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Document 32023R1676

Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

C/2023/4524

GU L 216 del 1.9.2023, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1676/oj

1.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 216/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1676 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 tali costi unitari e importi dei finanziamenti non collegati ai costi possono essere utilizzati anche per operazioni ammissibili nell'ambito del FSE+ e sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

(2)

I costi unitari per il rimborso agli Stati membri sono stati stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

(3)

Nella definizione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione si è attenuta ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare al principio relativo all'adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti intrapresi.

(4)

Tenuto conto degli sforzi supplementari richiesti per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi, inclusi i rifugiati e le persone in fuga dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno stabilire costi unitari specifici per le tipologie di operazioni pertinenti.

(5)

Semplificare l'attuazione di operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione dei dipendenti, della formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive, nonché nel settore dei servizi di consulenza connessi all'occupazione contribuirà inoltre alla positiva attuazione dell'Anno europeo delle competenze.

(6)

Riaffermando gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2) con il nuovo obiettivo principale dell'Unione per il 2030 in materia di povertà e inclusione sociale, è opportuno agevolare l'attuazione di operazioni che contribuiscano a ridurre il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale e creare incentivi a tal fine. È pertanto opportuno definire opzioni di costo semplificate e regimi di finanziamento non collegati ai costi per le operazioni che offrono servizi di assistenza domiciliare e sul territorio nonché per le operazioni che forniscono servizi residenziali e non residenziali alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora a breve o lungo termine.

(7)

Sussistono notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi relativi alle tipologie di operazioni in questione. In linea con il principio della sana gestione finanziaria, gli importi stabiliti dalla Commissione dovrebbero riflettere le specificità di ogni Stato membro.

(8)

Al fine di garantire che i costi unitari rimangano un indicatore appropriato dei costi effettivamente sostenuti e che gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi restino adeguati agli investimenti effettuati per tutto il periodo di programmazione, è stato previsto un opportuno metodo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Le condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione alle operazioni del FSE+ e del JTF sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi, comprese le tipologie di operazioni coperte e i risultati da conseguire o le condizioni da soddisfare, l'importo di tale rimborso e il metodo di adeguamento di tale importo sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Spese ammissibili

Gli importi calcolati sulla base del presente regolamento sono considerati spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

(2)  Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (europa.eu).


ALLEGATO

Condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4, e dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione, dei servizi di consulenza connessi all'occupazione, dei servizi di assistenza domiciliare e di assistenza diurna sul territorio e dei servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora

Gli importi e le condizioni definiti non si applicano ai programmi che hanno stabilito, per le tipologie di operazioni pertinenti, le proprie specifiche opzioni semplificate in materia di costi o finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo 94, paragrafo 3, e dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

1.   OPERAZIONI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE FORMALE CHE POSSONO ESSERE COPERTE DAL RIMBORSO SULLA BASE DEI COSTI UNITARI

1.1.   Tipologie di operazioni

Operazioni nel settore dell'istruzione formale (dall'educazione della prima infanzia al livello di istruzione terziaria, compresa l'istruzione professionale formale).

1.2.   Definizione dell'indicatore che attiva il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore: partecipanti a un anno accademico di istruzione formale.

Unità di misura dell'indicatore: numero di partecipanti con iscrizione verificata a un anno accademico di istruzione formale, distinti in base alla classificazione ISCED. Per «iscrizione verificata» si intende la verifica, da parte delle autorità nazionali, dell'iscrizione dello studente al corso di istruzione o di formazione formale due o tre volte durante l'anno accademico, secondo le abituali prassi e procedure vigenti negli Stati membri.

Classificazione internazionale standard dell'istruzione: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

1.3.   Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 1a e 1b che seguono coprono tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'istruzione formale, comprendenti le tasse di iscrizione, le tasse di frequenza e di partecipazione agli esami, i viaggi scolastici e il sevizio mensa.

Altre categorie di costi che potrebbero essere necessarie per l'attuazione dell'operazione, quali le indennità dei partecipanti, i costi di trasporto e di alloggio o altri tipi di sostegno fornito ai partecipanti, non sono coperte dal costo unitario e possono costituire costi ammissibili aggiuntivi conformemente al regolamento (UE) 2021/1060, ai regolamenti specifici relativi ai fondi e alle regole nazionali in materia di ammissibilità.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni nel settore dell'istruzione formale nel quadro dello stesso programma per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Gli importi si riferiscono alla partecipazione a tempo pieno per un anno accademico.

In caso di partecipazione parziale, l'importo è definito in misura proporzionale alla partecipazione dello studente. Nel caso in cui il corso sia di durata inferiore a un anno accademico, l'importo è definito in misura proporzionale alla durata del corso.

Per i corsi della durata di almeno un anno accademico completo, tali importi possono essere rimborsati allo Stato membro sulla base degli elementi seguenti: 50 % per il primo giustificativo di iscrizione durante l'anno accademico (generalmente all'inizio dell'anno accademico, conformemente alle norme e alle prassi nazionali), 30 % per il secondo giustificativo di iscrizione e 20 % per il terzo e ultimo giustificativo di iscrizione. Per gli Stati membri i cui sistemi nazionali prevedono la raccolta di tale informazione solo due volte l'anno, o per corsi di durata inferiore a un anno accademico completo, il rimborso ammonta al 50 % per il primo giustificativo di iscrizione e al 50 % per il secondo e ultimo giustificativo di iscrizione.

I corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati (1), incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 1b sono indicati valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 1a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 1a.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati in entrambe le tabelle 1a e 1b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni e prassi nazionali.

1.4.   Metodo di adeguamento

I costi unitari e i valori di cui alla tabella 1a possono essere adeguati automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro (Labour cost index, «LCI») per l'istruzione (2). L'indice di base utilizzato per stabilire i valori di cui alla tabella 1a è LCIEducation2021 (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1o gennaio dell'anno N+1.

L'adeguamento si basa sulla formula:

AdjustedSCO = BaseSCO x LCIEducation latest.

Gli importi indicati nella tabella 1b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 1a per il fattore 1,10.

Tabella 1a

Importi per partecipante all'istruzione formale (in EUR)

«N. d.» indica che non sono disponibili dati per lo Stato membro e il livello di istruzione interessati.

L'anno di riferimento della raccolta dati è il 2021 ad eccezione dei campi per FR e NL per i quali l'anno di riferimento è il 2019.


