivare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni; g) tener conto, nella misura del possibile, del parere dell'altra parte contraente in merito ai provvedimenti che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi commerciali reciproci. Articolo 12 Cooperazione in materia di pubblica amministrazione 1. Le parti contraenti collaboreranno ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore della pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale, ristrutturando in particolare l'amministrazione centrale. 2. Per realizzare questi obiettivi, le parti contraenti promuoveranno, tra l'altro: - l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione per funzionari e impiegati di istituzioni e amministrazioni pubbliche; - il miglioramento delle attrezzature delle istituzioni e amministrazioni pubbliche. Articolo 13 Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura 1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione anche in materia di informazione e di comunicazione, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni. 2. Tale cooperazione mirerà, tra l'altro, a preservare i beni storici e culturali. Articolo 14 Formazione 1. Le azioni di cooperazione realizzate nell'ambito dell'accordo comprenderanno i necessari elementi di formazione. 2. Le azioni di formazione si rivolgeranno in via prioritaria ai formatori, docenti e dirigenti che svolgono già mansioni di responsabilità in imprese, amministrazioni, servizi pubblici ed altri organismi economici e sociali. 3. Le parti contraenti prenderanno anche in considerazione la possibilità di attuare programmi specifici di formazione al fine di rafforzare le istituzioni democratiche in Paraguay. Articolo 15 Cooperazione nel settore della pubblica sanità Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità, al fine di migliorare il tenore e le condizioni di vita, specialmente per le fasce più sfavorite della popolazione. A tale scopo, le parti si impegnano ad incentivare la ricerca comune, i trasferimenti di tecnologia, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare misure connesse: - alla gestione e amministrazione dei servizi competenti; - all'organizzazione di incontri scientifici e agli scambi di esperti; - all'attuazione di programmi di formazione professionale; - ai programmi e progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie e sociali in ambiente urbano e rurale. Articolo 16 Cooperazione in materia di lotta contro la droga 1. Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive legislazioni, a coordinare ed intensificare le loro iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, il traffico illecito e il consumo di droga. 2. La cooperazione comprenderà, tra l'altro: - progetti di formazione, istruzione, cura e disintossicazione dei tossicomani, compreso il loro reinserimento nella vita attiva e sociale; - programmi e progetti di ricerca; - misure che offrano opportunità economiche alternative; - scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro. 3. Potranno partecipare al finanziamento delle summenzionate iniziative le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, in collaborazione con il governo della Repubblica del Paraguay e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri. Articolo 17 Cooperazione in materia di turismo Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione turistica mediante azioni specifiche tra cui, in particolare: - gli scambi di funzionari ed esperti in materia di turismo, nonché di informazioni e statistiche turistiche, e il trasferimento tecnologico; - le attività volte a promuovere il flusso dei turisti e gli investimenti nel settore; - il sostegno alle azioni di formazione, in particolare per il funzionamento e la gestione degli alberghi; - la partecipazione comune a fiere ed esposizioni destinate ad incrementare i flussi turistici. Articolo 18 Cooperazione ed integrazione regionali 1. La cooperazione tra le parti contraenti potrà comprendere azioni realizzate nell'ambito di accordi di cooperazione o di integrazione con paesi terzi della stessa regione. 2. Senza escludere a priori nessun settore, si prenderanno in considerazione soprattutto le azioni riguardanti: a) la cooperazione ambientale a livello regionale; b) lo sviluppo del commercio interregionale; c) il potenziamento delle istituzioni regionali e il sostegno alla realizzazione di politiche e attività comuni; d) le comunicazioni regionali, soprattutto fluviali. Articolo 19 Cooperazione allo sviluppo 1. Al fine di consolidare e accelerare lo sviluppo economico e sociale del Paraguay, la Comunità concederà aiuti nel quadro dei suoi programmi a favore dei paesi in via di sviluppo. 2. Si attribuirà particolare importanza allo sviluppo rurale, compreso lo sviluppo rurale integrato, alle azioni comuni di formazione, alle attività volte a migliorare l'autosufficienza alimentare, l'occupazione, gli alloggi in ambiente urbano e rurale e a promuovere le organizzazioni di base. Articolo 20 Mezzi per realizzare la cooperazione Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti contraenti utilizzeranno, secondo le loro disponibilità e i rispettivi meccanismi, i mezzi adeguati, compresi quelli finanziari. Articolo 21 Commissione mista di cooperazione 1. È istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e del Paraguay. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e ad Asunción, a una data e secondo un ordine del giorno stabiliti di comune accordo. È possibile convocare riunioni straordinarie previo accordo di entrambe le parti. 2. La commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. A tal fine, i suoi compiti consistono, in particolare, nel: a) prevedere misure atte a sviluppare e a diversificare gli scambi, secondo le finalità del presente accordo; b) scambiare opinioni su qualsiasi questione di interesse comune relativa agli scambi e alla cooperazione, compresi i programmi futuri e i mezzi disponibili per la loro realizzazione; c) formulare raccomandazioni per favorire l'espansione degli scambi e l'intensificarsi della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle iniziative previste; d) formulare, in generale, raccomandazioni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. 3. La commissione mista può creare sottocommissioni specializzate e gruppi di lavoro per coadiuvarla nello svolgimento delle sue funzioni. Articolo 22 Altri accordi 1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri delle Comunità per intraprendere azioni bilaterali con il Paraguay nel quadro della cooperazione economica con questo paese e concludere, eventualmente, con esso nuovi accordi di cooperazione economica. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Paraguay. Articolo 23 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Paraguay. Articolo 24 Clausola evolutiva 1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a specifici settori o attività, conformemente alle rispettive legislazioni. 2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione. Articolo 25 Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza. Articolo 26 Allegati Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 27 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos. Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems. Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ôñåéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá äýï. Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two. Fait à Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-douze. Fatto a Bruxelles, addì tre febbraio millenovecentonovantadue. Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig. Feito em Bruxelas, em três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois. Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Rådet for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> Por el Gobierno de la República del Paraguay For regeringen for Republikken Paraguay Für die Regierung der Republik Paraguay Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò ÐáñáãïõÜçò For the Government of the Republic of Paraguay Pour le gouvernement de la république du Paraguay Per il governo della Repubblica del Paraguay Voor de Regering van de Republiek Paraguay Pelo Governo da República do Paraguai >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO I Scambio di lettere in materia di trasporti marittimi Lettera n. 1 Signor, In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali. Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. Voglia gradire, Signore, l'espressione della mia più profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signori, Mi pregio comunicar Loro di aver ricevuto la Loro lettera in data odierna così redatta: « In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali. Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista. » Mi pregio comunicar Loro che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Vogliano gradire, Signori, l'espressione della mia più profonda stima. Per il governo della Repubblica del Paraguay ALLEGATO II Dichiarazione unilaterale della Comunità sul sistema delle preferenze tariffarie generalizzate La Comunità conferma l'importanza da essa attribuita al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, istituito conformemente alla risoluzione n. 21 (II) della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo. Per consentire al Paraguay di sfruttare appieno il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate da essa instaurato a norma della suddetta risoluzione, la Comunità europea è disposta ad esaminare i suggerimenti di questo paese. Inoltre, la Comunità organizzerà seminari di informazione in Paraguay per far sì che gli amministratori e gli operatori economici di questo paese abbiano una maggiore conoscenza del sistema da essa instaurato.