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Document 32022R2563

Regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

ST/15067/2022/INIT

GU L 330 del 23.12.2022, p. 109–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2563/oj

23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/109


REGOLAMENTO (UE) 2022/2563 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti») (1). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 e 09.2931 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)

Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2723 e 09.2763 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici dell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È opportuno pertanto modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile a tali prodotti.

(4)

Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2563, 09.2682, 09.2828 e 09.2854.

(5)

Poiché la capacità di produzione dell'Unione di alcuni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2575 e 09.2913 dovrebbero essere ridotti.

(6)

Per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2583, 09.2819, 09.2839 e 09.2855 è opportuno prorogare il periodo contingentale e adeguare il volume contingentale su base annua in quanto tali contingenti erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenerli.

(7)

Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 e 09.2880, è opportuno che essi siano chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(8)

Le relazioni tra l'Unione e la Russia si sono deteriorate negli ultimi anni, in particolare a causa dell'inosservanza del diritto internazionale da parte della Russia e della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a motivo della continua guerra di aggressione contro l'Ucraina e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.

(9)

Sebbene la Russia sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dall'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).

(10)

In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti per tali prodotti.

(11)

Le relazioni tra l'Unione e la Bielorussia si sono deteriorate negli ultimi anni a causa dell'inosservanza da parte del regime bielorusso del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

(12)

Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Dal momento che la Bielorussia non è membro dell'OMC, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo OMC, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia. Inoltre gli accordi commerciali consentono di intraprendere determinate azioni che sono giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.

(13)

In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Bielorussia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti per tali prodotti.

(14)

Tuttavia, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'Unione, è necessario mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835 per alcuni prodotti originari della Russia, classificati rispettivamente con i codici TARIC 2712903910, 2926100010, 3204170030 e 7604291030. Tali prodotti rappresentavano oltre il 50 % del valore totale delle importazioni nell'Unione negli anni dal 2019 al 2021, essendo i fornitori alternativi di altri paesi terzi assenti o in numero limitato. Il valore di tali importazioni indicherebbe che gli operatori dell'industria dell'Unione dipendono in larga misura da tali importazioni e che la soppressione dei contingenti causerebbe difficoltà sproporzionate agli operatori interessati.

(15)

Pertanto, la soppressione della sospensione dei dazi della tariffa doganale comune («TDC») su taluni prodotti originari della Russia o della Bielorussia è appropriata e consentita, in applicazione dell'articolo XXI del GATT del 1994 e delle regole generali relative ai dazi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), in particolare della parte prima, sezione I, parte B, punto 1, del medesimo.

(16)

Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi («comunicazione»), la concessione di contingenti costituisce un'eccezione all'applicazione dei dazi della TDC. La reintroduzione di tali dazi della TDC alle importazioni originarie della Russia o della Bielorussia costituisce pertanto un ritorno alla norma. Pertanto l'eliminazione limitata dei contingenti su taluni prodotti originari della Russia o della Bielorussia non è una misura restrittiva o proibitiva, ma ha lo scopo di impedire a tali paesi di beneficiare indirettamente di una misura unilaterale dell'Unione e di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.

(18)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della della Russia, ad eccezione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835, o della Bielorussia.»;

2)

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ( (1)) ( (2))

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Additivo per mangimi, costituito, in base al peso a secco, di:

68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e

non più di 32 % di altri componenti, quali carboidrati e altri aminoacidi

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  ( (1))

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.1.-31.12.

140 000 tonnellate

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (N. CAS 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acido solfammidico (N. CAS 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (N. CAS 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tonnellate

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (N. CAS 1314-35-8 o N. CAS 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Idrossido solfato di rame (Cu4(OH)6(SO4)), idrato (N. CAS 12527-76-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %

1.1.-31.12.

