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Document 02015R0758-20180331

Consolidated text: Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/2018-03-31

02015R0758 — IT — 31.03.2018 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(GU L 123 dell'19.5.2015, pag. 77)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/79 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2016

  L 12

44

17.1.2017




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti generali per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo e dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 quali definiti ai punti 1.1.1. e 1.2.1. della parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relative ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli.

Non si applica ai seguenti veicoli:

a) i veicoli prodotti in piccole serie omologati a norma degli articoli 22 e 23 della direttiva 2007/46/CE;

b) i veicoli omologati ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE;

c) i veicoli che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo adeguato di attivazione di eCall, secondo le disposizioni del paragrafo 2.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, per l'individuazione delle classi di veicoli delle categorie M1 e N1 che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato, in base a un'analisi che valuti i costi e i benefici, effettuata o commissionata dalla Commissione e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza e tecnici pertinenti.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 9 giugno 2016.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

1) «sistema eCall di bordo basato sul 112», un sistema di emergenza, composto di un equipaggiamento di bordo e dei mezzi per attivare, gestire e attuare la trasmissione eCall, attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e apre un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e uno PSAP per il servizio eCall;

2) «eCall», una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

3) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP», un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

4) «PSAP più idoneo», lo PSAP determinato previamente dalle autorità responsabili per coprire le chiamate d'emergenza da un dato luogo o per le chiamate d'emergenza di un certo tipo;

5) «PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo determinato previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;

6) «serie minima di dati» o «MSD» (Minimum Set of Data), le informazioni definite dalla norma EN 15722:2011 — «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Serie minima di dati (»MSD«) di eCall» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

7) «equipaggiamento di bordo», equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

8) «transazione eCall», l'apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di MSD da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l'apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;

9) «rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE ( 1 ) e 2002/22/CE ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio;

10) «sistema eCall supportato da servizi di terzi» o «TPS eCall», una chiamata di emergenza effettuata dal veicolo a un terzo prestatore di servizi sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi tramite le reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili;

11) «terzo prestatore di servizi», un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali come autorizzato a ricevere chiamate eCall e a trasmettere l'MSD allo PSAP per il servizio eCall;

12) «sistema eCall di bordo di servizi di terzi», o «sistema TPS eCall di bordo», un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente che invia, per mezzo delle reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili, un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi.

Articolo 4

Obblighi generali dei costruttori

I costruttori dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo basato sul 112 installato in modo permanente, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso regolamento.

Articolo 5

Obblighi specifici dei costruttori

1.  I costruttori garantiscono che tutti i nuovi tipi di veicoli e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti installati a bordo relativi al sistema eCall basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, siano fabbricati e omologati a norma del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

2.  I costruttori dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, sia inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza unico europeo 112.

I costruttori dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti garantiscono che il controllo di attivazione manuale del sistema eCall di bordo basato sul 112 sia progettato in modo tale da evitarne l'uso improprio.

3.  Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un sistema TPS eCall di bordo che fornisca un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il sistema TPS eCall di bordo è conforme allo standard EN 16102:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi»;

b) i costruttori garantiscono che solo un sistema è attivo in un determinato momento e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento del sistema TPS eCall di bordo;

c) il proprietario del veicolo ha il diritto di scegliere in ogni momento se usare il sistema di bordo eCall basato sul 112 o il sistema TPS eCall di bordo;

d) i costruttori includono informazioni in merito al diritto previsto alla lettera c) nel manuale di istruzioni.

4.  I costruttori garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo basati sul 112 siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS. I costruttori possono inoltre scegliere la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare.

5.  Soltanto i sistemi eCall di bordo basati sul 112 che possono essere sottoposti a prova, installati in modo permanente sul veicolo oppure omologati separatamente, sono accettati ai fini dell'omologazione CE.

6.  I costruttori dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall basata sul 112, gli occupanti del veicolo ne sono avvertiti.

7.  Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a un canone ragionevole non superiore a un importo nominale e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e per l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.

▼M1

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e sulle norme disponibili relative all'eCall, ove applicabili, tra cui:

a) EN 16072:2015 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — requisiti operativi per eCall paneuropeo»;

b) EN 16062:2015 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAR)»;

c) EN 16454:2015 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto»;

d) EN 15722:2015 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)»;

e) EN 16102:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi»;

f) eventuali altre norme europee relative ai sistemi eCall adottate in conformità alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) o dai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamenti UNECE) relativi ai sistemi eCall a cui l'Unione ha aderito.

▼B

I primi di tali atti delegati sono adottati entro il 9 giugno 2016.

9.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 per aggiornare le versioni delle norme di cui al paragrafo 8 quando viene adottata una nuova versione.

Articolo 6

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

1.  Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.

2.  I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono usati per il solo scopo di affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.

3.  I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono conservati solo per il periodo di tempo necessario ad affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma. Tali dati sono cancellati completamente non appena non sono più necessari per tale scopo.