 

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Educazione della prima infanzia

ED0

5 614

N. d.

2 649

2 133

3 704

9 655

10 912

5 179

N. d.

4 121

10 618

5 963

3 145

2 627

Sviluppo educativo della prima infanzia

ED01

4 848

N. d.

N. d.

357

N. d.

13 279

15 775

N. d.

N. d.

4 132

18 275

N. d.

3 152

N. d.

Educazione prescolastica

ED02

5 793

7 243

2 649

2 771

3 704

8 288

8 012

N. d.

2 994

4 117

8 872

5 963

3 145

3 275

Istruzione primaria

ED1

10 777

8 577

1 858

7 635

3 871

7 981

11 103

5 402

3 734

4 566

8 305

5 768

3 233

5 537

Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

ED1_2

12 451

9 331

2 167

8 055

5 036

9 067

11 338

5 474

3 729

4 969

9 948

6 456

3 054

3 072

Istruzione secondaria inferiore

ED2

14 177

10 995

2 574

8 936

6 626

9 812

11 786

5 645

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

N. d.

Istruzione secondaria inferiore - generale

ED24

13 332

N. d.

2 359

8 936

6 635

9 812

11 770

5 627

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

N. d.

Istruzione secondaria inferiore - professionale

ED25

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

5 134

N. d.

16 126

5 773

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

3 301

N. d.

Istruzione secondaria superiore

ED3

13 111

11 124

2 033

9 844

5 773

9 895

9 831

4 060

3 229

6 400

7 867

9 583

3 306

3 359

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

ED3_4

12 791

11 124

2 030

9 844

5 664

8 769

9 831

4 234

2 665

6 400

7 867

9 522

3 411

3 359

Istruzione secondaria superiore - generale

ED34

10 760

10 812

1 835

8 888

4 926

10 599

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 421

3 225

N. d.

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)

ED34_44

11 933

10 812

1 835

8 888

4 709

1 099

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 403

3 225

N. d.

Istruzione secondaria superiore - professionale

ED35

14 711

11 365

2 232

14 624

6 108

9 236

9 895

5 678

4 280

8 471

7 990

9 890

3 401

3 408

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)

ED35_45

13 314

11 365

2 224

14 624

6 060

7 615

9 895

5 782

2 513

8 471

7 990

9 741

3 580

3 408

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED4

2 054

N. d.

354

N. d.

836

4 893

N. d.

6 276

333

N. d.

N. d.

6 688

4 242

N. d.

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED44

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

653

10 323

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

6 437

N. d.

N. d.

Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale

ED45

1 359

N. d.

354

N. d.

1 222

4 545

N. d.

6 276

333

N. d.

N. d.

6 748

4 242

N. d.

Istruzione terziaria di ciclo breve

ED5

14 857

10 474

N. d.

557

13 910

1 920

9 000

N. d.

N. d.

5 383

9 138

8 829

465

N. d.

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

ED5-8

15 483

9 376

2 627

2 900

4 784

6 806

9 173

3 790

1 144

4 029

8 590

6 739

2 828

3 929

Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)

ED6-8

15 596

9 338

2 627

3 178

4 756

6 817

9 195

3 790

1 144

3 665

8 590

6 105

2 926

3 353


 

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Educazione della prima infanzia

ED0

7 707

5 346

3 824

3 807

17 293

6 240

7 161

2 767

3 286

1 805

5 173

3 445

13 449

Sviluppo educativo della prima infanzia

ED01

N. d.

N. d.

N. d.

3 794

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

3 746

6 171

N. d.

17 407

Educazione prescolastica

ED02

5 526

5 346

3 384

3 809

17 293

6 240

7 161

2 767

3 449

1 724

4 731

3 445

12 033

Istruzione primaria

ED1

7 404

6 110

3 600

3 577

17 158

6 132

7 936

3 754

5 229

1 169

5 570

4 148

10 677

Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

ED1_2

7 507

6 282

3 621

3 563

17 931

7 502

9 053

3 753

5 801

1 770

6 000

3 919

10 642

Istruzione secondaria inferiore

ED2

7 788

6 552

3 664

3 553

19 256

10 281

10 712

3 749

6 782

2 543

7 006

3 713

10 564

Istruzione secondaria inferiore - generale

ED24

8 324

6 552

3 660

3 532

19 256

10 230

9 426

3 749

N. d.

2 543

7 006

3 640

10 564

Istruzione secondaria inferiore - professionale

ED25

N. d.

6 615

4 956

4 788

N. d.

16 143

14 131

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

6 970

N. d.

Istruzione secondaria superiore

ED3

7 964

6 654

4 369

3 839

18 676

9 626

8 193

3 236

6 113

2 414

4 839

4 262

11 012

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

ED3_4

8 532

6 654

4 420

4 003

18 435

9 626

8 193

3 130

6 113

2 232

4 839

4 311

10 823

Istruzione secondaria superiore - generale

ED34

8 496

5 946

3 935

3 495

16 939

10 104

8 997

2 848

N. d.

5 200

5 589

3 867

9 710

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)

ED34_44

8 496

N. d.

3 935

3 495

16 939

10 100

8 997

2 848

N. d.

5 200

5 589

3 867

9 689

Istruzione secondaria superiore - professionale

ED35

N. d.

N. d.

5 016

4 813

19 760

8 312

7 781

3 537

N. d.

320

4 489

4 455

13 189

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)

ED35_45

4 192

N. d.

5 053

4 826

19 344

8 312

7 781

3 320

N. d.

416

4 489

4 515

12 633

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED4

15 476

N. d.

5 314

4 843

2 769

9 569

5 360

1 793

N. d.

838

N. d.

546

6 657

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED44

4 192

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

9 569

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

8 894

Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale

ED45

15 476

N. d.

5 314

4 843

2 769

8 624

5 360

1 793

N. d.

838

N. d.

5 457

5 353

Istruzione terziaria di ciclo breve

ED5

N. d.

2 771

3 637

N. d.

4 734

11 289

7 099

5 684

2 471

N. d.

2 378

4 999

6 205

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

ED5-8

6 298

2 528

2 750

2 495

23 639

12 754

6 750

3 356

2 993

3 517

6 835

3 484

10 356

Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)

ED6-8

7 315

2 526

2 609

2 495

26 424

12 907

6 745

3 356

2 967

3 517

7 468

3 460

10 788


Tabella 1b

Importi per partecipante all'istruzione formale (in EUR) rivolta alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

«N. d.» indica che non sono disponibili dati per lo Stato membro e il livello di istruzione interessati.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Educazione della prima infanzia

