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Document 32023R1644

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1644 della Commissione del 17 agosto 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/5685

    GU L 206 del 21.8.2023, p. 64–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1644/oj

    21.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 206/64


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1644 DELLA COMMISSIONE

    del 17 agosto 2023

    che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

    (4)

    Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

    (5)

    Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame in Scozia, nelle aree amministrative seguenti: Aberdeenshire (1), Highland (1) e isola di Lewis (1), confermati l’8 agosto 2023 e il 9 agosto 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

    (6)

    Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello Stato di New York, confermati il 29 luglio 2023 e il 3 agosto 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

    (7)

    A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

    (8)

    Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

    (9)

    Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

    (10)

    Il Regno Unito ha fornito informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda l’HPAI — situazione che aveva motivato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

    (11)

    In particolare, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato nella contea di Cumbria, in Inghilterra, confermato il 2 luglio 2023.

    (12)

    Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni sulle misure da esso adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato nel suo territorio.

    (13)

    La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito. Essa ritiene che il Regno Unito abbia fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all’origine della sospensione non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all’interno dell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalla zona del Regno Unito interessata dalla sospensione dell’ingresso nell’Unione.

    (14)

    È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

    (15)

    Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

    (16)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

    1)

    l’allegato V è così modificato:

    a)

    nella parte 1, la sezione B è così modificata:

    i)

    alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.306 è sostituita dalla seguente:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.306

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

     

    2.7.2023

    4.8.2023»

    ii)

    alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.308 sono inserite le righe seguenti relative alle zone GB-2.309, GB-2.310 e GB-2.311:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.309

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

     

    8.8.2023

     

    GB-2.310

    N, P1

     

    8.8.2023

     

    GB-2.311

    N, P1

     

    9.8.2023»

     

    iii)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.456 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.457 e US-2.458:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.457

    BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

    N, P1

     

    29.7.2023

     

    US-2.458

    N, P1

     

    3.8.2023»

     

    b)

    la parte 2 è così modificata:

    i)

    alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.308 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.309, GB-2.310 e GB-2.311:

    «Regno Unito

    GB-2.309

    near Stornoway, Isle of Lewis, Scotland, GB

    The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N58.22 and Long: W6.25

    GB-2.310

    near Portsoy, Aberdeenshire, Scotland, GB

    The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.67 and Long: W2.80

    GB-2.311

    in Lochcarron, Highland, Scotland, GB

    The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.40 and Long: W5.50»

    ii)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.456 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone US-2.457 e US-2.458:

    «Stati Uniti

    US-2.457

    State of New York

    Kings 04

    Kings County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.9673514°W 40.7336098°N)

    US-2.458

    State of New York

    Kings 05

    King County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.9869471°W 40.7240856°N)»

    2)

    nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

    i)

    alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.306 sono sostituite dalle seguenti:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.306

    POU, RAT

    N, P1

     

    2.7.2023

    4.8.2023

    GBM

    P1

     

    2.7.2023

    4.8.2023»

    ii)

    alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.308 sono inserite le righe seguenti relative alle zone GB-2.309, GB-2.310 e GB-2.311:

    «GB

    Regno Unito

    GB-2.309

    POU, RAT

    N, P1

     

    8.8.2023

     

    GBM

    P1

     

    8.8.2023

     

    GB-2.310

    POU, RAT

    N, P1

     

    8.8.2023

     

    GBM

    P1

     

    8.8.2023

     

    GB-2.311

    POU, RAT

    N, P1

     

    9.8.2023

     

    GBM

    P1

     

    9.8.2023»

     

    iii)

    alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.456 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.457 e US-2.458:

    «US

    Stati Uniti

    US-2.457

    POU, RAT

    N, P1

     

    29.7.2023

     

    GBM

    P1

     

    29.7.2023

     

    US-2.458

    POU, RAT

    N, P1

     

    3.8.2023

     

    GBM

    P1

     

    3.8.2023»

     


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