4.  I costruttori garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sia tracciabile né oggetto di controllo costante.

5.  I costruttori garantiscono che i dati siano automaticamente e costantemente soppressi dalla memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112. È consentita la conservazione delle ultime tre posizioni del veicolo per quanto strettamente necessario a indicare la posizione attuale e la direzione di marcia al momento dell'evento.

6.  Tali dati non sono disponibili al di fuori del sistema eCall di bordo basato sul 112 ad alcuna entità prima dell'attivazione del sistema eCall.

7.  Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di fornire agli utilizzatori di eCall un livello di protezione della privacy adeguato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

8.  La MDS inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 contiene solo le informazioni minime di cui alla norma EN 15722:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)». Dal sistema eCall di bordo basato sul 112 non sono trasmessi altri dati. Tale MSD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale e permanente.

9.  I costruttori forniscono informazioni chiare e complete nel manuale di istruzioni del proprietario sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112. Le informazioni contengono:

a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento;

b) la precisazione del fatto che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è attivato in automatico;

c) le modalità di elaborazione dei dati eseguite dal sistema eCall di bordo basato sul 112;

d) le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che è limitata alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;

e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati;

f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo basato sul 112;

g) la precisazione del fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo;

h) le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati nonché il servizio di contatto responsabile del trattamento delle domande di accesso;

i) eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio TPS eCall e/o di altri servizi a valore aggiunto, che sono soggetti al consenso esplicito del proprietario e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi TPS eCall di bordo o altri servizi a valore aggiunto.

10.  Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 9 sono fornite nel manuale di istruzioni separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi TPS eCall, prima dell'utilizzo del sistema.

11.  I costruttori garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e qualunque altro sistema che fornisce TPS eCall o un servizio a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un sistema che fornisce TPS eCall o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un TPS eCall o un servizio a valore aggiunto non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 112.

12.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 per stabilire:

a) le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per l'applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per fare in modo che non vi sia scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi di terzi come previsto al paragrafo 11.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro 9 giugno 2016.

13.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

a) le modalità pratiche per verificare che non vi sia possibilità di tracciabilità e controllo ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6;

b) il modello per le informazioni da fornire all'utente di cui al paragrafo 9.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 9 giugno 2016.

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri

A decorrere dal 31 marzo 2018, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 solo ai nuovi tipi di veicoli, e ai nuovi tipi di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

Articolo 8

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 6, paragrafo 12, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 6, paragrafo 12, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e dell'articolo 6, paragrafo 12, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 e dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda:

a) i modelli della scheda informativa che deve essere fornita dai costruttori ai fini dell'omologazione;

b) i modelli della scheda di omologazione CE;

c) il modello o i modelli del marchio di omologazione CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 9 giugno 2016.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Sanzioni

1.  Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare ai costruttori in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

2.  I tipi di non conformità soggetti a una sanzione comprendono almeno:

a) il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo;

b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo, al rifiuto o al ritiro dell'omologazione;

d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

e) le azioni in violazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7.

Articolo 12

Relazioni e riesame

1.  Entro il 31 marzo 2021, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo basato sul 112, incluso il suo tasso di diffusione. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre categorie di veicoli, come gli autoveicoli pesanti, gli autobus di linea e gran turismo, i veicoli a motore a due ruote e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.

2.  A seguito di un'ampia consultazione con tutte le parti interessate e di uno studio che valuta i costi e i benefici, la Commissione valuta l'esigenza di requisiti per una piattaforma interoperabile, standardizzata, protetta e ad accesso libero. Ove appropriato e non oltre il 9 giugno 2017, la Commissione adotta un'iniziativa legislativa basata su tali requisiti.

Articolo 13

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 8 e 9, l'articolo 6, paragrafi 12 e 13, e gli articoli 8, 9, 10 e 12 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2015.

Gli articoli diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«12.8. sistema eCall

12.8.1. presenza sì/no (1)

12.8.2. descrizione tecnica o disegni del dispositivo: …»

;

2) all'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i punti seguenti:

«12.8. sistema eCall

12.8.1. presenza sì/no (1

;

3) all'allegato IV, la parte I è modificata come segue:

a) alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Atto normativo

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

X

 

 

X»;

 

 

 

 

 

 

b) l'appendice 1 è così modificata:

i) alla tabella 1 è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.»;

ii) alla tabella 2 è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.»;

c) l'appendice 2, sezione 4 «requisiti tecnici», è così modificata:

i) alla parte I è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria M1:



Voce

Riferimento all'atto normativo

Prescrizioni alternative

«72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»;

ii) alla parte II è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria N1:



Voce

Riferimento all'atto normativo

Prescrizioni alternative

«72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»;

4) l'allegato XI è così modificato:

a) nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

G

n.d.

n.d.»;

b) nell'appendice 2, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.»;

c) nell'appendice 3, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G»;

d) nell'appendice 4, alla tabella è aggiunta la voce seguente:



Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.».



( 1 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

( 2 ) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

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