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Document 32023R0180

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/180 del Consiglio del 27 gennaio 2023 che attua il regolamento (UE) 2022/2474 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/5316/2023/INIT

GU L 26 del 30.1.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/180/oj

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 26/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/180 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2023

che attua il regolamento (UE) 2022/2474 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

visto il regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 1, punto 19,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2474, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2) e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474. A norma dell’articolo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2022/2474, l’applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta all’adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio.

(2)

Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelees, il 27 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  GU L 322 I del 16.12.2022, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).


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