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Document 32023D1051

Decisione (UE) 2023/1051 del Consiglio del 22 maggio 2023 recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

ST/7423/2023/INIT

GU L 141 del 31.5.2023, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1051/oj

31.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 141/34


DECISIONE (UE) 2023/1051 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 («accordo di Lisbona») è un trattato amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L’accordo di Lisbona crea un’Unione particolare («Unione particolare») nell’ambito dell’Unione per la protezione della proprietà industriale. Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Le sue parti contraenti («parti») devono proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI, a meno che non dichiarino, entro un anno dal ricevimento della notifica della domanda di registrazione, di non poter garantire la protezione.

(2)

Sette Stati membri sono parti dell’accordo di Lisbona, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia. L’Unione stessa non è parte contraente dell’accordo di Lisbona, in quanto solo i paesi possono aderirvi.

(3)

A seguito di una revisione dell’accordo di Lisbona, il 20 maggio 2015 la conferenza diplomatica dell’OMPI ha adottato l’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1) («atto di Ginevra»). L’atto di Ginevra estende la protezione delle denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche e consente alle organizzazioni intergovernative di divenirne parti.

(4)

Nella sua sentenza del 25 ottobre 2017 (2), la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») ha statuito che la negoziazione dell’atto di Ginevra rientrava nella competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce all’Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall’articolo 207, paragrafo 1, TFUE.

(5)

Il 27 luglio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra sulla base dell’articolo 207 e dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Alla luce della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la negoziazione dell’atto di Ginevra, tale proposta prevedeva che solo l’Unione aderisse a tale atto.

(6)

Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato all’unanimità la decisione (UE) 2019/1754 (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce che gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, al fianco dell’Unione e nell’interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva. L’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce che, nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE). L’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 stabilisce inoltre che l’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra.

(7)

In una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio relativo all’adozione della decisione (UE) 2019/1754, la Commissione ha contestato la possibilità di autorizzare tutti gli Stati membri che lo desiderino a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi parallelamente all’Unione. La Commissione ha tuttavia affermato anche che sarebbe stata disposta ad accettare che i sette Stati membri che sono già parti dell’accordo di Lisbona e che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale ai sensi di tale accordo fossero autorizzati ad aderire all’atto di Ginevra nell’interesse dell’Unione.

(8)

L’atto di Ginevra è entrato in vigore il 26 febbraio 2020, tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione dell’Unione, che ha portato il numero delle parti contraenti alle cinque necessarie.

(9)

Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2019/1754 per violazione dell’articolo 218, paragrafo 6, e dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, del principio di attribuzione delle competenze sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, del principio dell’equilibrio istituzionale e del diritto di iniziativa della Commissione e, in subordine, per violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 207 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione.

(10)

La Commissione ha chiesto alla Corte di annullare la decisione (UE) 2019/1754 nella misura in cui tale decisione autorizza tutti gli Stati membri ad aderire all’atto di Ginevra. La Commissione, tuttavia, ha anche chiesto alla Corte di mantenere gli effetti delle parti di tale decisione di cui chiedeva l’annullamento, in particolare qualsiasi uso dell’autorizzazione concessa per aderire all’atto di Ginevra messo in atto prima della data della pronuncia della sentenza da parte dei sette Stati membri che sono già parti dell’accordo di Lisbona. La Commissione ha indicato che potrebbe, in via eccezionale, accettare un compromesso in base al quale i sette Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona accedono all’atto di Ginevra al fine di evitare problemi connessi alla continuità dei diritti.

(11)

Nella sua sentenza del 22 novembre 2022 (4), la Corte ha annullato l’articolo 3 e, nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri, l’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754.

(12)

Nella sua sentenza del 22 novembre 2022, la Corte riconosce tuttavia anche la necessità di preservare l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine registrate a titolo dell’accordo di Lisbona nei sette Stati membri già parti di tale accordo, in particolare, in conformità del principio di leale cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati membri enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, al fine di proteggere i diritti acquisiti derivanti da tali registrazioni nazionali. La Corte ha quindi dichiarato che occorre mantenere gli effetti delle parti annullate della decisione (UE) 2019/1754 per gli Stati membri che hanno già fatto uso dell’autorizzazione a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova decisione del Consiglio.

(13)

In considerazione della competenza esclusiva dell’Unione e della possibilità per l’Unione di aderire all’atto di Ginevra, solo in talune circostanze debitamente giustificate e specifiche gli Stati membri possono essere autorizzati ad aderire a tale atto, al fianco dell’Unione, nell’interesse dell’Unione.

(14)

L’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’accordo di Lisbona. Sulla base di tali disposizioni, i sette Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona hanno notificato alla Commissione entro il 14 novembre 2022 di avere scelto di chiedere la registrazione internazionale, prevista dall’atto di Ginevra, delle denominazioni di origine già registrate ai sensi dell’accordo di Lisbona.

(15)

Date tali circostanze specifiche, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1754 al fine di autorizzare, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, i sette Stati membri che erano parti dell’accordo di Lisbona prima dell’entrata in vigore dell’atto di Ginevra a ratificare anche l’atto di Ginevra o ad aderirvi, nella misura strettamente necessaria per preservare, nell’interesse dell’Unione, l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell’accordo di Lisbona.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1754,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione (UE) 2019/1754

La decisione (UE) 2019/1754 è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che erano parti dell’accordo di Lisbona il 26 febbraio 2020, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, sono autorizzati, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi, al fianco dell’Unione, nella misura in cui la loro adesione sia strettamente necessaria per preservare, nell’interesse dell’Unione, l’anzianità e la continuità delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell’accordo di Lisbona e per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).»;"

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE. L’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)   GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

(2)  Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (Accordo di Lisbona riveduto), C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.

(3)  Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022, Commissione/Consiglio, C-24/20, ECLI:EU:C:2022:911.

(5)  Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).


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