ED0

6 175

N. d.

2 914

2 346

4 074

10 621

12 003

5 697

N. d.

4 533

11 680

6 559

3 459

2 890

Sviluppo educativo della prima infanzia

ED01

5 333

N. d.

N. d.

393

N. d.

14 607

17 352

N. d.

N. d.

4 545

20 103

N. d.

3 467

N. d.

Educazione prescolastica

ED02

6 372

7 967

2 914

3 048

4 276

9 116

8 814

N. d.

3 294

4 529

9 759

6 559

3 459

3 602

Istruzione primaria

ED1

11 854

9 435

2 044

8 398

4 259

8 779

12 213

5 942

4 108

5 023

9 135

6 345

3 556

6 091

Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

ED1_2

13 696

10 264

2 384

8 860

5 540

9 974

12 472

6 021

4 102

5 466

10 943

7 102

3 360

3 379

Istruzione secondaria inferiore

ED2

15 594

12 095

2 832

9 830

7 288

10 794

12 965

6 210

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

N. d.

Istruzione secondaria inferiore - generale

ED24

14 665

N. d.

2 595

9 830

7 298

10 794

12 947

6 189

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

N. d.

Istruzione secondaria inferiore - professionale

ED25

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

5 648

N. d.

17 739

6 350

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

3 631

N. d.

Istruzione secondaria superiore

ED3

14 422

12 237

2 237

10 829

6 350

10 884

10 814

4 466

3 551

7 040

8 653

10 541

3 636

3 694

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

ED3_4

14 070

12 237

2 233

10 829

6 230

9 646

10 814

4 658

2 931

7 040

8 653

10 474

3 752

3 694

Istruzione secondaria superiore - generale

ED34

11 836

11 893

2 019

9 776

5 419

11 659

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 363

3 547

N. d.

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)

ED34_44

13 126

11 893

2 019

9 776

5 180

1 209

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 343

3 547

N. d.

Istruzione secondaria superiore - professionale

ED35

16 182

12 501

2 455

16 086

6 719

10 159

10 885

6 246

4 708

9 318

8 789

10 879

3 741

3 748

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)

ED35_45

14 645

12 501

2 446

16 086

6 666

8 376

10 885

6 360

2 764

9 318

8 789

10 715

3 938

3 748

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED4

2 259

N. d.

389

N. d.

919

5 382

N. d.

6 904

366

N. d.

N. d.

7 357

4 666

N. d.

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED44

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

719

11 355

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

7 081

N. d.

N. d.

Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale

ED45

1 495

N. d.

389

N. d.

1 345

5 000

N. d.

6 904

366

N. d.

N. d.

7 423

4 666

N. d.

Istruzione terziaria di ciclo breve

ED5

16 342

11 521

N. d.

613

15 301

2 112

9 900

N. d.

N. d.

5 922

10 052

9 712

511

N. d.

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

ED5-8

17 031

10 314

2 890

3 190

5 263

7 487

10 090

4 169

1 258

4 431

9 449

7 413

3 111

4 321

Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)

ED6-8

17 155

10 272

2 890

3 496

5 231

7 498

10 114

4 169

1 258

4 031

9 449

6 716

3 218

3 688


 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Educazione della prima infanzia

ED0

8 477

5 881

4 207

4 188

19 022

6 864

7 877

3 044

3 615

1 986

5 691

3 790

14 794

Sviluppo educativo della prima infanzia

ED01

N. d.

N. d.

N. d.

4 173

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

4 121

6 788

N. d.

19 147

Educazione prescolastica

ED02

6 079

5 881

3 723

4 190

19 022

6 864

7 877

3 044

3 794

1 897

5 204

3 790

13 236

Istruzione primaria

ED1

8 144

6 721

3 960

3 935

18 874

6 746

8 730

4 129

5 752

1 285

6 127

4 562

11 745

Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)

ED1_2

8 257

6 910

3 983

3 919

19 724

8 252

9 958

4 128

6 381

1 947

6 600

4 311

11 706

Istruzione secondaria inferiore

ED2

8 566

7 207

4 031

3 909

21 182

11 309

11 783

4 124

7 461

2 797

7 707

4 085

11 620

Istruzione secondaria inferiore - generale

ED24

9 156

7 207

4 026

3 885

21 182

11 253

10 369

4 124

N. d.

2 797

7 707

4 004

11 620

Istruzione secondaria inferiore - professionale

ED25

N. d.

7 277

5 452

5 267

N. d.

17 758

15 544

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

7 667

N. d.

Istruzione secondaria superiore

ED3

8 760

7 319

4 806

4 223

20 543

10 589

9 012

3 559

6 725

2 655

5 323

4 688

12 114

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)

ED3_4

9 385

7 319

4 862

4 404

20 278

10 589

9 012

3 443

6 725

2 455

5 323

4 742

11 905

Istruzione secondaria superiore - generale

ED34

9 345

6 540

4 329

3 844

18 633

11 115

9 897

3 133

N. d.

5 720

6 148

4 254

10 681

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)

ED34_44

9 345

N. d.

4 329

3 844

18 633

11 110

9 897

3 133

N. d.

5 720

6 148

4 254

10 657

Istruzione secondaria superiore - professionale

ED35

N. d.

N. d.

5 517

5 295

21 736

9 143

8 559

3 891

N. d.

351

4 938

4 901

14 508

Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)

ED35_45

4 611

N. d.

5 558

5 309

21 279

9 143

8 559

3 652

N. d.

457

4 938

4 967

13 897

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED4

17 023

N. d.

5 845

5 327

3 046

10 526

5 896

1 972

N. d.

922

N. d.

601

7 323

Istruzione post-secondaria non terziaria

ED44

4 611

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

10 526

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

N. d.

9 783

Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale

ED45

17 023

N. d.

5 845

5 327

3 046

9 486

5 896

1 972

N. d.

922

N. d.

6 003

5 888

Istruzione terziaria di ciclo breve

ED5

N. d.

3 048

4 001

N. d.

5 207

12 417

7 809

6 253

2 718

N. d.

2 616

5 499

6 825

Istruzione terziaria (livelli 5-8)

ED5-8

6 928

2 781

3 025

2 744

26 003

14 030

7 425

3 691

3 292

3 868

7 518

3 833

11 392

Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)

ED6-8

8 047

2 779

2 870

2 744

29 067

14 197

7 420

3 691

3 263

3 868

8 214

3 806

11 866

2.   OPERAZIONI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DI PERSONE REGISTRATE COME DISOCCUPATE, IN CERCA DI LAVORO O INATTIVE.

2.1.   Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni riguardanti la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive. I corsi di formazione possono essere svolti principalmente in istituto o sul posto di lavoro, ma almeno una parte deve essere erogata in istituto.

Nel caso di formazione in istituto, i corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti. I corsi di formazione sul posto di lavoro devono avere luogo sempre in loco.

2.2.   Definizione dell'indicatore che attiva il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore: partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione.

Unità di misura dell'indicatore: numero di partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione.

Un corso di formazione è considerato «completato con successo» quando un documento ne attesta il completamento conformemente alle norme o alle prassi nazionali (ad esempio un certificato rilasciato dall'organismo che eroga la formazione o un documento equivalente ammissibile ai sensi delle norme o prassi nazionali).

La condizione relativa al completamento con successo di un corso di formazione non può considerarsi soddisfatta quando un partecipante completa con successo solo alcuni dei moduli previsti da un corso di formazione.

2.3.   Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 2a e 2b riportate di seguito coprono tutti i costi ammissibili direttamente connessi all'erogazione di corsi di formazione.