240 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (N. CAS 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Tricoloroetilene (N. CAS 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % in peso

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (N. CAS 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (N. CAS 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (N. CAS 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (N. CAS 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresolo (N. CAS 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (N. CAS 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetilacetonato di calcio (N. CAS 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (N. CAS 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (N. CAS 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetato di vinile (N. CAS 108-05-4)

1.1.-31.12.

450 000 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (N. CAS 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (N. CAS 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (N. CAS 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalato di dietile (N. CAS 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (N. CAS 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (N. CAS 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

8 000 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (N. CAS 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (N. CAS 2082-79-3) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 49° C e 54° C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ( (1))

1.1.-31.12.

380 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (N. CAS 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ( (1))

1.1.-31.12.

140 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (N. CAS 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadecilammina (N. CAS 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (N. CAS 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (N. CAS 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

1.1.-31.12.

220 000 tonnellate

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (N. CAS 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiammina (N. CAS 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2921

ex 2922 19 00

22

2-(dimetilammino)etil acrilato (N. CAS 2439-35-2) avente purezza in peso di 99 % o più

1.1.-31.12.

14 000 tonnellate

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lisina cloridrato (N. CAS 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (N. CAS 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina

1.1.-31.12.

300 000 tonnellate

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (N. CAS 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Soluzione acquosa contenente, in peso, fra 78 % e 82 % di cloruro di [2-(acriloilossi)etill]trimetilammonio (N. CAS 44992-01-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (N. CAS 55406-53-6)

1.1.-31.12.

450 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (N. CAS 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (N. CAS 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815  ( (1))

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Acrilonitrile (N. CAS 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 e 4002  ( (1)))

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (N. CAS 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocianato di 1,5-naftilene (N. CAS 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (N. CAS 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (N. CAS 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (N. CAS 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Esadeciltrimetossilano (N. CAS 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene ( (1))

1.1.-31.12.

165 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (N. CAS 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (N. CAS 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (N. CAS 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (N. CAS 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanolo (N. CAS 103-74-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (N. CAS 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (N. CAS 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

1.1.-31.12.

60 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (N. CAS 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-clorotiofene-2-acido carbossilico (N. CAS 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (N. CAS 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (N. CAS 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (N. CAS 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (N. CAS 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (N. CAS 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (N. CAS 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (N. CAS 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Soluzione acquosa contenente in peso:

10,0 % o più, ma non più di 11,3 %, di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one,

3,0 % o più, ma non più di 4,1 %, di 2-metil-2H-isotiazol-3-one,

una concentrazione combinata di isotiazoloni (N. CAS 55965-84-9) compresa fra 13,0 % e 15,4 %,

18 % o più, ma non più di 22 %, di nitrati, calcolati come nitrato di sodio, e

5 % o più ma non più di 8 % di cloruri, calcolati come cloruro di sodio

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Additivo costituito essenzialmente da:

acido fosforoditioico, O,O-bis (isobutile e pentile) esteri misti, sali di zinco (N. CAS 68457-79-4),

tra l'8 % e il 15 %, in peso, di olio minerale,

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti ( (1))

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 20 % ma al massimo il 50 % di 4-monononildifenilammina, e

in peso, più del 50 % ma al massimo l'80 % di 4,4'-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4'-dinonildifenilammina non superiore al 15 %,

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti ( (1))

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Additivi contenenti:

più del 70 % in peso di 2,5-bis (tert-nonilditio)-[1,3,4] -tiadiazolo (N. CAS 89347-09-1), e

più del 15 % in peso di 5- (tert-nonilditio)-1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (N. CAS 97503-12-3),

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti ( (1))

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (N. CAS 1119-40-0)

il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (N. CAS 627-93-0) e

non più del 35 % di succinato di dimetile (N. CAS 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (N. CAS 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli ( (1))

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:

Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (N. CAS 211519-85-6) e

Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (N. CAS 1333-86-4),

di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (N. CAS 557-98-2),

tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (N. CAS 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (N. CAS 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (N. CAS 107-05-1), e

non più dell'1 % di cloruro di etile (N. CAS 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (N. CAS 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Poli(metilidrosilossano) liquido con gruppi terminali di trimetilsilile (N. CAS 63148-57-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene) (N. CAS 25135-51-7 e N. CAS 25154-01-2), in una delle forme menzionate nella nota 6(b) del presente capitolo, contenente in peso non più di 20 % di additivi

1.1.-31.12.

