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Document 32023R1203

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1203 della Commissione del 21 giugno 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie del Regno Unito

C/2023/3967

GU L 159 del 22.6.2023, p. 65–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1203/oj

22.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 159/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1203 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2023

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è Malus Mill.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (3) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma per i quali non sono stati ancora interamente valutati i rischi sanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (4), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.

(4)

Il 17 settembre 2021 il Regno Unito (5) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di quanto segue: marze e gemme da innesto di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica; piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica e piante da impianto di massimo sette anni, in substrato colturale, appartenenti alla specie Malus domestica («piante in questione»). Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5)

Il 29 marzo 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (6). L’Autorità ha individuato Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus ed Erwinia amylovora quali organismi nocivi pertinenti per dette piante.

(6)

L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, virus della maculatura anulare del tabacco e virus della maculatura anulare del pomodoro e ha stimato la probabilità che le «piante in questione» siano indenni da tali organismi nocivi. Secondo quanto da essa concluso, vi è una probabilità elevata che le «piante in questione» siano esenti da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda Erwinia amylovora, l’Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento di piante di Malus Mill., esclusi i frutti e le sementi, nelle zone protette specificate, elencate nell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione. Essa ha concluso che il Regno Unito soddisfa tali prescrizioni particolari.

(7)

Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(8)

Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.

(9)

Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(11)

Erwinia amylovora figura negli elenchi degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, per determinate zone protette, e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione per il resto del territorio dell’Unione. Nell’allegato X, punto 9, di tale regolamento sono stabilite prescrizioni particolari per impedire l’ingresso e la diffusione dell’organismo nocivo nelle zone protette specificate. Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(12)

Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica non figurano ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Deve essere resa disponibile una valutazione dei rischi completa su tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi soddisfino le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione, originarie del Regno Unito, debbano figurare nell’elenco di cui all’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(14)

Meloidogyne mali non figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Nel settembre 2017 l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha pubblicato un’analisi del rischio fitosanitario per tale organismo nocivo (7). Sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, si è concluso che l’organismo nocivo non dovrebbe essere regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione poiché, sebbene l’organismo nocivo sia presente da molto tempo in alcuni Stati membri senza misure di controllo ufficiali, il suo impatto in tali Stati membri è considerato modesto. Per questo motivo, in relazione al suddetto organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(5)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

(6)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Malus domestica originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2023; 21(5):8002.

(7)  EPPO (2017), «Pest risk analysis for Meloidogyne mali». EPPO, Parigi; disponibile al seguente indirizzo: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm e https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA.


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a «Malus Mill.» è sostituita dalla seguente:

«Malus Mill., escluse le:

piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Serbia;

piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Moldova;

portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originari dell’Ucraina;

piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie dell’Ucraina;

talee di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie del Regno Unito; e

piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie del Regno Unito».


ALLEGATO II

Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo «Piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto» è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Malus domestica:

talee di massimo un anno; e

piante da impianto di massimo sette anni.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

Regno Unito

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;

iii)

è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Colletotrichum aenigma prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Eulecanium excrescens e Takahashia japonica, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotrichum aenigma, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


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