Altre categorie di costi che potrebbero essere necessarie per l'attuazione dell'operazione, quali le indennità dei partecipanti, il trasporto e l'alloggio o altri tipi di sostegno fornito ai partecipanti, non sono coperte dal costo unitario e possono costituire costi ammissibili aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, dei regolamenti specifici relativi ai fondi e delle regole nazionali in materia di ammissibilità.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive nel quadro dello stesso programma gestito dallo stesso ente per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati (3), incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 2b sono indicati valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 2a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 2a.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati nelle tabelle 2a e 2b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni, norme e prassi nazionali.

Per gli Stati membri elencati nella tabella 5:

gli importi di cui alle tabelle 2a e 2b sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale;

nel caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto.

2.4.   Metodo di adeguamento

Il costo unitario di cui alla tabella 2a può essere adeguato automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro per l'istruzione (4). L'indice di base utilizzato per stabilire i valori di cui alla tabella 2a è LCIEducation2021 (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1o gennaio dell'anno N+1.

L'adeguamento si basa sulla formula: AdjustedSCO = BaseSCO x LCIEducation latest.

I costi unitari indicati nella tabella 2b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 2a per il fattore 1,10.

Tabella 2a

Importi per la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive (in EUR)

L'anno di riferimento è il 2021 ad eccezione dei campi contrassegnati con un *, per i quali l'anno di riferimento è il 2019.


Stato membro

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

2 944

3 635

1 143

3 133

838

7 757

6 344

1 052

2 193

2 870

6 141

6 512 *

2 464

831

Stato membro

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

12 362

3 697

1 103

2 060

19 971

3 292

5 219 *

785

1 216

1 244

1 088

626

8 555

 


Tabella 2b

Importi per la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive (in EUR) rivolta alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, incluse le persone in fuga dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Stato membro

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

3 239

3 998

1 257

3 446

922

8 533

6 979

1 157

2 413

3 158

6 755

7 163 *

2 711

914

Stato membro

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

13 598

4 067

1 213

2 266

21 968

3 621

5 741 *

863

1 338

1 368

1 197

689

9 411

 

3.   OPERAZIONI RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DI FORMAZIONE A PERSONE OCCUPATE

3.1.   Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni che riguardano attività di formazione i cui obiettivi primari sono l'acquisizione di nuove competenze o lo sviluppo e il miglioramento di quelle esistenti e che sono state finanziate almeno in parte dalle imprese per i loro dipendenti aventi un contratto di lavoro. Sono esclusi i contratti per le attività di apprendistato o di formazione.

I corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.

3.2.   Definizione degli indicatori che attivano il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore:

1)

Tariffa oraria della formazione erogata a persone occupate.

2)

Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione.

Unità di misura dell'indicatore:

1)

Numero di ore completate di formazione erogata a persone occupate, per partecipante.

2)

Numero di ore di retribuzione versate a un dipendente impegnato in un corso di formazione.

Il numero di ore deve essere dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile in conformità delle prassi nazionali accettate di norma.

3.3.   Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 3a e 3b coprono tutti i costi dell'operazione, incluse le categorie seguenti:

tasse di partecipazione e pagamenti relativi ai corsi di formazione;

spese di viaggio e indennità dei partecipanti connesse ai corsi di formazione;

costi del lavoro dei formatori interni per i corsi di formazione (costi diretti e indiretti);

costi riguardanti il centro di formazione, le sale per la formazione e i materiali didattici.

Il tempo dedicato ai corsi di formazione si riferisce al tempo di lavoro retribuito (in ore) dedicato a tali corsi e copre solamente il tempo reale di formazione e le ore impiegate durante il tempo di lavoro retribuito.

Qualora la retribuzione del dipendente impegnato in un corso di formazione non sia un costo ammissibile, è rimborsato solo il costo unitario 1). Qualora la retribuzione del dipendente impegnato in un corso di formazione sia considerata un costo ammissibile, può essere rimborsato l'importo complessivo dei costi unitari 1) e 2).

Come definito nel CPR (regolamento recante disposizioni comuni), criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo dovrebbero essere stabiliti conformemente alle specifiche definizioni, norme e prassi nazionali.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate nel quadro dello stesso programma gestito dallo stesso ente per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati (5), incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 3b sono stabiliti valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 3a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 3a.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati nelle tabelle 3a e 3b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni e prassi nazionali.

Per gli Stati membri elencati nella tabella 5:

gli importi di cui alle tabelle 3a e 3b sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale;

nel caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto.

3.4.   Metodo di adeguamento

Il costo unitario di cui alla tabella 3a può essere adeguato automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro per l'istruzione (6) e l'indice del costo del lavoro per il sostegno amministrativo. Gli indici di base utilizzati per stabilire i valori di cui alla tabella 3a sono stati LCIEducation2021 e LCIAdminSupport2021 - (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1o gennaio dell'anno N+1.

1)

L'adeguamento della tariffa oraria per la formazione di persone occupate si basa sulla formula:

AdjustedSCO = BaseSCO x LCIEducation latest.

2)

L'adeguamento del salario orario di un dipendente durante la formazione si basa sulla formula:

AdjustedSCO = BaseSCO x LCIAdminSupport latest.

I costi unitari indicati nella tabella 3b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 3a per il fattore 1,10.

Tabella 3a

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)

L'anno di riferimento è il 2021 ad eccezione dei campi contrassegnati con un *, per i quali l'anno di riferimento è il 2019.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)

44,84

25,63

8,75

21,37

13,52

40,60

44,31

19,19

19,16

18,98

42,36

37,93 *

21,16

12,42

Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)

32,69

33,55

2,96

13,39

10,68

27,61

35,59

10,00

13,87

20,37

29,26

26,75 *

7,27

7,41

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)

36,23

27,90

10,60

10,88

31,31

23,06

34,73 *

14,52

10,34

0,45

24,27

15,41

67,97

 

Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)

32,77

25,30

10,12

5,34

26,88

8,83

23,91 *

6,75

12,39

4,49

9,75

18,49

36,47

 


Tabella 3b

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR) rivolta alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)

49,32

28,20

9,63

23,51

14,87

44,66

48,75

21,10

21,07

20,88

46,60

41,72 *

23,27

13,67

Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)

35,96

36,91

3,26

14,73

11,75

30,37

39,14

11,01

15,25

22,41

32,18

29,42 *

8,00

8,15

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)

39,85

30,70

11,66

11,96

34,44

25,36

38,20 *

15,97

11,38

0,49

26,70

16,95

74,77

 

Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)

36,04

27,83

11,13

5,87

29,57

9,72

26,30 *

7,42

13,62

4,94

10,73

20,34

40,12

 

4.   OPERAZIONI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE

4.1.   Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di consulenza connessi all'occupazione a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive. I servizi di consulenza connessi all'occupazione possono essere forniti in un contesto individuale o all'interno di un gruppo e comprendono tutti i servizi e le attività intraprese dai servizi pubblici per l'impiego nonché i servizi forniti da altri enti pubblici o da altri organismi tramite appalto finanziato con fondi pubblici, che facilitano l'integrazione nel mercato del lavoro di persone disoccupate e di altre persone in cerca di lavoro, o che aiutano i datori di lavoro a selezionare e assumere personale.