6 300 tonnellate

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene) (N. CAS 25608-64-4 e 25839-81-0) contenente in peso non più di 20 % di additivi

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginato di sodio estratto da alghe brune (N. CAS 9005-38-3) con

una perdita all'essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105 oC),

una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Filati di cotone semplici, greggi, bianchi

di fibre pettinate,

con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,

prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,

con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1159 g/m2, e

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore ( (1))

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnellate

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250  mm ma non più di 1 350  mm,

di spessore (tolleranza – 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e

di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle ( (1))

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1.-31.12.

120 000 tonnellate

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ( (1))

1.1.-31.12.

1 500 000 pezzi

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e

canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1.-31.12.

65 000 pezzi

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:

con una resistenza al calore fino a 400° C,

con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l'inserimento della ruota del compressore,

destinato ad essere utilizzato nell'industria automobilistica ( (1))

1.1.-31.12.

4 000 000 pezzi

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,

in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,

destinati ad essere utilizzati nell'industria delle turbine eoliche ( (1))

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Gabbie d'ottone aventi le caratteristiche seguenti:

colate con il sistema continuo o centrifugo,

tornite,

contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,

contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell'1,25 % di piombo,

contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più dell'1,4 % di alluminio, e

con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

1.1.-31.12.

50 000 pezzi

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Anelli interni ed esterni di acciaio, non smerigliati, anello esterno con corridoio interno, anello interno con corridoio esterno, di diametro esterno compreso:

tra 14 mm e 77 mm per l'anello interno, e

tra 26 mm e 101 mm per l'anello esterno

destinati alla fabbricazione di cuscinetti ( (1))

1.1.-30.6.

12 000 000 kg

0 %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Attuatore elettronico, dotato di:

un motore a corrente continua di potenza inferiore a 600 W,

per un uso con una tensione di alimentazione compresa fra 12 V e 48 V,

con connessione al motore (plug-in),

con sensore di posizione senza contatto,

inserito in un alloggiamento rettangolare avente larghezza inferiore a 100 mm e lunghezza inferiore a 150 mm, con riduttore e leva collegati alla trasmissione con motore ad albero o

in un alloggiamento cilindrico avente lunghezza inferiore 150 mm e diametro inferiore a 100 mm, con fili integrati nel rotore del motore per il movimento lineare della barra di comando integrata

1.1.-31.12.

650 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Motore elettrico a corrente alterna, monofase, anche con commutatore

con una potenza nominale pari o superiore a 180 W,

una potenza di ingresso pari o superiore a 150 W, ma non superiore a 2 700  W,

un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm),

una velocità nominale compresa fra 10 000  giri/min e 50 000  giri/min,

anche attrezzato con un ventilatore a induzione,

anche con dispositivo meccanico (pignone, viti, connessione per ingranaggi ecc.) sull'albero,

utilizzato nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici ( (1))

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528  ( (1))

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di

schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,

microprocessori e chip di memoria,

modulo acustico e altoparlante,

connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,

per l'attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e

per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80  ( (1))

1.1.-31.12.

66 900 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 ( (1))

1.1.-31.12.

200 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ( (1))

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ( (1))

1.1.-31.12.

9 600 000 pezzi

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Cruscotto combinato con:

motori passo a passo,

indicatori e quadranti analogici,

o senza pannello microcontrollore,

o senza indicatori LED o schermo LCD

che indica almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante,

che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 ( (1))

1.1.-31.12.

160 000 pezzi

0 %

».

(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(2)  La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.


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