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Document 02022D2435-20221213

    Consolidated text: Decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2435/2022-12-13

    02022D2435 — IT — 13.12.2022 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (UE) 2022/2435 DEL CONSIGLIO

    ►C1  del 5 dicembre 2022 ◄

    relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada

    (GU L 319 del 13.12.2022, pag. 5)


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 335, 29.12.2022, pag.  114 (2022/2435)




    ▼B

    DECISIONE (UE) 2022/2435 DEL CONSIGLIO

    ▼C1

    del 5 dicembre 2022

    ▼B

    relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada



    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell’Unione europea ( 1 ).

    Articolo 2

    1.  
    L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di tale periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
    2.  
    L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con l’Ucraina in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.
    3.  
    L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
    4.  
    La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13 dell’accordo.

    Articolo 4

    La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di osservatori, rappresenta l’Unione in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.



    ( 1 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4.

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