4.2.   Definizione degli indicatori che attivano il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore:

1)

Tariffa oraria per la prestazione di servizi di consulenza.

2)

Tariffa mensile per la prestazione di servizi di consulenza.

3)

Tariffa annuale per la prestazione di servizi di consulenza.

Unità di misura dell'indicatore:

Numero di ore di servizi di consulenza prestate a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive.

Numero di mesi di servizi di consulenza prestati a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive.

Numero di anni di servizi di consulenza prestati a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive.

Il numero di ore deve essere dimostrato tramite un sistema di gestione del tempo verificabile. Il numero di mesi deve essere dimostrato conformemente alle abituali prassi amministrative nazionali per questo tipo di registrazione o giustificazione delle ore lavorate.

Il costo unitario copre la prestazione di servizi di consulenza per 1 ora/mese/anno indipendentemente dal numero di persone che ricevono il servizio.

Se si applica la tariffa mensile o annuale in caso di prestazione a tempo parziale, l'importo è definito in misura proporzionale rispetto alla tariffa mensile o annuale.

Criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti in conformità delle specifiche definizioni, norme e prassi nazionali.

4.3.   Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 4a e 4b coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione (ossia i costi diretti del personale + una tariffa forfettaria del 40 % a copertura di tutti gli altri costi ammissibili), ad eccezione delle indennità versate ai partecipanti, che possono quindi costituire costi ammissibili aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, dei regolamenti specifici relativi ai fondi e delle norme nazionali in materia di ammissibilità.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di consulenza connessi all'occupazione nel quadro dello stesso programma gestito dallo stesso organismo per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati (7), incluse le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 4b sono indicati valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 4a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 4a.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati nelle tabelle 4a e 4b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni e prassi nazionali.

Per gli Stati membri elencati nella tabella 5:

gli importi di cui alle tabelle 4a e 4b sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale;

nel caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto.

4.4.   Metodo di adeguamento

Il costo unitario può essere adeguato automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro per la pubblica amministrazione. L'indice di base utilizzato per stabilire i valori di cui alle tabelle 4a e 4b è LCIPublic Administration 2021 (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1o gennaio dell'anno N+1.

Tariffa oraria: Adjusted SCO = Base SCO x LCIPublic administration year N.

LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 – valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = O. Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria)

Tariffa mensile: Adjusted SCO = Adjusted SCOHourly rate x Ti x 4,348121417.

Ti – Media delle ore lavorate per settimana di lavoro a tempo pieno nel paese interessato; 4,348121417 – numero di settimane lavorative al mese.

Tariffa annuale: Adjusted SCO = Adjusted SCOMonthly rate x 52,177457.

52,177457 – numero di settimane all'anno.

I costi unitari indicati nella tabella 4b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 4a per il fattore 1,10.

Tabella 4a

Tabelle dei costi unitari per la prestazione di servizi di consulenza (in EUR) - Livelli dei prezzi al 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Tariffa oraria (EUR)

48,30

46,74

7,36

34,64

17,51

54,69

62,57

24,43

23,60

23,59

51,47

53,77

22,24

13,18

Tariffa mensile (EUR)

8 904

8 352

1 306

6 266

3 158

9 750

10 446

4 303

4 504

4 164

8 997

9 469

3 916

2 338

Tariffa annuale (EUR)

106 844

100 228

15 666

75 189

37 892

116 998

125 347

51 639

54 044

49 973

107 957

113 632

46 992

28 064

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Tariffa oraria (EUR)

38,54

35,37

15,62

20,03

41,63

16,84

42,49

11,66

31,71

21,12

38,32

14,72

60,79

 

Tariffa mensile (EUR)

6 838

6 260

2 739

3 484

7 349

3 082

7 519

2 116

5 751

3 701

6 896

2 637

10 757

 

Tariffa annuale (EUR)

82 053

75 120

32 861

41 791

88 195

36 984

90 235

25 387

69 011

44 403

82 757

31 634

129 094

 


Tabella 4b

Tabelle dei costi unitari per l'erogazione di servizi di consulenza rivolti alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, comprese le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (in EUR) - Livelli dei prezzi al 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Tariffa oraria (EUR)

53,13

51,42

8,10

38,10

19,26

60,16

68,82

26,88

25,95

25,95

56,62

59,15

24,46

14,50

Tariffa mensile (EUR)

9 794

9 188

1 437

6 892

3 474

10 725

11 491

4 733

4 954

4 581

9 896

10 416

4 308

2 572

Tariffa annuale (EUR)

117 528

110 250

17 232

82 708

41 681

128 697

137 882

56 803

59 448

54 970

118 753

124 995

51 691

30 870

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Tariffa oraria (EUR)

42,40

38,91

17,18

22,03

45,80

18,52

46,74

12,83

34,88

23,23

42,15

16,19

66,87

 

Tariffa mensile (EUR)

7 522

6 886

3 013

3 832

8 084

3 390

8 271

2 328

6 326

4 071

7 585

2 901

11 833

 

Tariffa annuale (EUR)

90 258

82 632

36 148

45 970

97 014

40 682

99 259

27 925

75 912

48 844

91 033

34 798

142 004

 

5.   INDICE DA APPLICARE A DIVERSE REGIONI PER STATO MEMBRO

Tabella 5

Indice da applicare agli importi per le regioni seguenti

Belgio

1,00

Brussels Capital

1,26

Flanders

0,97

Wallonia

0,91


Francia

1,00

Île-de-France

1,32

Aquitaine

0,87

Champagne-Ardenne

0,88

Midi-Pyrénées

0,91

Picardie

0,91

Limousin

0,84

Haute-Normandie

0,96

Rhône-Alpes

0,97

Centre

0,89

Auvergne

0,86

Basse-Normandie

0,86

Languedoc Roussillon

0,84

Bourgogne

0,87

Provence - Alpes - Côte-d'Azur

0,93

Nord - Pas-de-Calais

0,95

Corse

0,93

Lorraine

0,90

Guadalupe

1,01

Alsace

0,97

Martinique

0,90

Franche-Comté

0,89

Guyane

0,99

Pays-de-la-Loire

0,90

La Réunion

0,83

Bretagne

0,86

Mayotte

0,64

Poitou-Charentes

0,83

 

 


Germania

1,00

Baden-Württemberg

1,08

Niedersachsen

0,93

Bayern

1,05

Nordrhein-Westfalen

1,02

Berlin

0,98

Rheinland-Pfalz

0,96

Brandenburg

0,82

Saarland

0,98

Bremen

1,06

Sachsen

0,81

Hamburg

1,21

Sachsen-Anhalt

0,82

Hessen

1,12

Schleswig-Holstein

0,87

Mecklenburg-Vorpommern

0,79

Thüringen

0,82


Grecia

1,00

Anatolikí Makedonía, Thraki

0,81

Sterea Elláda

0,90

Kentrikí Makedonia

0,88

Pelopónnisos

0,79

Dytikì Makedonia

1,12

Attikí

1,23

Ípeiros

0,79

Vóreio Aigaío

0,90

Thessalía

0,83

Nótio Aigaío

0,97

Iónia Nisía

0,82

Kríti

0,83

Dytiki Elláda

0,81

 

 


Italia

1,00

Piemonte

1,04

Marche

0,90

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

1,00

Lazio

1,07

Liguria

1,01

Abruzzo

0,89

Lombardia

1,16

Molise

0,82

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

1,15

Campania

0,84

Provincia autonoma di Trento

1,04

Puglia

0,82

Veneto

1,03

Basilicata

0,86

Friuli Venezia Giulia

1,08

Calabria

0,75

Emilia Romagna

1,06

Sicilia

0,86

Toscana

0,95

Sardegna

0,84

Umbria

0,87

 

 


Polonia

1,00

Łódzkie

0,75

Wielkopolskie

1,16

Mazowieckie

1,26

Zachodniopomorskie

1,06

Małopolskie

1,05

Lubuskie

0,88

Śląskie

1,19

Dolnośląskie

1,22

Lubelskie

0,60

Kujawsko-Pomorskie

0,91

Podkarpackie

0,81

Warmińsko-Mazurskie

0,83

Świętokrzyskie

0,63

Pomorskie

0,78

Podlaskie

0,73

 

 


Portogallo

1,00

Norte

0,86

Algarve

0,87

Centro

0,84

Área Metropolitana de Lisboa

1,33

Alentejo

0,91

Região Autónoma dos Açores

0,91

Região Autónoma da Madera

0,95


Spagna

1,00

 

 

Galicia

0,88

Extremadura

0,84

Principado de Asturias

0,98

Cataluña

1,09

Cantabria

0,96

Comunidad Valenciana

0,91

Pais Vasco

1,17

Illes Balears

0,96

Comunidad Foral de Navarra

1,07

Andalucía

0,87

La Rioja

0,92

Región de Murcia

0,84

Aragón

0,98

Ciudad Autónoma de Ceuta

1,07

Comunidad de Madrid

1,18

Ciudad Autónoma de Melilla

1,04

Castilla y León

0,91

Canarias

0,91

Castilla-la Mancha

0,88

 

 

6.   SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI ASSISTENZA DIURNA SUL TERRITORIO

6.1.   Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di assistenza domiciliare e di assistenza diurna sul territorio per le persone anziane, gli adulti con disabilità fisiche e mentali e i minori con disabilità fisiche.

1.

I servizi di assistenza domiciliare sono servizi erogati presso il domicilio del destinatario dell'assistenza per aiutare le persone che, a causa di circostanze oggettive, non sono autosufficienti nelle attività della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi e mangiare, o nelle attività strumentali della vita quotidiana, come preparare i pasti, gestire il denaro, fare la spesa o acquistare oggetti personali. I servizi di assistenza domiciliare includono anche l'assistenza infermieristica e i servizi terapeutici in ambito domiciliare.

Sono ammissibili al rimborso le tipologie di attività seguenti:

a)

l'assistenza domiciliare alla persona;

b)

la prestazione di servizi di igiene personale;

c)

l'assistenza domiciliare di sollievo;

d)

i servizi terapeutici e di riabilitazione in ambito domiciliare (solo per le disabilità fisiche);

e)

l'assistenza infermieristica domiciliare (escluso l'acquisto di apparecchiature) a sostegno di una vita indipendente;

f)

i servizi di riabilitazione sociale.

Gli Stati membri sono tenuti a fornire su base cumulativa almeno le attività di cui alle lettere a), b) e c) per poter conseguentemente imputare la spesa relativa in base al costo unitario.

2.

I servizi di assistenza diurna sul territorio sono erogati per lo più presso centri di assistenza diurni, ossia istituzioni che prestano servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale durante il giorno. I centri di assistenza diurni sono strutture aperte dedicate all'ospitalità e all'assistenza di persone non pienamente autosufficienti e che sono in genere affette da malattie croniche. Ai partecipanti è offerta la possibilità di socializzare e di fruire di attività di gruppo pianificate, ricevendo al contempo assistenza durante le ore diurne in un contesto strutturato.

Sono ammissibili al rimborso le tipologie di attività seguenti:

l'assistenza infermieristica;

l'assistenza di sollievo;

i servizi per lo sviluppo di abilità funzionali e sociali;

le attività di gruppo che prevedono esercitazioni in gruppo per la stimolazione mentale e programmi per il benessere.

Affinché le operazioni relative ai servizi di assistenza diurna sul territorio siano ammissibili al rimborso, gli Stati membri sono tenuti a fornire la serie completa delle tipologie di attività sopra elencate.

6.2.   Definizione dell'indicatore che attiva il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore:

1.

Prestazione di servizi di assistenza domiciliare.

2.

Prestazione di servizi di assistenza diurna sul territorio.

Unità di misura dell'indicatore:

1.

Numero di ore/giorni/mesi/anni per partecipante per tutti i partecipanti che usufruiscono dei servizi di assistenza domiciliare.

2.

Numero di ore/giorni/mesi/anni per partecipante per tutti i partecipanti che usufruiscono dei servizi di assistenza diurna sul territorio.

6.3.   Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 6 e 7 riportate di seguito coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione (8).

Ai fini della definizione di una singola operazione per la prestazione di servizi di assistenza domiciliare e sul territorio sostenuti dal FSE+, non è consentito agli Stati membri di scegliere dall'elenco delle attività ammissibili di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2. Per beneficiare dell'ammissibilità al rimborso delle operazioni, gli Stati membri sono tenuti a fornire la serie completa delle attività standard di cui al punto 6.1.2 per quanto riguarda le operazioni di assistenza diurna sul territorio, oppure almeno le attività di cui al punto 6.1.1, lettere a), b) e c), su base cumulativa, nel caso delle operazioni riguardanti i servizi di assistenza domiciliare.

I documenti necessari per dimostrare che le attività pertinenti hanno avuto luogo e che tutti gli output previsti sono stati conseguiti sono quelli richiesti in conformità delle prassi e procedure abituali vigenti in ciascuno Stato membro. Le autorità di gestione sono tenute a definire in modo chiaro la pista di controllo.

Esempi di documenti giustificativi

 

Per i servizi di assistenza domiciliare:

il contratto con il prestatore di assistenza, i registri delle autodichiarazioni rese dai prestatori di assistenza, le valutazioni sui prestatori di assistenza rilasciate da un medico di base di una persona che usufruisce dei servizi di assistenza domiciliare o dai servizi sociali locali e/o documentazione equivalente;

le schede di presenza dei prestatori di assistenza (per l'uso della tariffa oraria) o altri registri verificabili relativi alla gestione delle ore di lavoro.

 

Per i servizi di assistenza diurna sul territorio:

i registri contenenti l'iscrizione dei partecipanti e i dati sulla frequenza;

le schede di presenza degli operatori dell'assistenza diurna (per l'uso della tariffa oraria) o altri registri verificabili relativi alla gestione delle ore di lavoro.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di assistenza domiciliare e di servizi di assistenza diurna sul territorio nel quadro dello stesso programma per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

6.4.   Metodo di adeguamento

I valori del costo unitario per entrambe le tipologie di servizi di assistenza possono essere adeguati ogni anno sulla base dell'indice del costo del lavoro elaborato da Eurostat per l'attività economica «servizi sanitari e di assistenza sociale». I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1o gennaio dell'anno N+1.

La formula per l'adeguamento è la seguente: Valore del costo unitario di uno Stato membro X * indice LCI dello Stato membro X.

Tabella 6

Costi unitari per i servizi di assistenza domiciliare - Livelli dei prezzi al 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Tariffa oraria - EUR

37,19

34,36

6,52

13,54

15,01

35,01

44,36

14,24

13,16

26,20

32,95

32,29

7,29

12,83

Tariffa giornaliera - EUR  (*1)

297

275

52

108

120

280

355

114

105

210

264

258

58

103

Tariffa mensile - EUR  (*2)

5 950

5 498

1 044

2 166

2 401

5 602

7 098

2 279

2 105

4 193

5 271

5 167

1 166

2 053

Tariffa annuale - EUR  (*3)

71 399

65 971

12 526

25 992

28 810

67 224

85 178

27 349

25 261

50 314

63 257

62 005

13 988

24 635

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Tariffa oraria - EUR

36,10

31,86

10,66

10,66

47,19

18,59

40,56

10,98

15,11

11,20

20,55

13,81

36,10

 

Tariffa giornaliera - EUR  (*1)

289

255

85

85

378

149

324

88

121

90

164

110

289

 

Tariffa mensile - EUR  (*2)

5 776

5 097

1 705

1 705

7 551

2 975

6 489

1 757

2 418

1 792

3 288

2 209

5 776

 

Tariffa annuale - EUR  (*3)

69 312

61 170

20 459

20 459

90 606

35 700

77 871

21 086

29 019

21 503

39 458

26 514

69 312

 


Tabella 7

Costi unitari per i servizi di assistenza diurna sul territorio - Livelli dei prezzi al 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Tariffa oraria - EUR

28,78

26,59

5,05

10,48

11,61

27,10

34,34

11,02

10,18

20,28

25,50

24,99

5,64

9,93

Tariffa giornaliera - EUR  (*4)

230

213

40

84

93

217

275

88

81

162

204

200

45

79

Tariffa mensile - EUR  (*5)

4 605

4 255

808

1 676

1 858

4 336

5 494

1 764

1 629

3 245

4 080

3 999

902

1 589

Tariffa annuale - EUR  (*6)

55 260

51 059

9 695

20 117

22 298

52 029

65 925

21 167

19 551

38 941

48 959

47 989

10 826

19 066

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Tariffa oraria - EUR

27,94

24,66

8,25

8,25

36,52

14,39

31,39

8,50

11,70

8,67

15,91

10,69

27,94

 

Tariffa giornaliera - EUR  (*4)

224

197

66

66

292

115

251

68

94

69

127

86

224

 

Tariffa mensile - EUR  (*5)

4 470

3 945

1 320

1 320

5 844

2 303

5 022

1 360

1 872

1 387

2 545

1 710

4 470

 

Tariffa annuale - EUR  (*6)

53 645

47 343

15 835

15 835

70 126

27 630

60 269

16 320

22 460

16 643

30 539

20 521

53 645

 

7.   FINANZIAMENTI NON COLLEGATI AI COSTI PER LE OPERAZIONI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA (E AI LORO FIGLI) E ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA

7.1.   Tipologie di operazioni

Le operazioni contemplate nel quadro della soluzione che prevede finanziamenti non collegati ai costi di cui al presente modulo di servizi comprendono servizi rivolti alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora a breve o a lungo termine, forniti in base a un pacchetto di servizi comprendente:

servizi residenziali, quali un alloggio di emergenza per il partecipante; e

servizi non residenziali, quali le attività di consulenza e l'intervento tramite l'assistenza sociale fornita al partecipante.

7.2.   Descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire secondo un calendario di attuazione

Il rilascio di fondi è subordinato al rispetto delle condizioni che seguono.

1.

La fornitura verificata di servizi residenziali e/o non residenziali a una coorte di partecipanti predefinita e di grandezza fissa, che deve essere chiaramente indicata da ogni Stato membro nell'invito a presentare operazioni.

I fondi svincolati includono pagamenti al raggiungimento dei risultati indicati di seguito.

2.

Il trasferimento di persone senza fissa dimora e di vittime di violenza domestica e dei loro figli da un alloggio di emergenza o temporaneo a un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine (9).

7.3.   Definizione dell'indicatore

a)    che attiva il pagamento del costo unitario per la fornitura dei servizi

Denominazione dell'indicatore: Fornitura di un'ora/un giorno/un mese di servizi ammissibili per una coorte di partecipanti di grandezza fissa, predefinita dall'autorità di gestione.

Unità di misura dell'indicatore: Numero di ore/giorni/mesi di servizio dedicati alla fornitura di servizi ammissibili per una coorte di partecipanti di grandezza fissa, predefinita dall'autorità di gestione.

b)    che attiva il rimborso applicabile ai risultati positivi

Denominazione dell'indicatore:

1.

Cambiamento in positivo dello status abitativo di un partecipante che usufruisce di servizi ammissibili (10).

2.

Risultati duraturi riguardo alla situazione abitativa di un partecipante che usufruisce di servizi ammissibili.

Unità di misura dell'indicatore:

1.

Numero di persone senza fissa dimora e di vittime di violenza domestica trasferite in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine.

2.

Numero di persone senza fissa dimora e di vittime di violenza domestica che, dopo il trasferimento in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine, hanno mantenuto tale risultato per un periodo di tempo determinato.

1.   Risultati tangibili intermedi che attivano il rimborso di risultati duraturi riguardo alla sistemazione abitativa (b) (11)

1.

Numero di ingressi in alloggio permanente conseguiti.

2.

Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per tre mesi dall'ingresso.

3.

Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per sei mesi dall'ingresso

4.

Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per 12 mesi dall'ingresso

5.

Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per 18 mesi dall'ingresso

Gli importi di cui alle tabelle 8 e 9 coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione.

I documenti necessari per dimostrare che le attività pertinenti hanno avuto luogo e che tutti i risultati previsti sono stati conseguiti sono quelli richiesti in conformità delle prassi e procedure abituali vigenti in ciascuno Stato membro. Le autorità di gestione sono tenute a definire in modo chiaro la pista di controllo.

Esempi dei documenti giustificativi richiesti

 

Per i servizi forniti alle vittime di violenza domestica e ai loro figli:

una lettera di un avvocato che si occupa di violenza domestica, di un'agenzia di servizi sociali, di un fornitore di un alloggio di emergenza o di un prestatore di assistenza medica su lettera intestata, o altra documentazione di supporto, come un verbale di polizia, un ordine restrittivo o documenti simili, o un referto medico relativo a eventuali lesioni che dimostri l'ammissibilità del partecipante;

il fascicolo documentale del singolo partecipante contenente la data di ammissione all'operazione, il nome dell'assistente sociale o del consulente (o personale analogo) che opera nella struttura emergenziale e le informazioni relative ai servizi forniti, recante la firma del partecipante e controfirmato dal responsabile incaricato.

 

Per i servizi forniti alle persone senza fissa dimora:

una lettera o altra forma di documentazione (quali un'ordinanza di sfratto del tribunale, una lettera delle sezioni locali dei vigili del fuoco o della polizia, di una compagnia assicurativa, del proprietario del precedente alloggio) firmata da un assistente sociale o da un addetto ai servizi di un'organizzazione in grado di verificare che la persona in questione sia effettivamente senza fissa dimora, oppure una dichiarazione scritta redatta dal partecipante riguardante il suo alloggio precedente (se non è possibile effettuare la verifica tramite un assistente sociale o un addetto ai servizi);

il fascicolo documentale del singolo partecipante contenente la data di ammissione all'operazione, il nome dell'assistente sociale o del consulente (o personale analogo) che opera nella struttura emergenziale e le informazioni relative ai servizi forniti, recante la firma del partecipante e controfirmato dal responsabile incaricato.

 

Per i pagamenti in base ai risultati versati alle vittime di violenza domestica e/o alle persone senza fissa dimora:

una copia dei contratti di locazione relativi all'alloggio permanente in cui sono indicate chiaramente la data di inizio e la data di fine della locazione (firmati dal partecipante e controfirmati dall'agenzia responsabile dell'assegnazione dell'alloggio o da un organismo equivalente).

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni che forniscono sostegno ai servizi per le vittime di violenza domestica (e per i loro figli) e per le persone senza fissa dimora nel quadro dello stesso programma per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

7.4.   Metodo di adeguamento

Gli importi calcolati per la fornitura dei servizi (tabella 8) possono essere adeguati ogni anno in base ai costi del lavoro elaborati da Eurostat e all'inflazione misurata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) relativamente ai costi di servizi e alloggio. I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1o gennaio dell'anno N+1.

La formula per l'adeguamento è la seguente: valore unitario per lo Stato membro X * indice LCI e IPCA combinato per lo Stato membro X.

Gli importi calcolati per i pagamenti in funzione dei risultati (tabella 9) possono essere adeguati ogni anno in base all'inflazione misurata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) relativamente ai costi di servizi e alloggio. I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1o gennaio dell'anno N+1.

La formula per l'adeguamento è la seguente: valore unitario per lo Stato membro X * indice IPCA per lo Stato membro X.

Tabella 8

Valori unitari per la fornitura di servizi nell'ambito del modulo «Crisi ed emergenze»  (12) - Livelli dei prezzi al 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Tariffa oraria - EUR

57,90

55,81

24,96

43,47

38,59

56,73

62,22

37,45

37,75

44,62

56,31

52,80

31,66

31,17

Tariffa giornaliera - EUR  (*7)

463

447

200

348

309

454

498

300

302

357

450

422

253

249

Tariffa mensile - EUR  (*8)

9 264

8 930

3 994

6 955

6 175

9 077

9 955

5 991

6 040

7 139

9 010

8 447

5 065

4 988

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Tariffa oraria - EUR

64,66

48,27

33,65

37,07

85,48

41,87

57,77

32,83

39,99

29,52

40,27

35,84

58,60

 

Tariffa giornaliera - EUR  (*7)

517

386

269

297

684

335

462

263

320

236

322

287

469

 

Tariffa mensile - EUR  (*8)

10 346

7 722

5 384

5 931

13 676

6 699

9 244

5 253

6 398

4 723

6 443

5 735

9 376

 


Tabella 9

Finanziamento connesso ai risultati mediante somme forfettarie fisse per il modulo di servizi «Crisi ed emergenze»  (13) – Livelli dei prezzi al 2021

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Ingresso in alloggio - EUR (a)

611

589

263

458

407

598

656

395

398

470

594

557

334

329

Sistemazione duratura in alloggio per 3, 6, 12, 18 mesi - EUR (b)

1 832

1 766

790

1 375

1 221

1 795

1 968

1 185

1 194

1 411

1 781

1 670

1 001

986

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Ingresso in alloggio - EUR (a)

682

509

355

391

901

441

609

346

422

311

425

378

618

 

Sistemazione duratura in alloggio per 3, 6, 12, 18 mesi - EUR (b)

2 045

1 527

1 065

1 173

2 704

1 324

1 828

1 039

1 265

934

1 274

1 134

1 854

 


(1)  Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito.

EUR-Lex - 32011L0095 - IT - EUR-Lex (europa.eu):

«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):

«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

(2)  LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = P. Istruzione).

(3)  Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito.

EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu):

«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):

«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

(4)  LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = P. Istruzione).

(5)  Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito conformemente alle specifiche definizioni nazionali:

EUR-Lex - 32011L0095 - IT - EUR-Lex (europa.eu):

«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):

«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

(6)  LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = P. Istruzione).

(7)  Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito.

EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu):

«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):

«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

(8)  Per ulteriori dettagli cfr. lo studio «Opzioni semplificate in materia di costi e finanziamenti non collegati ai costi nel settore dell'inclusione sociale e dei giovani» consultabile al link: Catalogo delle pubblicazioni - Occupazione, affari sociali e inclusione - Commissione europea (europa.eu).

(*1)  In base a otto ore di servizio

(*2)  In base a 160 ore di servizio

(*3)  In base a 1 720 ore di servizio

(*4)  In base a otto ore di servizio

(*5)  In base a 160 ore di servizio

(*6)  In base a 1 720 ore di servizio

(9)  Per lungo termine si intende un anno e oltre (conformemente alla classificazione europea sull'esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora, ETHOS).

(10)  Un cambiamento in positivo dello status abitativo corrisponde al trasferimento da un alloggio di emergenza o temporaneo a un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine.

(11)  Tali risultati tangibili sono target intermedi cumulativi e il relativo costo unitario può essere richiesto per ciascun target intermedio (cioè 3, 6, 12, 18 mesi), una volta che tale target è stato raggiunto.

(*7)  In base a otto ore di servizio

(*8)  In base a 160 ore di servizio

(12)  Importi fissi per la prestazione complessiva del servizio a una coorte di partecipanti di grandezza fissa. Non si tratta di importi per singolo partecipante.

(13)  Gli importi sono erogati per singolo partecipante al conseguimento positivo del risultato.


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